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Gli effetti del giudicato penale




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GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE


Per irrevocabilità, riferita ad un provvedimento emesso dal giudice, si intende in senso ampio la non impugnabilità dello stesso.

Ciò comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso, e cioè l'impossibilità di ripetere nelle medesime forme il giudizio che ha condotto all'accertamento in esso contenuto.

Il codice nel 648 ha voluto utilizzare il termine "irrevocabilità" in un significato specifico, perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio.

Il 648 (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali) pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità:

a. la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio: con tale termine si ricomprende sia la sentenza dibattimentale, sia quella che, seppur resa prima del dibattimento, consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle parti;

b.  la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione;

c.  il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio.

L'esecutività è l'idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente.

Di regola ogni provvedimento emanato dal giudice ha la caratteristica dell'esecutività.

Il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice è esecutivo anche se è ancora impugnabile o se è in corso l'impugnazione del medesimo.

Alla regola dell'immediata esecutività il codice pone un'importante deroga: ai sensi del 650.1 non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad impugnazione.

Alla sentenza il 650.1 parifica il decreto penale di condanna che sia diventato irrevocabile.

A questo punto il codice precisa che le sentenze di non luogo a procedere (rese nell'udienza preliminare) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (650.2).

Per le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento de iure scatta l'effetto dell'immediata perdita di efficacia delle misure cautelari personali che eventualmente siano state disposte.

Il giudicato.

Contro ogni sentenza di proscioglimento o di condanna la legge accorda al p.m. ed all'imputato il diritto di proporre impugnazione quanto meno mediante il ricorso per cassazione (111.7 Cost.), ma in vari casi anche mediante appello.

Se la sentenza resa in giudizio diventa non più impugnabile, la decisione sul fatto storico addebitato all'imputato non è più modificabile: il potere di accertamento spettante al giudice si è ormai estinto.

Da ciò deriva il principio secondo cui la sentenza irrevocabile ha l'autorità della cosa giudicata.

Il codice pone una fondamentale distinzione tra i due effetti del giudicato:

a. l'effetto vincolante del giudicato comporta che altri giudici civili o amministrativi, chiamati nuovamente a decidere su alcuni dei fatti accertati da una sentenza penale irrevocabile, sono obbligati a ritenere "vero" l'accertamento già effettuato;

b.  l'effetto preclusivo del giudicato comporta che l'imputato prosciolto o condannato non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649.1).

La regola dell'effetto preclusivo viene meno in un caso importante: è ammessa un'impugnazione straordinaria (la revisione) contro la sentenza di condanna, purché dopo l'intervenuta irrevocabilità sopravvengano o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato deve essere prosciolto.

Viceversa, se la sentenza irrevocabile è di proscioglimento non vi sono deroghe.

I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile: il 649 (Divieto di un secondo giudizio) stabilisce l'effetto preclusivo della sentenza irrevocabile (principio del ne bis in idem).

Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza di requisiti indicati dalla legge.

Il requisito soggettivo del ne bis in idem è dato dall'identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale.

Il requisito oggettivo del ne bis in idem è rappresentato dal medesimo fatto storico: il medesimo fatto sussiste solo se sono identici la condotta, l'evento ed il rapporto di causalità.

Viceversa, l'imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Ai sensi del 649.1 l'effetto preclusivo non opera nel caso di sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte dell'imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata; né quando una sentenza abbia prosciolto l'imputato per difetto di una condizione di procedibilità qualora successivamente sopravvenga tale condizione.

Il giudicato penale in relazione ad altri processi penali: ove vi sia stata condanna irrevocabile, il giudicato comporta la immodificabilità dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Su questo punto il giudicato penale ha un effetto vincolante in relazione all'imputato medesimo.

Solo se sopravvengono nuove prove, tali da dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto, potrà iniziare un processo di revisione.

Il giudicato di condanna non comporta l'immodificabilità assoluta della pena irrogata: durante la fase dell'esecuzione essa può essere modificata nelle sue modalità esecutive (mediante le misure alternative alla pena detentiva).

Inoltre il condannato può beneficiare della liberazione anticipata, e cioè di un abbuono di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena eseguita in presenza di buona condotta.

Consideriamo adesso altri eventuali processi penali che possano instaurarsi a carico sia del medesimo, sia di altri imputati: in entrambi i casi la sentenza penale non ha alcun effetto vincolante.

In un processo contro altri imputati il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diversa modalità o, perfino, che non è esistito.

Per evitare il contrasto logico di giudicati il legislatore ha previsto gli istituti della connessione, della riunione dei procedimenti e l'effetto estensivo.

Similmente, in un successivo processo penale contro il medesimo imputato, ma per un fatto storico diverso, il giudice può valutare diversamente le prove già considerate nella sentenza irrevocabile.

Tuttavia le medesime prove potranno essere usate sia contro altri imputati per il medesimo fatto, sia contro il medesimo imputato per fatti storici diversi.

La sentenza penale irrevocabile e il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

La questione risolta dal processo, e cioè l'esistenza o meno della responsabilità penale dell'imputato in relazione ad un fatto di reato, è pregiudiziale rispetto alla questione dell'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato stesso.

Sui rapporti tra processo penale e processi civili od amministrativi, che abbiano ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal reato, sono possibili in astratto le tre seguenti soluzioni:

a. completa separazione tra le giurisdizioni;

b.  totale efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione (unità della giurisdizione);

c.  efficacia parziale del giudicato penale in casi determinati (sistema misto).

Il codice italiano del 1930 ha accolto il sistema dell'unità della giurisdizione.

