LIBERTA' RELIGIOSA
art. 19 Costituzione: libertà di coscienza,
libertà di culto di propaganda, di non professare alcuna religione (ateismo), di
non rivelare le proprie convinzioni religiose di aprire templi e edifici religiosi.
Profilo particolare della libertà religiosa è il diritto all'obbiezione di coscienza:
cioè, a non esercitare attività, oppure, a non essere sottoposto a prestazioni personali
che siano incompatibili con il proprio credo religioso; limiti, nei doveri inderogabili
di solidarietà sociale; e nella possibilità per gli altri di esercitare diritti
loro garantiti dall'ordinamento.
Unico limite dell'art. 19 Costituzione:
il BUON COSTUME: non sono vietati i riti contrari al normale sentimento etico; ma,
restrittivamente, solo quelli che offendano "la libertà sessuale, il pudore, l'onore
sessuale".