LE
GARANZIE COSTITUZIONALI
I diritti
inviolabili dell'uomo: sono diritti fondamentali che spettano ad ogni persona
in quanto tale. Principio di uguaglianza-art.3: Uguaglianza formale(significa
riconoscere che tutti i cittadini hanno lo stesso valore per la società e sono
uguali di fronte alla legge, da questo principio derivano la soggezione alla
legge(la legge si applica a tutti) e il divieto di discriminazioni(tutti hanno
uguali diritti e uguali doveri), esso è contenuto in una norma di carattere precettivo
in quanto è immediatamente efficace e vincolante), Uguaglianza sostanziale(consiste
nel garantire uguali condizioni di vita o pari opportunità a tutti i cittadini
e in particolare ai più svantaggiati, esso è contenuto in una norma di
carattere programmatico in quanto impegna lo stato a svolgere una determinata
attività. Libertà personale-art.13: la libertà personale consiste nella libertà
da qualsiasi forma di costrizione, fisica o psichica, ed è inviolabile; la
libertà può venire meno solo in seguito ad un atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, anche se delle limitazioni
provvisorie sono ammesse senza un ordine o un mandato e sono l'arresto in
flagranza ed il fermo di polizia. La carcerazione preventiva è disposta
nei confronti di una persona in attesa di giudizio, vale a dire che non è stata
ancora condannata con una sentenza definitiva, essa è ammessa solo per i reati
più gravi e non può durare più di 2,4,6 anni. Libertà del domicilio-art.14:
attribuisce ad ogni persona il diritto di escludere l'intervento di altre
persone e di organi pubblici dall'ambito della propria vita privata; qualsiasi
intervento in un domicilio privato può essere compiuto solo con un atto
motivato dell'autorità giudiziaria. Libertà e segretezza delle comunicazioni-art.15:
ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente con chi
vuole, senza che altri soggetti pubblici o privati possano impedire la
comunicazione o prendere illegittimamente conoscenza del suo contenuto; ogni limitazione
può essere compiuta solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Libertà
di circolazione e di soggiorno-art.16: consiste nel diritto di muoversi e di
risiedere in qualunque luogo nell'ambito del territorio dello stato italiano;
eventuali limitazioni possono essere previste dalla legge soltanto in via
generale e per motivi sanitari o di sicurezza. Libertà di riunione-art.17:
consiste nel diritto di riunirsi liberamente senza necessità di
un'autorizzazione preventiva per qualsiasi motivo purchè la riunione avvenga
pacificamente e senza l'uso di armi; se essa avviene in un luogo pubblico gli
organizzatori devono inviare un preavviso all'autorità di pubblica sicurezza
almeno 3 gg prima della data stabilita, inoltre l'autorità di pubblica sicurezza
può vietare o sciogliere la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o
di incolumità pubblica. Libertà di associazione-art.18: consiste nel diritto di
associarsi liberamente senza necessità di un'autorizzazione pubblica per
realizzare fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale; sono
proibite: assoc. Criminali(scopo di commettere reati), assoc.
Segrete(nascondono all'opinione pubblica la loro esistenza o alcuni loro
elementi), assoc. Paramilitari(perseguono fini politici mediante organizzazioni
di carattere militare), è inoltre proibite ricostituire sotto qualsiasi forma
il partito nazionale fascista. La libertà religiosa-art.19: la cost. riconosce
a tutti la libertà religiosa che comprende il diritto di avere una fede
professarla e farne propaganda ed il diritto di praticare il culto purchè non
si tratti di riti contrari al buon costume; i rapporti tra stato e chiesa sono
disciplinati dai patti lateranensi(art.7 cost.). Libertà di manifestazione del
pensiero-art.21: consiste nel diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero, limiti: pubblica decenza, dignità e riservatezza delle persone,
segreto di stato e segreto d'ufficio, ordine pubblico. I rapporti sociali: La
famiglia-art.29: la famiglia è una società naturale quindi è una forma
spontanea di convivenza sociale, è fondata sul matrimonio(legittima) ossia su
un impegno giuridico assunto solennemente dai coniugi nei confronti dello
stato, quella di fatto basata sulla convivenza non è riconosciuta; essa si basa
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, i genitori sono tenuti a
mantenere, istruire ed educare i figli; lo stato può intervenire al posto dei
genitori soltanto se non sono in grado di assolvere i loro compiti nei
confronti dei figli. Diritto alla salute-art.32: la salute viene tutelata dalla
costituzione come diritto dell'individuo e interesse della collettività, esso
comprende: la garanzia di cure gratuite per le persone indigenti, la previsione
che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti dalla legge solo
per ragioni di pubblico interesse e compatibilmente con il rispetto della
persona e della dignità umana. Libertà di cultura-art.33: la costituzione
afferma espressamente il principio della libertà dell'arte, della scienza e del
loro insegnamento; la scuola può essere pubblica e privata; scuola dell'obbligo
consiste in un corso minimo di studi di 8 anni durante i quali la scuola è
obbligatoria, gratuita e uguale per tutti; l'esame di stato è obbligatorio per
ottenere l'ammissione a un grado superiore dell'istruzione e alla conclusione
degli studi o per l'abilitazione all'esercizio di una professione. I rapporti
economici: Il lavoro-art.1: è un valore fondamentale dell'intera società. Attività
economica-art.42-43: la costituzione traccia un sistema a economia mista, nel
quale la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata,
inoltre l'iniziativa economica privata è libera. La proprietà privata-art.42:
la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla cost. che però afferma
anche che la legge deve stabilire i limiti per assicurarne la funzione sociale
e l'accessibilità a tutti. I doveri costituzionali: Difesa della patria(è
il primo dovere imposto ai cittadini, è definito sacro per metterne in evidenza
l'importanza e consiste nel dovere di difendere la patria), Concorso alle
spese pubbliche(la cost. impone il dovere di concorrere alle spese
pubbliche cioè di pagare i tributi), Fedeltà alla repubblica e osservanza
delle norme(tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi).
