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Cronaca giudiziaria e criteri di liceità nella giurisprudenza.
Nella attuale società, le innovazioni tecnologiche hanno prodotto una accelerazione dei meccanismi di trasmissione delle notizie tale per cui queste raggiungono l'utente in tempi ridottissimi; non solo, ma la notizia dell'apertura di un procedimento penale, per esempio, é caratterizzata da una implicita e inconsapevole presunzione: la elevata probabilità della colpevolezza dell'indagato. Ciò soprattutto perché l'interesse che sta alla base dell'azione di un giudice é un interesse pubblico, e comunque un interesse superindividuale, sicché gli atti relativi vengono percepiti come caratterizzati dall'imparzialità. La notizia dell'apertura di un procedimento penale, se questo concerne una persona per qualsiasi ragione nota, o riguardi reati che per loro natura interessano alla collettività, viene, pertanto, immediatamente diffusa e pubblicata con grande evidenza. I processi, cui quelle notizie si riferiscono, naturalmente si celebrano, e potranno anche concludersi con una assoluzione, ma essi hanno una durata spesso di anni, e quando la sentenza sarà resa, anche di assoluzione, la notizia originaria dell'apertura del processo sarà ormai del tutto dimenticata dalla pubblica opinione, seguita da una quantità impressionante di ulteriori nuove notizie, tutte più attuali. Salvo casi eccezionali, la notizia dell'assoluzione di un imputato, che di per sé è una non-notizia (proprio perché il principio della presunzione di innocenza costituisce una garanzia inoppugnabile di qualsiasi persona civile), tende ad essere ignorata.
L'Italia degli ultimi dieci anni ha conosciuto accanto alle grandi inchieste sulla corruzione politica, e sugli intrecci di affari fra imprenditori e uomini politici, inchieste penali sulla corruzione anche all'interno dei palazzi di giustizia, ed in genere sui "favori" elargiti dietro compenso da persone a vario titolo detentrici di un qualche potere nei confronti di altri. La cronaca giudiziaria degli ultimi anni è perciò densa di vicende caratterizzate da uno schema più o meno sempre uguale: se la persona indagata è nota, o se il reato di cui la si accusa rientra nell'ambito della corruzione o della elargizione illecita di "favori", la notizia dell'indagine penale è diffusa con grande rapidità da tutti i mezzi di informazione, e con ogni possibile evidenza, spesso prima ancora che lo stesso indagato sia raggiunto dalla comunicazione ufficiale dell'avviso di garanzia. Nei giorni seguenti, i giornali diffondono ulteriori e dettagliate informazioni sull'indagine, si pubblicano intercettazioni telefoniche operate nel corso della stessa, verbali di interrogatori di pentiti o di testimoni, oppure il contenuto di tali atti istruttori. L'indagato non ha altra via di difesa che quella di replicare alle accuse che gli vengono mosse, con dichiarazioni rese alla stessa stampa. Naturalmente, l'attenzione che la stampa dedica a tali repliche è direttamente proporzionale all'importanza e notorietà della persona indagata: quanto più questa è importante o nota, tanto più facile sarà ottenere l'attenzione della stampa, e tanto maggiore sarà il rilievo che quest'ultima darà alla sua versione dei fatti. In questo modo, i processi finiscono per essere celebrati, piuttosto che nelle aule di giustizia, sulle pagine dei giornali, che ogni giorno pubblicano notizie paragonabili a sentenze definitive di condanna, spesso basate su conoscenze superficiali, marginali e assolutamente incomplete.
Questa situazione evidenzia un conflitto di fondo tra valori, tutti primari e fondamentali: la libertà di informazione e il diritto di cronaca da una parte, il principio della presunzione di innocenza, e in generale, la tutela dei diritti di personalità, dall'altra. L'informazione della pubblica opinione sull'esistenza, il decorso e l'esito dei processi penali è certamente un bene da tutelare, tanto più quando l'indagato o l'imputato sia una persona nota, o che abbia rivestito o rivesta funzioni pubbliche, ma proprio riguardo alla cronaca giudiziaria, é dovuta da parte del giornalista "una particolare cautela, prudenza ed equilibrio", in quanto la pendenza di un processo penale è "spesso di per sé lesiva della reputazione dei soggetti interessati"
Nonostante il principio della presunzione di innocenza sia solennemente sancito dall'art. 27 Cost., e espressamente riconosciuto ed affermato da una serie di norme internazionali, tutte efficaci anche in Italia in virtù di espressi riconoscimenti , l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti di rilievo sociale è preminente rispetto al primo.
