L'eccesso di potere legislativo ed il sindacato sulla ragionevolezza
delle leggi
I vizi inficianti la legittimità possono consistere nel cosiddetto
eccesso di potere, avente precipuo riguardo alle ipotesi di sviamento: vale a
dire all'uso di un certo potere per il conseguimento di un fine diverso da
quello indicato nelle norme attributive. Analogamente, vi è chi ritiene che
tale tripartizione si estenda ai giudizi sulle leggi; sicché la corte potrebbe
dichiarare illegittime non solo le norme che si pongano in diretto contrasto
con i parametri costituzionali, ma anche con le norme che comunque perseguano finalità
incompatibili con quelle prescritte dalle fonti sopraordinate. Concettualmente
l'eccesso di potere amministrativo attiene all'uso illegittimo d'un qualche
potere discrezionale, cioè vincolato nel fine; ma la funzione legislativa si
dimostra libera piuttosto che discrezionale nel significato tecnico del
termine, sicché viene meno il fondamento primo sul quale si dovrebbe reggere
l'idea di un eccesso di potere del legislatore statale ordinario. Praticamente
è ben vero che la corte costituzionale ha sindacato moltissime volte la
ragionevolezza delle scelte legislative, per colpire gli eventuali arbitri nei
quali il legislatore fosse incorso. Senonché il controllo della ragionevolezza
trascende di molto quei particolari settori nei quali si potrebbe ragionare di
norme costituzionali di scopo, tali da rendere discrezionale la conseguente
attività legislativa. Per meglio intendere i termini reali del problema, basti
pensare che le valutazioni inerenti alla non-arbitrarietà delle norme
legislative impugnate sono particolarmente frequenti allorché la corte assume a
parametro il principio generale di eguaglianza. Ma l'eguaglianza non è un fine
che la costituzione abbia imposto alle leggi; essa è piuttosto un criterio, nel
rispetto del quale il legislatore ordinario resta libero di perseguire gli
scopi più svariati. In quella prospettiva, dunque, il sindacato di
ragionevolezza rimane indispensabile. Conclusioni analoghe valgono in tutti
quei casi nei quali il legislatore oltrepassa i limiti estremi dei margini di
scelta offerti da certe "formule elastiche". Più in generale, sembra fuor di
luogo riferirsi all'eccesso di potere legislativo, quando la corte è chiamata a
conciliare o bilanciare una serie di valori costituzionali. Quali che siano i
fini perseguiti dal legislatore, ciò che conta è l'equilibrio da salvaguardare
nel rapporto tra i valori stessi. Il vero nodo non consiste, comunque, nel
definire le varie specie di vizi sostanziali. Ma in ultima analisi quella
distinzione si affida al senso di responsabilità dei giudici costituzionali.