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L'APPELLO
Di regola, il processo d'appello è "cartolare".
In altri termini, il giudice di appello "legge" gli atti probatori del giudice di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza, di regola, assumere prove.
L'appello principale, qualora sia ammissibile, determina il dovere del giudice di secondo grado di riesaminare il fatto nei limiti dei punti ai quali si riferiscono i motivi proposti.
Una volta che una parte abbia proposto appello principale, le altre parti hanno la possibilità di proporre il c.d. appello incidentale, che ha la funzione di integrare il contraddittorio nel giudizio di appello.
Si ritiene che oggetto di appello incidentale debbano essere gli stessi capi censurati nell'appello principale o parti della sentenza logicamente collegate ai capi impugnati.
L'appello incidentale proposto dal p.m. fa cadere il divieto di reformatio in peius, che opera quando appella il solo imputato.
Chiunque sia l'appellante incidentale, la sorte dell'impugnazione segue quella dell'appello principale.
Con la rubrica Casi di appello il 593 si limita a stabilire che il p.m. e l'imputato possono appellare le sentenze di condanna o di proscioglimento, salvo che sia disposta l'inappellabilità.
Il 593.2 specifica che L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
Ai sensi del 593.3 Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
Per quanto riguarda la cognizione del giudice di appello, L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (597.1).
Il giudice di appello, nell'accertamento della correttezza dell'operato del giudice di primo grado in relazione al punto impugnato, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall'appellante.
Quando appellante è il p.m.:
a. se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie od aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b. se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c. se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare od escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può riformare in peius la sentenza appellata e, quindi, non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (597.3).
Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di secondo grado può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati.
Lo svolgimento del giudizio di appello. L'udienza pubblica.
Gli atti preliminari al dibattimento sono destinati a far conoscere al procuratore generale, al presidente ed al consigliere relatore nonché al difensore il fascicolo processuale, la sentenza e l'appello o gli appelli ed a preparare il contraddittorio dibattimentale.
A tal fine il presidente della sezione della corte ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante, nonché dell'imputato non appellante se vi è appello del p.m., se è possibile l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore dell'imputato non appellante o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.
È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile e della parte civile.
Ex 598 (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello) In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado [.].
Il processo di secondo grado è "cartolare", sicché la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale.
Di regola, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere chiesta espressamente dalla parte nell'atto di appello o nei motivi nuovi: potrà tuttavia essere chiesta anche dopo detto termine ove l'elemento di prova venga a conoscenza dell'interessato solo in un momento successivo.
Quando la richiesta ha per oggetto l'assunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di nuove prove (qui intese come prove già note all'interessato nel giudizio precedente, ma non acquisite in quella sede), il giudice di appello la dispone qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Tuttavia, Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con ordinanza, sentite le parti (603.2).
Ancora, la rinnovazione è disposta d'ufficio dal giudice quando la ritiene assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto.
Sulla richiesta di rinnovazione il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti, e si procede immediatamente.
Le norme sullo svolgimento dell'udienza prevedono che il primo atto sia la relazione effettuata dal presidente o dal consigliere delegato.
La parola passa nell'ordine consueto al procuratore generale, al difensore della parte civile, al difensore del responsabile civile ed a quello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
L'ultima parola spetta al difensore dell'imputato.
Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (524) ed il collegio si ritira in camera di consiglio.
Dopodiché viene redatto e sottoscritto dal presidente il dispositivo.
Il collegio rientra in aula ed il presidente pubblica il dispositivo dandone lettura.
L'udienza in camera di consiglio.
Vi sono ipotesi nelle quali il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio nelle forme del 127; in detti casi di regola non è necessaria la presenza del p.m., dei difensori e dell'imputato.
L'udienza in forma camerale ha luogo:
nel caso di appello contro le sentenze di non luogo a procedere;
nel caso di appello contro le sentenze emesse nel giudizio abbreviato;
quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena o l'applicabilità delle attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
quando oggetto dell'appello sono i provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili;
quando le parti dichiarano di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi (c.d. "concordato in appello").
Il codice consente al p.m. ed all'imputato di mettersi d'accordo sull'accoglimento, in tutto od in parte, dei motivi di appello di qualsiasi genere (c.d. concordato in appello).
Il patto è perfezionato nelle medesime forme che concernono la rinuncia all'impugnazione (589): pertanto il difensore deve essere munito di procura speciale.
Il giudice non è vincolato dall'accordo: lo recepisce solo se ritiene di poterlo accogliere.
In caso contrario, rigetta la richiesta congiunta e dispone che il processo prosegua.
La richiesta congiunta di pena concordata può essere presentata prima dell'udienza: in tal caso si dà luogo al rito camerale.
La richiesta può esser presentata direttamente in udienza.
La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
Il ragionamento giuridico del giudice di appello.
Posto che non vi sia stata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice di appello ha a disposizione, sia pure in via "cartolare", le stesse prove di cui disponeva il giudice di primo grado.
Se in secondo grado si riforma la sentenza, vuol dire che il giudice di appello ha ragionato diversamente, sul piano probatorio o su quello giuridico, dal giudice di primo grado.
Il 604 esprime il divieto di regresso del processo di appello al primo grado.
Il regresso del dibattimento di appello al primo grado è istituto eccezionale, consentito solo quando il giudice di secondo grado dichiara la nullità della sentenza per difetto di contestazione nei casi previsti dal 522 (Nullità della sentenza per difetto di contestazione), disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
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