Il codice del 1988 accoglie una soluzione di tipo misto.

Poiché il danneggiato dal reato in alcuni casi può subire l'efficacia del giudicato penale in relazione alla sua azione risarcitoria, il codice gli permette di esercitare il diritto di difesa già nel processo penale.

L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni.

Il danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria in sede civile senza subire l'efficacia del giudicato penale di assoluzione solo se si rivolge al giudice civile in modo "tempestivo", e cioè prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado.

Il processo civile, che sia iniziato prima di tale momento, può proseguire in pendenza del processo penale senza essere sospeso.

Viceversa se l'azione risarcitoria inizia tardivamente (oppure se il danneggiato si è costituito in precedenza parte civile nel processo penale e, poi, ha trasferito l'azione in sede civile) il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile.

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

Una delle ipotesi di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna è quella della sentenza che sia stata "pronunciata in seguito a dibattimento" e che sia non più impugnabile con mezzi ordinari.

L'efficacia del giudicato opera nei confronti del processo civile od amministrativo che abbia per oggetto le restituzioni ed il risarcimento del danno e che sia stato promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Il giudicato copre l'accertamento della sussistenza del fatto da intendersi in senso naturalistico, come fatto materiale nella sua riferibilità all'imputato.

Il giudicato ha per oggetto l'illiceità penale del fatto, e non l'illiceità civile.

In terzo luogo, il giudicato copre l'accertamento che l'imputato ha commesso il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento.

Per quanto riguarda la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, la parte civile che non abbia accettato tale rito può opporsi all'efficacia di giudicato della sentenza di condanna nei suoi confronti.

Nessuna efficacia di giudicato in tema di danno da reato ha la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), poiché tale effetto è escluso espressamente dal 445.1.

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha, rispetto ai giudizi di danno, un'efficacia vincolante con vari limiti.

L'efficacia vincolante comporta che il giudice nel processo di danno debba ritenere vero il fatto accertato dal giudice penale.

Un primo limite di tipo oggettivo riguarda le formule terminative: hanno efficacia di giudicato solo quelle che assolvono l'imputato in modo ampio (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima).

Un secondo limite di tipo oggettivo richiede che il giudice penale abbia accertato un fatto: occorre cioè che l'innocenza risulti provata.

Un terzo limite di tipo soggettivo esclude l'efficacia del giudicato sia nei confronti di quel danneggiato che abbia iniziato l'azione risarcitoria in modo tempestivo davanti al giudice civile, sia nei confronti di quello che non sia stato posto, in concreto, in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale.

La formula assoluzione perché il fatto non sussiste è utilizzata quando è assente l'elemento oggettivo del reato, poiché manca la condotta, il rapporto di causalità o l'evento.

Se il giudice penale ha errato nell'adottare questa (od altre) formule terminative, il giudice civile può esaminare la motivazione per indagare quale è stata la vera ragione dell'assoluzione.

In tal caso non vi è nessuna efficacia di giudicato.

Assoluzione perché il fatto non è stato commesso dall'imputato: l'efficacia del giudicato opera solo nei confronti di quel determinato imputato.

Assoluzione per adempimento del dovere o per esercizio di una facoltà legittima: la formula terminativa si riferisce alle cause di giustificazione previste nel codice penale o in leggi speciali.

Le scriminanti eliminano l'illiceità del fatto ed hanno rilevanza in tutti i rami dell'ordinamento.

La sentenza di assoluzione pronunciata al termine del rito abbreviato ha la medesima efficacia della sentenza resa in dibattimento, a condizione che la parte civile abbia accettato tale rito.

Inoltre la parte civile non è vincolata dalla sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale non sia stata posta in grado di partecipare, sempre che la stessa non abbia fatto accettazione anche solo tacita (404).

Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità

Nel codice vigente vale la regola della separazione delle giurisdizioni, pertanto i casi di efficacia del giudicato penale, in quanto eccezionali, devono essere previsti espressamente.

Sentenza penale di assoluzione: l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione è limitata solo ad alcune formule terminative.

Essa ha per oggetto solo l'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso (653.1).

Il giudicato è limitato all'accertamento di un fatto: l'assoluzione dovuta all'esistenza di un ragionevole dubbio non gode di efficacia vincolante nel giudizio disciplinare davanti alla pubblica autorità.

Sentenza penale di condanna: la sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare in casi tassativamente indicati.

Il giudicato copre l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Occorre precisare che la responsabilità disciplinare da accertare deve essere fondata sul medesimo fatto che è stato oggetto del giudizio penale, conclusosi con condanna od assoluzione, e non su fatti diversi.

La pubblica autorità è vincolata anche se non è stata messa in grado di partecipare al processo penale.

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili od amministrativi

In primo luogo, la sentenza che viene considerata nel 654 è solo quella irrevocabile di condanna o di assoluzione che sia stata pronunciata in dibattimento.

In secondo luogo, l'efficacia del giudicato concerne solo l'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale e che siano stati ritenuti rilevanti ai fini di quella decisione: il giudicato si riferisce unicamente ai fatti ricompresi nell'elemento oggettivo del reato e non in quello soggettivo.

In terzo luogo, è necessaria l'esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra l'accertamento penale ed il giudizio civile od amministrativo: il riconoscimento di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo deve dipendere dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In quarto luogo, non vi è efficacia di giudicato quando la legge civile pone limitazioni alla prova della posizione giuridica controversa.

Il 654 estende l'efficacia del giudicato nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.

Il giudicato può essere fatto valere "nei loro confronti" anche da persone che non siano state parti in quel processo penale.


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