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Il presidente della repubblica




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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il presidente della repubblica ha un ruolo simbolico e formale, è una figura rappresentativa con pochi poteri. Questo accade perché la forma di governo italiana è parlamentare, al contrario, negli Stati Uniti il presidente della repubblica è una figura dotata di ampi poteri, limitati solamente dalle leggi vigenti poiché la forma di governo americana è presidenziale.

Il presidente della repubblica si colloca istituzionalmente al di sopra delle parti e rappresenta l'unità nazionale. Egli è dotato di molteplici funzioni, ma si tratta solo di un potere apparente perché in realtà la sua autonomia è molto ristretta.

La "formalità" della figura del presidente è dimostrata anche dal fatto che egli non è politicamente responsabile degli atti che compie. Infatti gli atti emanati dal presidente necessitano della controfirma ministeriale, altrimenti non sono validi. In questo modo i ministri proponenti se ne assumono la responsabilità: il ministro è il vero autore della decisione, il presidente si limita a emanarlo formalmente. Questo procedimento viene effettuato per una ragione storica: si pensava infatti che il re non potesse sbagliare.

Tuttavia il presidente ha anche dei poteri sostanzialmente presidenziali ovvero per alcune funzioni egli può prendere l'iniziativa e decidere in piena autonomia. Questi sono poteri che consentono al presidente di svolgere la funzione di garante dell'equilibrio politico e della continuità del sistema costituzionale. Anche questi però devono recare la controfirma ministeriale, ma la differenza sta nel fatto che il presidente si assume la piena paternità della decisione, mentre i ministri si limitano a permetterne la validità senza poter interferire nel merito.



La Magistratura


L'amministrazione della giustizia all'interno del nostro Paese è affidata alla Magistratura, organo costituzionale a cui appunto la Costituzione riserva la funzione giurisdizionale
La Magistratura è un organo autonomo e indipendente dagli altri poteri, esercita appunto la funzione giurisdizionale e cioè svolge quell'attività diretta ad applicare la legge in un caso concreto che, nei modi previsti dall'ordinamento giuridico, sia stato portato al suo esame
L'amministrazione della giustizia avviene attraverso un procedimento detto 'PROCESSO', che può essere: civile, penale o amministrativo.

IL PROCESSO CIVILE

Il processo civile risolve le controversie tra i privati

Esempio: tra me e il mio vicino che ha occupato parte
del mio terreno

IL PROCESSO PENALE
Il processo penale accerta se un fatto costituisce reato e applica le sanzioni previste a coloro che lo hanno commesso

Esempio: reato di furto


IL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Il processo amministrativo risolve le controversie tra i privati e la Pubblica Amministrazione, accertando la legalità degli atti amministrativi

Esempio: tra il privato e il Comune per una
concessione comunale


Pertanto la giurisdizione si articola in tre forme fondamentali:

CIVILE
PENALE
AMMINISTRATIVA

Le prime due giurisdizioni sono esercitate dalla magistratura ordinaria (magistrati togati) detta anche autorità giudiziaria;
la terza, invece, è esercitata da appositi organi di giustizia amministrativa

Il processo generalmente si conclude con una SENTENZA

Essa rappresenta la decisione del giudice che risolve la controversia, pertanto l'atto attraverso cui si esercita la funzione giurisdizionale è appunto la SENTENZA.

Quindi si può dedurre, in conclusione, che:

La LEGGE è l'atto attraverso cui si manifesta la funzione legislativa,

L'ATTO AMMINISTRATIVO è l'atto con il quale si manifesta la funzione esecutiva,

La SENTENZA è l'atto attraverso cui si esercita la funzione giudiziaria.


Esaminiamo ora i principi costituzionali che riguardano la Magistratura.

Prima di tutto la Costituzione garantisce il PRINCIPIO dell'INDIPENDENZA della magistratura infatti stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e che i giudici sono soggetti solo alla legge.

Si distingue tra:
indipendenza esterna (cioè indipendenza dei giudici dagli altri poteri dello Stato)
e indipendenza interna (cioè indipendenza dei singoli giudici che svolgono funzioni giurisdizionali)

La nostra Costituzione per rafforzare questo principio stabilisce inoltre che:
la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, e perciò viene istituito un apposito organo di autogoverno della magistratura ( il Consiglio Superiore della magistratura)

la Costituzione, inoltre, stabilisce che i magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,

stabilisce ancora, che i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni.
Altri principi fondamentali sono:

Il principio della pluralità degli organi giurisdizionali

Secondo tale principio, la funzione giurisdizionale viene esercitata da più organi, ognuno dei quali si distingue dagli altri per una propria competenza (competenza per territorio, valore, materia)
Esempio: la corte d'assise di Milano è competente per i reati
punibili con l'ergastolo o con la reclusione non
inferiore nel massimo a 24anni, compiuti nel
territorio attribuito al suo ufficio;

Ciò significa che la competenza di ciascun giudice dipende dalla materia da trattare, dal valore della stessa e dal territorio.

