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LE REGIONI
Nel 2001 nei vari tentativi di riforma del nostro sistema il più importante è che agli inizi degli anni '90 ci furono i primi tentativi di attuazione del federalismo italiano a costituzione invariata di natura più artificiale che amministrativa diventava sempre più efficiente ed evidente l'istanza e l'autonomia da parte degli enti territoriali minori non solo da parte delle regioni e delle province, ma anche dai comuni. Questo ha determinato nel nostro parlamento a rivedere l'art. 5 della cost. repubblicana; poiché però il procedimento di revisione a cui l'art. 138 ci fu un'approvazione (2 più 2) soltanto con maggioranza assoluta si dovette procedere con il referendum.
Il 7 ottobre del 2001 si costituisce il referendum costituzionale dove si chiedette ai cittadini se volevano adottare questa riforma costituzionale. I tempi essendo sufficientemente maturi per rivedere la parte seconda della costituzionale, tale riforma sul titolo V fu approvata. Poco dopo si è avuta la promulgazione da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione della nuova legge costituzionale numero 3 entrata in vigore l'8 novembre del 2001. Essa composta da ben 11 art. modificano e abrogano alcune volte ben 15 art. della nostra costituzione del titolo V.
Questa riforma capovolge il sistema degli enti locali, delle regioni e modifica l'assetto dell'ordinamento italiano nel senso che lo Stato passa da uno stato regionale a uno stato tendenzialmente federale perché i requisiti di tale stato non rinvengono in questa riforma. C'è una tendenza a conferire una sempre maggiore autonomia alle regioni ma non è conferita alle regioni una piena autonomia decisionale come avviene negli stati federali. C' è un importante spostamento dei poteri e delle funzioni dal centro alla periferia. Questo spostamento però non riguarda la potestà legislativa e amministrativa legata allo stato, ma solo il riconoscimento di pochissima autonomia in materia finanziaria, tanto è vero che la nuova formulazione dell'art. 119 concernente l'autonomia finanziaria e il punto di arrivo del lungo processo del federalismo fiscale.
L'art. di apertura di questa riforma è l'art. 114
Vecchio testo
"La repubblica si riparte in regioni, province e comuni".
Nuovo testo
L'art. 114 si compone di ben 3 commi
PRIMO COMMA
Vi è una differenza sostanziale nella dicitura del primo comma:
"La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato".
Mentre prima repubblica e stato erano sinonimi in cui si alludeva alla repubblica dal punto di vista del territorio con la riforma sembrerebbe che questa repubblica non evochi il concetto di territorio, ma un'entità astratta con la quale contribuisce anche lo stato.
Alcuni affermano che quanto detto sia in contrasto con l'art. 5 della cost. ma in realtà l'art. 5 non è stato modificato in quanto è rimasto nella sua struttura originaria. Non può essere modificato da un'altra norma né tantomeno dalla riforma del titolo V.
Gli enti sono diversi in quanto prima erano soltanto le regioni, le province e i comuni citate in ordine discendente (la grande, le media e la piccola); gli enti territoriali vengono a costituiscono la Repubblica compreso anche lo stato e quindi vi è una sorta di equiparazione senza più differenziazione bensì tutti questi enti territoriali (anche lo stato) contribuiscono a costituire la repubblica.
Un'altra peculiarità di questa riforma e che gli enti territoriali vengono citati in ordine o moto ascendente cioè dal più piccolo fino ad arrivare all'ente maggiore cioè lo stato. Questo rappresenta la concretizzazione dell'ordinamento comunitario ovvero principio di sussidiarietà verticale; mentre il principio di sussidiarietà orizzontale lo troviamo nell'art. 118 ultimo comma.
Il moto ascendente è la concretizzazione del principio di sussidiarietà in ambito comunitario; il trattato di Mastricht del '92 all'art 3 lettera B diventato art. 5 del trattato di Amsterdam firmato nel '97 parla di tale principio in risposta del quale la comunità è chiamata ad intervenire in ausilio degli stati qualora questi non provvedano in maniera sufficiente e adeguata. C'è la previsione di un intervento della comunità di tipo sussidiario nei confronti degli stati qualora non provvedano a determinate esigenze degli stati medesimi oppure vi provvedano, ma non in maniera adeguata. In definitiva il principio di sussudiarietà impone l'intervento in ambito comunitario.
Il principio di sussidiarietà dall'ambito comunitario e stato percepito dal nostro ordinamento inteso come sistema, principio in risposta del quale sono gli enti più vicino al cittadino a provvedere agli interessi del cittadino medesimo.
L'Art. 115 è stato abrogato ed esplicava che l'autonomia era esclusivamente delle regioni, invece con il nuovo 114 si rivendica l'autonomia non solo alle regioni, ma espandendolo anche a tutti gli enti. In particolar modo si citano gli statuti espressamente delle regioni.
