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Art.41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La norma individua un sistema ad economia mista, nel quale l'iniziativa economica privata convive con la presenza dello stato imprenditore e con una politica economica di coordinamento e di indirizzo. Negli ultimi anni, tuttavia, il ruolo dello stato imprenditore si è andato ridimensionando e sono state avviate le privatizzazioni delle imprese pubbliche, a causa degli enormi sprechi e della gestione clientelare delle stesse. Nello stesso tempo il legislatore è intervenuto per evitare creazioni di monopolio o di oligopolio, dettando una normativa antitrust, vale a dire diretta ad assicurare una concorrenza leale, e a vietare accordi tra imprese per l'acquisizione di una posizione dominante da parte di un solo imprenditore o di un gruppo di imprese.
Art.42: La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e ì diritti dello Stato sulle eredità.
L'istituto della propietà privata ha subìto un'importante evoluzione con l'avvento della Costituzione. La Costituzione vigente ha ridimensionato il diritto di propietà, e lo ha inserito nel titolo dedicato ai rapporti economici, all'interno del quale non ha una posizione di preminenza, ricevendo la medesima attenzione dedicata all'attività economica privata e pubblica, alla propietà agraria, alla cooperazione, all'attività creditizia.
Inoltre, la Costituzione demanda alla legge la fissazione dello statuto giuridico(modalità di acquisto,disciplina del godimento,limitazioni quantitative e qualitative) per assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti.
Art. 43: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che sì riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
La norma riserva allo Stato e agli enti pubblici la produzione e gestione delle attività economiche concernenti settori di vitale importanza per la società. Pur nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata, il legislatore costituente ha voluto evitare che si costituissero monopoli privati che settori strategici, come le fonti di energia o i servizi pubblici, fossero assoggettati esclusivamente ad una logica di profitto.
Tuttavia l'esperienza delle imprese pubbliche non ha dato buoni frutti. Molto spesso i servizi si sono rivelati scadenti fronte di costi di gestione elevatissimi dello sta. Per questo motivo è stata avviata la privatizzazione, cioè la cessione di parte di tali aziende pubbliche ai privati.
Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione dei latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Il legislatore costituente ha voluto affrontare la questione agraria con una specifica norma. Ricorda che nel dopo guerra l'Italia si presentava come un Paese essenzialmente agricolo, nel quale, però, esistevano ancora i latifondi, soprattutto nelle regioni meridionali. La grave crisi economica e l'esigenza di una vita più dignitosa resero aspri gli scontri tra la massa dei lavoratori agricoli, che rivendicava una più equa distribuzione delle terre e i grandi proprietari terrieri, interessati a conservare la loro posizione di privilegio. In questo contesto l'intervento del Costituente si rivolse non solo ad un contemperamento degli opposti interessi per crearepiù equi rapporti sociali ma,anche ad un più razionale sfruttamento del suolo. Infatti, la norma in esame non si limita alle affermazioni di principio, ma individua specifici campi di intervento per il legislatore ordinario. L'obiettivo era quello di uno smembramento del latifondo per, distribuire le terre ai contadini e di una trasformazione delle zone malsane ed incolte per incentivare la nascita e la diffusione della piccola e media proprietà agraria, e per valorizzare le aree più povere e disagiate del Paese.
Art. 45: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Cooperazione a carattere di mutualità: si fa riferimento alle società cooperative, cioè a quelle associazionì di persone che esercitano collettivamente un'attività economica, con lo scopo difornire servizio occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle disponibili sul mercato. Pensa ad es. alle cooperative diproduzione, come le cooperative agricole, nelle quali i soci conferiscono i loro prodotti alla cooperativa e tramite la stessa li vendono direttamente ai consumatori ad un prezzo più basso di quello praticato nei negozi: ciò è possibile in quanto si eliminano i commercianti intermedi e i loro margini di guadagno.