Ma, se il diritto di critica e di cronaca, incontrano sul piano generale della libertà di stampa, gli invalicabili limiti rappresentati dai tre elementi canonici della rilevanza sociale della notizia, della forma civile della esposizione dei fatti e della verità dei fatti narrati, l'attività del giornalista concernente l'esposizione dei fatti relativi a vicende giudiziarie, proprio in forza del principio della presunzione di innocenza, incontra un maggior rigore nella valutazione delle notizie offerte ai lettori, soprattutto in ordine al requisito della verità della notizia diffusa . Diffondere o pubblicare notizie relative ad un procedimento o ad una istruttoria penale é dunque legittimo soltanto ove le notizie diffuse siano oggettivamente vere, o siano anche soltanto soggettivamente tali, ma verosimili per la fonte da cui provengono e per la serietà delle verifiche effettuate . L'attività di verifica delle fonti di informazione deve essere svolta in modo diligente ed approfondito, "in modo da vincere ogni dubbio od incertezza".
E' pertanto in linea di principio escluso, e considerato illegittimo (anche se la cronaca giudiziaria italiana degli ultimi anni è di segno opposto) pubblicare una notizia quando questa sia basata su "voci ed illazioni raccolte negli ambienti
giudiziari anticipando in parte il contenuto dei provvedimenti giudiziari non ancora emessi" o non ancora noti neppure all'indagato, come assai spesso accade. Ora, non v'é dubbio che nell'attività giornalistica relativa a procedimenti penali in corso, le difficoltà dei controlli sulle fonti d'informazione risultano certamente accresciute, in quanto il segreto istruttorio copre lo svolgimento di parte dell'attività processuale penale . Tuttavia una tale difficoltà non può costituire un motivo di esclusione, per il cronista, del dovere di accertare, con la maggiore diligenza possibile, la fonte delle notizie e di usare la maggiore prudenza nell'accoglierle, senza poter omettere nulla, al fine di verificare se i fatti riferiti da terzi, abbiano corrispondenza nella realtà.
La diligenza e la correttezza del giornalista nella attività di verifica delle fonti notiziali implicano, da un lato, una scrupolosa attività di ricerca dei riscontri, che non può essere pretermessa neppure per l'esigenza di speditezza del servizio di informazione, dall'altro la necessità di completezza della notizia diffusa, tanto che gli obblighi del giornalista non sono rispettati "quando pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente collegabili ai primi da mutarne completamente il significato". "La verità dei fatti descritti, poi, non deve subire manipolazioni per effetto di aggiunte o tagli finalizzati ad influenzare la pubblica opinione con le valutazioni che sui fatti medesimi il giornalista possa aver formulato".
Inoltre proprio il rispetto della presunzione di innocenza dovrebbe indurre il giornalista, nel riferire notizie relative a procedimenti penali in corso, a presentare i fatti in modo problematico, o quantomeno in modo tale da avvertire il lettore che i fatti sono ancora in corso di accertamento e la colpevolezza dell'imputato non è ancora acquisita.
Art. 1 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite; art. 14.2 Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 6 Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Vd Tribunale di Roma 5 febbraio 1991, in Dir. Inf. 1992, che ha confermato la illiceità del comportamento del giornalista che divulghi notizie attinenti alla commissione di reati ed alla attribuzione di essi ad una persona, raccogliendo le voci negli ambienti giudiziari, senza un più approfondito controllo delle fonti di informazione, senza attendere l'effettivo e reale svolgimento dell'iter processuale, e riferendo per di più dei fatti specifici che non hanno trovato alcuna rispondenza neppure in sede istruttoria, con la conseguenza che il diritto di cronaca non appare rettamente esercitato neppure sotto il profilo della "putatività".
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