Il principio della pluralità dei gradi di giurisdizione.

Tale principio,invece, stabilisce che sono previsti tre gradi di giurisdizione e ciò significa che contro ogni decisione emessa dal giudice di prima istanza può essere presentato appello al giudice di seconda istanza e contro la decisione di questo, può essere proposto ricorso alla corte di cassazione.

La Corte Costituzionale

Si può definire Corte Costituzionale come 'la custode della Costituzione' perché essenzialmente è un organo di controllo costituzionale. Essa è infatti chiamata, a decidere sulla costituzionalità o meno delle leggi e risolvere i conflitti di competenza tra gli organi costituzionali.
La Corte Costituzionale è composta da:
15 giudici nominati un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune e un terzo delle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
I giudici sono scelti tra magistrati a riposo, tra professori universitari di diritto, tra gli avvocati dopo 20 anni di servizio.
Sono nominati per 9 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio del giudice della Corte è incompatibile con quello di membri del Parlamento o di consiglieri regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
Le attribuzioni della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134, esse consistono:

Nel giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni;
Nel dirimere i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato, tra Stato e regioni, e regioni.
Nel pronunciarsi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. (istituito dalla legge costituzionale dell'11 marzo 1953)

In materia di legittimità delle leggi, la Corte non può agire direttamente, ma solo su domanda di un giudice.
Le decisioni della Corte sono inappellabili, non è possibile ricorrere a nessun organo superiore.
La Corte risolve i conflitti di attribuzioni fra gli organi dello Stato, quando due organi si ritengono ambedue competenti o no , a compiere un determinato atto, la Corte decide, se richiesta, a chi spetta la competenza.
Infine, la Corte costituzionale giudica sulla legittimità di richiesta di referendum da parte dei cittadini.



















La pubblica amministrazione

Per pubblica amministrazione s'intende sia l'insieme degli organi preordinati alla concreta attuazione dei fini che lo Stato intende perseguire, sia l'insieme delle attività svolte.
Una seconda distinzione è quella tra amministrazione diretta centrale (perché svolta da organi propriamente statali, centrale perché gli uffici hanno sede a Roma e operano su tutto territorio nazionale) e amministrazione diretta periferica (perché si tratta di soggetti la cui competenza si estende a una parte del territorio: prefetti, questori, provveditorati agli studi ecc..).



L'amministrazione diretta, centrale e periferica dello Stato

L'amministrazione centrale dello Stato è formata dai vari ministeri, hanno sede a Roma.
Ma lo Stato è presente con i suoi organi anche nelle varie zone del paese (periferica) con uffici decentrati.
Nella regione troviamo il commissario di governo, che coordina le funzioni amministrative del potere centrale con quello delle regioni.
Nella provincia troviamo il prefetto che dipende dal Ministero degli Interni ed esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza nei confronti dei diversi uffici della pubblica amministrazione.
Infine, nel comune vi è il sindaco, ufficiale di governo che svolge le funzioni di ufficiale dello stato civile e di autorità di pubblica sicurezza.
Altri organi periferici dello Stato sono: la questura, che dipende dal Ministero degli Interni; l'intendenza di finanza, che dipende dal Ministero delle Finanze; il provveditorato agli studi che dipende del Ministero della Pubblica Istruzione. Questi sono gli organi attivi.
E vi sono anche gli organi che la Costituzione definisce ausiliari. Essi sono: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Consiglio di Stato (organi consultivi) e la Corte dei conti (organi di controllo); tutti con funzioni specifiche.

L'amministrazione indiretta dello Stato

Nel nostro ordinamento le funzioni amministrative, sono svolte anche da enti ausiliari (amministrazione indiretta) che si trovano in una posizione di autarchia, cioè essi devono e possono raggiungere autonomamente obbiettivi di interesse generale.
Il decentramento autarchico si realizza mediante la creazione di enti a cui sono assegnate diverse funzioni di interesse pubblico. Questi enti possono essere di carattere territoriale o non territoriale:
- Enti non territoriali → collaborano con lo Stato per i specifici compiti e hanno carattere nazionale (Coni) o locale (camere di commercio).
- Enti territoriali → svolgono la loro attività limitatamente a una zona geografica, e il loro territorio è proprio un loro elemento costitutivo (regioni, province, comuni). Sono persone giuridiche pubbliche, costituite dal territorio, dal popolo e dal potere di commando. Tale potere deriva dalla Costituzione. I loro organi sono rappresentativi, eletti dai cittadini residenti nei rispettivi territori, posseggono una autonomia normativa (possono legiferare secondo le disposizioni della Costituzione), amministrativa (possono amministrarsi attraverso propri organi e uffici), impositiva (possono imporre tributi ai cittadini residenti nel territorio, attenendosi alle leggi dello Stato).




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