Artigianato: attività economica, spesso artistica, svolta personalmente e professionalmente dall'artigiano. L'attività artigianale si caratterizza per il fatto di essere basata prevalentemente sul lavoro manuale epersonale dell'artigiano, senza l'impiego di macchinari per la lavorazione in serie (pensa agli orafi, ai parrucchieri, ai falegnami etc.).
Roma, 27 dicembre 1947 (Palazzo Giustiniani) - Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
La costituzione è l'insieme dei principi fondamentali che stanno alla base dell'ordinamento giuridico di uno stato o, possiamo anche dire, è la legge fondamentale dello stato. Essa viene così chiamata perché 'costituisce' l'ordinamento giuridico: stabilisce le norme di base a cui tutte le leggi dello stato devono ispirarsi, fissa i principi a cui l'apparato statale deve attenersi nell'esercizio del potere politico.
La caratteristica costante degli stati contemporanei è quella di avere una costituzione scritta.
Le costituzioni sono testi brevi: contengono soltanto disposizioni di carattere generale e lasciano alle leggi ordinarie il compito di fissare norme più particolareggiate.
In generale, le costituzioni tendono a regolare due questioni:
- i rapporti tra lo stato e la società civile (le libertà dei cittadini e i poteri di intervento dello stato nella società);
- l'organizzazione interna dello stato (gli organi dello stato, i loro rapporti reciproci).
La Costituzione della repubblica italiana è un documento composto da 139 articoli
(più 18 articoli delle «Disposizioni transitorie e finali»).
Il testo della Costituzione si apre con i «Principi fondamentali» (artt. 1-12) ed è poi suddiviso in due parti:
- la prima parte (artt. 13-54), intitolata «Diritti e doveri dei cittadini», tratta del rapporto tra lo stato e i cittadini e quindi tra stato-apparato e società civile, ed è a sua volta divisa in 4 titolì;
- la seconda parte (artt. 55-139), intitolata «Ordinamento della repubblica», tratta dell'organizzazione dei pubblici poteri ed è divisa in 6 titoli.
Seguono le «Disposizioni transitorie e finali» (18 articoli) contenenti in prevalenza norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.
La Costituzione italiana è una costituzione rigida. Il titolo VI della seconda parte, intitolato «Garanzie costituzionali» stabilisce infatti le speciali procedure occorrenti per la modificazione delle norme costituzionali e istituisce uno speciale giudice, la corte costituzionale, con il compito di controllare la costituzionalità delle leggi.
La Costituzione prefigura una forma di stato di tipo democratico e una forma di governo di tipo parlamentare.
La costituzione può essere:
Ottriata: quando viene unilateralmente concessa dal sovrano come è accaduto con lo Statuto Albertino
Votata: se viene adottata da un organo democraticamente eletto o viene comunque approvata dal corpo elettorale (ad es. attraverso un plebiscito come accadde per la costituzione della Repubblica Francese)
Flessibile: quando può essere modificata dagli ordinari strumenti legislativi senza richiedere un procedimento particolare
Rigida: quando è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario. Si definisce rigida in senso debole quella costituzione che non prevede alcun controllo sulla conformità ad essa dalle leggi ordinarie; Rigida in senso forte sono invece quelle costituzioni che tale controllo prevedono o autorizzano ogni giudice a disapplicare le leggi incostituzionali oppure istituendo un organo apposito che annulli le leggi con esse contrastanti.
Breve o corta: quando contiene solo le norme sull'organizzazione fondamentale dello stato e alcuni diritti di libertà.
Lunga: quando riconosce accanto alle libertà civili, i diritti politici economici ed ennuncia valori e principi cui deve ispirarsi l'azione dei pubblici poteri.
La nostra costituzione è scritta, votata (dall'assemblea costituzionale eletta dai popolo il 2/06/1946), rigida in senso forte (non potendo essere modificata da leggi ordinarie ma solo con leggi costituzionali e prevedendo un sistema di controlli di conformità delle leggi al dettato costituzionale), e lunga (riconoscendo, a differenza dello Statuto Albertino, anche i di economici, oltre a quelli civili e politici).
La nostra costituzione puo sicuramente considerarsi una fonte del diritto, un atto a contenuto normativo.
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