Le origini e i presupposti essenziali dello Stato moderno
Tanto le organizzazioni politiche territoriali del mondo medioevale
quanto quelle risalenti al mondo antico mancavano di quegli indispensabili
contrassegni ulteriori degli Stati moderni, cui si accenna in sintesi allorché
si parla di sovranità degli Stati medesimi. Nell'evo antico, pur dandosi il
caso di ordinamenti giuridici, difetta per definizione la sovranità esterna,
giacché gli occasionali rapporti fra i centri di potere di quell'epoca non
pervengono mai a fondare una vera e propria comunità di Stati; anzi non si
configurano come relazioni fra soggetti che riconoscono una reciproca formale
parità. Certo è che fin dal 1100 incomincia a svilupparsi un'organizzazione
burocratica posta alle dipendenze della Corona, che è il lontano prodromo del
moderno apparato statale. Così nel regno di Francia come in quello di Pastiglia
e prima ancora nel Regno normanno di Sicilia, emerge poco a poco quel minimo di
uffici differenziati e funzionalizzati, mediante i quali il re acquisisce in
effetti l'attitudine a governare direttamente sulla generalità dei suoi
sudditi. In particolare si delineano complessi di organi finanziari e
giudiziari; anche se più propriamente si dovrebbe limitarsi a parlare di
funzionari addetti all'amministrazione delle finanze o della giustizia, dal momento
che la figura giuridica dell'organo è naturalmente coeva allo Stato-persona.
Storicamente per essere più precisi, i funzionari delle finanze si identificano
dapprima con gli amministratori del patrimonio regio, ma progressivamente
divengono anche gli esattori delle tasse. D'altro lato anche la funzione
giudiziaria si viene accentrando nelle mani del re: così in Francia contro le
decisioni adottate in prima istanza dai feudatari locali è dato ricorso in
appello ad un collegio, denominato alta corte, che ha sede nella capitale;
mentre in Inghilterra giudici itineranti di nomina regia decidono già le
controversie in primo grado. Nel medesimo tempo il re comincia a porsi come la
fonte indiretta dell'ordinamento giuridico; pur non legiferando alla maniera dei
contemporanei organi legislativi la Corona si sforza in effetti di fissare gli
usi e le consuetudini che la giurisprudenza dei giudici regi accerta.
Parallelamente si rafforza il potere esecutivo, giacché nella sua corte il re
si circonda di ministri o cancellieri. Con tutto questo, però. Non è ancora
possibile qualificare come Stati nemmeno i più evoluti fra gli ordinamenti
territoriali del basso medioevo.
In definitiva soltanto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo può dirsi
formato, nell'europa occidentale e in parte dell'europa centrale, quello Stato
c.d. patrimoniale che rappresenta l'embrione dello Stato moderno: in Italia per
opera del Macchiavelli, che fra i primi si riferisce allo Stato non già come
status bensì nell'ulteriore odierno significato di ordinamento giuridico
territoriale e sovrano. Così pure in questo periodo che per la prima volta si
teorizza lo stesso concetto di sovranità, intesa come somma indivisibile di
poteri supremi.