La corte
costituzionale: è un organo speciale a cui è attribuito il giudizio sulla
legittimità di una legge ordinaria; è formata da 15 giudici(5 eletti dal
parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata,
5 eletti dalle magistrature di grado più elevato di cui 3 dalla corte di
cassazione 1 dal consiglio di stato e 1 dalla corte dei conti, 5 nominati dal
pdr con un atto sostanzialmente presidenziale) che devono essere scelti tra i
magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i
professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni
di esercizio professionale; essi rimangono in carica 9 anni dal giuramento e
non sono rieleggibili. Presidente della CC: eletto dai giudici costituzionali,
rappresenta la corte e ne coordina le attività. Esso rimane in carica 3 anni ed
è rieleggibile fino alla scadenza del suo mandato come giudice costituzionale. Status
dei membri della CC: insindacabilità(non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni), immunità(non
possono essere arrestati o sottoposti ad altre misure restrittive della loro
libertà personale senza l'autorizzazione della CC), inamovibilità(possono
essere sospesi o rimossi dal loro ufficio soltanto per sopravvenuta incapacità
fisica o civile oppure per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni e
in seguito a una deliberazione della CC), incompatibilità(l'incarico di
giudice costituzionale non è assolutamente compatibile con qualsiasi altra
carica, pubblica o privata, o con un'attività professionale, e l'eventuale
dichiarazione di decadenza di uno dei suoi membri per incompatibilità è di
competenza della CC). Deliberazioni: la CC delibera con la presenza di almeno
11 giudici(almeno 1 x ciascuna delle 3 componenti) a maggioranza assoluta: le
decisioni della CC sono sentenze non impugnabili in quanto contro le decisioni
della CC non è ammessa alcuna forma di impugnazione o ricorso e sono
pronunciate in nome del popolo italiano. Giudici: a quo( giudice che
sottopone la questione alla CC) ad quem(giudice a cui viene presentata
la questione). Principali funzioni: Il giudizio di legittimità costituzionale:
è diretto ad accertare la conformità alla costituzione delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, cioè delle fonti primarie del diritto; esso può
riguardare le leggi ordinarie dello stato approvate dal parlamento, gli atti
aventi forza di legge emanati dal governo, le leggi regionali e gli statuti
regionali deliberati dai consigli regionali, le leggi delle province autonome
di Trento e Bolzano. Il controllo sulla legittimità cost. può avvenire in due
modi: procedimento indiretto: nel quale la questione di legittimità
cost. deve essere proposta nel corso di un processo davanti ad un organo
giurisdizionale, se la questione è rilevante e non manifestamente infondata il
giudice la rinvia alla CC, altrimenti respinge l'eccezione. procedimento
diretto: nel quale la questione di legittimità costituzionale viene
sollevata direttamente davanti alla CC, indipendentemente da un processo in
corso. Sentenza di accoglimento: con essa la CC dichiara che una
disposizione legislativa è costituzionalmente illegittima. Sentenza di
rigetto: con essa la CC respinge la questione di illegittimità e dichiara
che la disposizione impugnata non è in contrasto con la costituzione. Il
giudizio sui conflitti di attribuzione: riguarda la risoluzione dei conflitti
di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le
regioni tra loro; essi riguardano gli atti legislativi, amministrativi o
giurisdizionali. La CC decide solo per i conflitti esterni( tra organi
appartenenti a poteri diversi) e per gli
organi supremi( in quanto sono organi al vertice di un potere e non dipendono
gerarchicamente da un organo superiore). Il giudizio sulle accuse contro il pdr:
è relativo ai giudizi contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento
o attentato alla costituzione; l'atto di accusa contro il Presidente della
Repubblica deve essere approvato dal parlamento in seduta comune a maggioranza
assoluta dei suoi membri e a scrutinio segreto; la CC può anche disporre la
sospensione dalla carica del Presidente della . Procedimento: istruzione
della causa compiuta dal Presidente della Repubblica della corte(
interrogatorio del Presidente della Repubblica, udienza(in cui si svolge il
dibattimento durante il quale sono sentite in contraddittorio tra accusa e
difesa), la corte si riunisce in camera di consiglio e pronuncia a maggioranza
una sentenza di assoluzione o di condanna.