Le forme anomale di approvazione
La procedura d'urgenza è quella che meno sensibilmente si discosta
dalla procedura normale. L'urgenza di un dato disegno di legge è dichiarata
dall'intera camera, per mezzo di una votazione preliminare che può esser
provocata dal governo. Ciò comporta appunto l'abbreviazione del tempo concesso
per la presentazione delle relazioni.
Veramente straordinaria si rileva invece la procedura per commissione
deliberante; e ciò, sia nel nostro attuale ordinamento, come è dimostrato dalle
cautele con cui la carta costituzionale ha considerato questa forma di
approvazione delle leggi, sia da un punto di vista comparatistico.
"Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale
rilevanza di ordine generale" o che "rivestano particolare urgenza" il
presidente può proporne l'assegnazione ad una commissione, per l'esame e
l'approvazione di esso: la proposta, iscritta all'ordine del giorno della
seduta successiva, si ha per accettata se non vi è opposizione; diversamente la
camera vota per alzata di mano. Se invece il progetto di legge rimane assegnato
alla commissione deliberante, il testo subisce le stesse vicende che si
avrebbero in sede referente, salvo che l'approvazione data in commissione
equivale senz'altro a quella che altrimenti spetterebbe al plenum. Ed è appunto
in tal senso che nel regolamento della camera si parla in proposito di sede
legislativa.
Va ricordato che la delega legislativa si fonda su un'espressa delibera
del delegante. Parallelamente anche la revoca di questa pretesa delegazione,
cioè la rimessione del testo dalla commissione al "plenum", può essere
provocata non solo da un decimo dei componenti l'assemblea, ma da un quinto dei
membri della stessa commissione deliberante e perfino dal governo. In realtà
dunque, il ricorso alla figura della delegazione è improprio, ma serve a
sottolineare il carattere eccezionale dell'approvazione delle leggi in
commissione: ossia per ribadire che i regolamenti parlamentari non sarebbero
abilitati a disciplinare e prevedere un simile procedimento, qualora mancasse
un'esplicita norma costituzionale facoltizzante. La straordinarietà della sede
deliberante è d'altra parte accentuata dal comma finale dell'art. 72 Cost, che
introduce una "riserva di legge d'assemblea". Particolarmente problematica
appare, però, la figura della "materia costituzionale": che alcuni ritengono
comprensiva delle sole leggi formalmente costituzionali, mentre altri la
concepiscono in termini più larghi, includendovi anche le leggi ordinarie
integrative od attuative delle previsioni costituzionali. La prassi ha partire
dal 1958 è stata verso la commissione deliberante. In quest'ordine di idee
risulta pertanto attenuato il carattere straordinario della procedura in esame.
Del resto si può dire che il ricorso all'approvazione delle leggi in
commissione deliberante ha finito per essere assai più massiccio di quanto non fosse
immaginato ed auspicato dall'assemblea costituente. Giuridicamente
straordinaria, questa procedura è infatti divenuta pressoché abituale. Il
fenomeno ha contribuito ad introdurre fattori assembleari nel nostro sistema di
governo: poiché le commissioni deliberanti obbediscono per definizione alla
logica dei favori reciproci e dei compromessi fra la maggioranza e le
opposizioni, senza i quali lo stesso utilizzo di questa forma di approvazione
potrebbe venire impedito a priori.
Nel mezzo tra la sede referente e la sede deliberante si collocano le
commissioni in sede redigente: che non sono però disciplinate né previste dalla
carta costituzionale, ma trovano oggi il loro fondamento nei regolamenti delle
camere. La qualifica di redigente non va presa alla lettera: poiché la loro
caratteristica funzione non consiste di certo nella stesura del disegno di
legge, bensì nel fissarne definitivamente il testo, discutendo e votando sulle
eventuali proposte di emendamento. Tuttavia era stata sostenuta l'incostituzionalità
di una simile procedura: in effetti l'approvazione cui si riferisce l'art. 72
Cost. non si può risolvere in un voto della camere avente per oggetto il
disegno complessivo, ma implica un'approvazione del contenuto dell'atto. Ma la
straordinarietà della sede redigente non significa ancora che essa contraddica
le previsioni costituzionali. È invece preferibile concludere che essa
rappresenti una sottospecie della procedura in sede deliberante. Non a caso, il
regolamento del senato precisa che le norme in questione non si applicano ai
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale. Ed entrambe le
disposizioni dovrebbero valere per l'altro ramo del parlamento; poiché solo a
questo patto la sede redigente potrebbe superare le dette obiezioni di legittimità
costituzionale.