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Le forme anomale di approvazione
La procedura d'urgenza è quella che meno sensibilmente si discosta dalla procedura normale. L'urgenza di un dato disegno di legge è dichiarata dall'intera camera, per mezzo di una votazione preliminare che può esser provocata dal governo. Ciò comporta appunto l'abbreviazione del tempo concesso per la presentazione delle relazioni.
Veramente straordinaria si rileva invece la procedura per commissione deliberante; e ciò, sia nel nostro attuale ordinamento, come è dimostrato dalle cautele con cui la carta costituzionale ha considerato questa forma di approvazione delle leggi, sia da un punto di vista comparatistico.
"Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale" o che "rivestano particolare urgenza" il presidente può proporne l'assegnazione ad una commissione, per l'esame e l'approvazione di esso: la proposta, iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, si ha per accettata se non vi è opposizione; diversamente la camera vota per alzata di mano. Se invece il progetto di legge rimane assegnato alla commissione deliberante, il testo subisce le stesse vicende che si avrebbero in sede referente, salvo che l'approvazione data in commissione equivale senz'altro a quella che altrimenti spetterebbe al plenum. Ed è appunto in tal senso che nel regolamento della camera si parla in proposito di sede legislativa.
Va ricordato che la delega legislativa si fonda su un'espressa delibera del delegante. Parallelamente anche la revoca di questa pretesa delegazione, cioè la rimessione del testo dalla commissione al "plenum", può essere provocata non solo da un decimo dei componenti l'assemblea, ma da un quinto dei membri della stessa commissione deliberante e perfino dal governo. In realtà dunque, il ricorso alla figura della delegazione è improprio, ma serve a sottolineare il carattere eccezionale dell'approvazione delle leggi in commissione: ossia per ribadire che i regolamenti parlamentari non sarebbero abilitati a disciplinare e prevedere un simile procedimento, qualora mancasse un'esplicita norma costituzionale facoltizzante. La straordinarietà della sede deliberante è d'altra parte accentuata dal comma finale dell'art. 72 Cost, che introduce una "riserva di legge d'assemblea". Particolarmente problematica appare, però, la figura della "materia costituzionale": che alcuni ritengono comprensiva delle sole leggi formalmente costituzionali, mentre altri la concepiscono in termini più larghi, includendovi anche le leggi ordinarie integrative od attuative delle previsioni costituzionali. La prassi ha partire dal 1958 è stata verso la commissione deliberante. In quest'ordine di idee risulta pertanto attenuato il carattere straordinario della procedura in esame. Del resto si può dire che il ricorso all'approvazione delle leggi in commissione deliberante ha finito per essere assai più massiccio di quanto non fosse immaginato ed auspicato dall'assemblea costituente. Giuridicamente straordinaria, questa procedura è infatti divenuta pressoché abituale. Il fenomeno ha contribuito ad introdurre fattori assembleari nel nostro sistema di governo: poiché le commissioni deliberanti obbediscono per definizione alla logica dei favori reciproci e dei compromessi fra la maggioranza e le opposizioni, senza i quali lo stesso utilizzo di questa forma di approvazione potrebbe venire impedito a priori.
Nel mezzo tra la sede referente e la sede deliberante si collocano le commissioni in sede redigente: che non sono però disciplinate né previste dalla carta costituzionale, ma trovano oggi il loro fondamento nei regolamenti delle camere. La qualifica di redigente non va presa alla lettera: poiché la loro caratteristica funzione non consiste di certo nella stesura del disegno di legge, bensì nel fissarne definitivamente il testo, discutendo e votando sulle eventuali proposte di emendamento. Tuttavia era stata sostenuta l'incostituzionalità di una simile procedura: in effetti l'approvazione cui si riferisce l'art. 72 Cost. non si può risolvere in un voto della camere avente per oggetto il disegno complessivo, ma implica un'approvazione del contenuto dell'atto. Ma la straordinarietà della sede redigente non significa ancora che essa contraddica le previsioni costituzionali. È invece preferibile concludere che essa rappresenti una sottospecie della procedura in sede deliberante. Non a caso, il regolamento del senato precisa che le norme in questione non si applicano ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Ed entrambe le disposizioni dovrebbero valere per l'altro ramo del parlamento; poiché solo a questo patto la sede redigente potrebbe superare le dette obiezioni di legittimità costituzionale.
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