Questa legge costituzionale è successiva alla legge 1 del '99 che ha modificato gli art. 121, 122, 123, e 126 ha modificato di sana pianta lo strumento dello statuto regionale. Prevedendone il diverso il diverso procedimento di formazione, di contenuto e un diverso collocamento nel sistema delle fonti.
La legge costituzionale 3 del 2001 prende atto di questa modifica prevedendone lo statuto regionale come autonomia.
3 COMMA
Quest'ultimo comma e stato molto criticato in quanto esplica semplicemente che Roma è la capitale della repubblica. E' come se venisse data una sorta di autonomia a questa città estrapolandola quasi dalla regione Lazio e considerando a sé oltre ad essere garantita costituzionalmente da una legge ordinaria delle camere.
L'art. 114 insieme all'art. 117 è l'espressione del nuovo impianto del titolo V dando l'idea del ribaltamento della situazione che passa da uno stato accentrato ad uno stato policentrico, e tutti questi centri trovano la fonte del loro potere in ambito costituzionale. (art.114)
ART. 117 - POTESTA' LEGISLATIVA
E' l'art. che dà l'idea del ribaltamento della situazione in quanto il potere statale è stato decentrato alle regioni e quindi vi è una diminuzione del potere statale.
V.T.
L'art. 117 era concepito per uno stato regionale con potestà sovrana al centro, stabiliva che la regione potesse legiferare avendo quindi potestà legislativa solo per materie di sua competenza.
N.T.
Si compone di 9 commi e non contiene più una lista di materie dove le regioni possono legiferare, ma solo le materie in cui può legiferare lo stato.
1 comma
Indica i limiti alla potestà legislativa con delle peculiarità: (lettura dell'art.)
(1° problema)
La potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni, ma è in contrasto con l'art. 60 perché dice che la potestà legislativa è esercitata dalle 2 camere. Quindi vi è una vera e propria costituzionalizzazione del potere legislativo che spetta sia allo stato che alle regioni.
(2° problema)
I Limiti
a) Costituzione intesa come norma e come principio costituzionale;
b) Ordinamento comunitario
Costituzionalizza il principio di supremazia dell'ordinamento comunitario trovando priorità in tale comma, si cristallizza;
c) Norme internazionali
C'è una cristallizzazione o differenziazione tra ordinamento comunitario e norme internazionali; Il costituente ha previsto la limitazione della sovranità e l'intervento di norme internazionali. Vengono ripresi gli art. 10 - 11 per trovare una sintonia con la costituzione.
Colleg. Comma 5 - 9
(5) Si richiamano le norme internazionali e precisamente alle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza che partecipano alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi e comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali.
Le regioni vengono messe sullo stesso piano dello stato e partecipando ("le regioni hanno diritto") sia in maniera discendente che ascendente cioè sia alla formazione degli atti comunitari sia all'attuazione degli accordi internazionali.
(9) La vera novità e che si sottolinea l'importanza alle regioni non soltanto in ambito nazionale, ma anche in ambito internazionale in quanto le regioni possono accordarsi con altri stati.
2 comma
Contiene un elenco tassativo di materie sulle quali può legiferare lo stato e si ribalta il vecchio 117.
(V.T. conteneva un elenco tassativo di materie dove soltanto le regioni potevano legiferare).
Questo art. presenta un problema in quanto in fase di attuazione possono venirsi a creare dei contrasti a causa della castità delle competenze tra legislazione regionale e legislazione statale. Si tratta di materie che operano in trasversale cioè competenti solo allo stato, agli statuti, alle leggi regionali.(lettera M)
3 comma
Concerne le materie di legislazione concorrente, cioè un elenco di materie che spetta allo stato la determinazione dei principi fondamentali o legge cornice in cui il legislatore regionale deve attenersi nel predisporre la legislazione in ambito regionale.
In conclusione, spetta alle regioni la potestà legislativa salvo per i principi fondamentali riservata alla legislazione statale. (questo principio è contenuto nell'art. 1 della legge del 2003 n°131)
4 comma
E' il più importante di questo art. perché enuncia il principio secondo cui le regioni hanno potestà legislativa di carattere generale. Sembrerebbe una potestà legislativa residuale, ma non lo è perché in realtà la riforma del titolo V prevede una potestà legislativa regionale a carattere generale salve le eccezioni al 2° - 3° comma.
6 comma
Costituzionalizza la potestà regolamentare dello stato ovvero del governo. Spetta strettamente allo stato nelle materie di legislazione esclusiva, ma non è generale ed è quindi se lo stato stesso è "sceso di un gradino".
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