LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. LE
INTEGRAZIONI SALARIALI
Avviene di frequente che il rapporto di lavoro venga
sospeso per le ragioni più varie: sciopero, aspettativa, malattia, assistenza
ai figli in tenera età, serrata ecc. Naturalmente l'impossibilità sopravvenuta
della prestazione di una delle due parti del contratto di lavoro deve essere
temporanea e non definitiva: in quest'ultimo caso, infatti, si determinerebbe
la fine del rapporto stesso.
Cause di
sospensione per fatto del lavoratore
Le cause di sospensione della prestazione per
impossibilità del lavoratore sono le seguenti:
- infortunio
e malattia comune: in tali ipotesi, il prestatore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il periodo di tempo stabilito dalla
legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (c.d. periodo
di comporto); tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio;
al lavoratore spetta un trattamento economico che, per i primi tre giorni
di assenza, è pari all'intera retribuzione ed è a carico del datore,
mentre per i periodi successivi, con le modalità ed i limiti stabiliti
dalla legge, è a carico degli enti previdenziali;
- gravidanza
e puerperio: in tali casi, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità
posta a carico dell'INPS, pari all'80% della retribuzione per il periodo
di astensione obbligatoria e ad una indennità pari al 30% della
retribuzione per il periodo semestrale di astensione facoltativa (si
ricordi che quest'ultima è stata estesa, con l'art. 7, L. 903/1977, al padre
lavoratore che si avvalga del diritto all'astensione dal lavoro in
alternativa alla madre lavoratrice);
- servizio
militare di leva e servizio sostitutivo civile: in questi casi,
il rapporto resta sospeso con la conservazione del posto e dell'anzianità
maturata, ma senza diritto alla retribuzione;
- richiamo
alle armi: sospende il rapporto con diritto alla
conservazione del posto e ad un'indennità il cui ammontare varia a seconda
della qualifica, del settore produttivo e della durata del richiamo;
- aspettativa
per funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali: in queste
ipotesi è prevista la conservazione del posto senza conservazione della
retribuzione;
- sciopero: il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma non alla
retribuzione.
Sospensione
del lavoro per fatto del datore di lavoro
Possiamo distinguere essenzialmente i seguenti casi:
- la
sospensione dell'attività produttiva, che ricomprende i
casi di interruzione del lavoro o sospensione dell'attività aziendale,
dipendenti da fatti riconducibili, direttamente od indirettamente,
all'organizzazione produttiva dell'impresa e tali da determinare la
oggettiva impossibilità temporanea della prestazione lavorativa (GHERA).
Le sospensioni di breve durata sono poste a carico del datore dalla
contrattazione collettiva. Per quelle di maggiore durata il legislatore
contempla, a favore dei prestatori, interventi di carattere ordinario,
volti a fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà aziendale, ed
interventi di carattere straordinario, a copertura di situazioni di
difficoltà non sempre temporanee, motivate da ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione industriale ovvero da crisi economiche
settoriali o locali. In entrambi i casi, appositi organismi previdenziali
istituiti presso l'INPS garantiscono ai lavoratori un'integrazione
salariale pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per
le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite
contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Con riguardo
all'intervento straordinario, si ricorda anche che esso trova oggi una
nuova ed organica regolamentazione nella L. 23 luglio 1991, n. 223
integrata e modificata dal D.L. 299/94;
- la
sospensione disciplinare, che rientra nella categoria delle sanzioni
disciplinari, non può avere durata superiore a 10 giorni e non è, di
norma, computabile ai fini dell'anzianità;
- la
sospensione cautelare, che può essere disposta nelle more del
procedimento per il licenziamento disciplinare, se prevista dai contratti
collettivi.
Le
integrazioni salariali
Il principio della continuità del salario trova la sua ratio
nella esigenza di tutelare la posizione contrattuale del prestatore di lavoro
di fronte alle situazioni variabili dell'impresa, svincolando per quanto
possibile il diritto alla retribuzione dalle vicende del rapporto di lavoro.
Tale principio trova la sua espressione nel sistema degli interventi ordinari e
straordinari di integrazione salariale. Il rapporto di lavoro permane: tuttavia,
in costanza di intervento di integrazione salariale, vengono sospese le
obbligazioni principali connesse al rapporto medesimo, cioè la prestazione di
lavoro e la retribuzione. Cessata la causa che ha legittimato la sospensione,
il rapporto riprenderà regolarmente.
L'integrazione salariale è gestita dall'INPS tramite
l'apposita "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti",
in cui confluiscono le tre Casse (agricoltura, edilizia, industria), autonome
tra loro.
La L. 144/99, nel
dettare i criteri direttivi per una più generale riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, annuncia futuri interventi di
modifica e razionalizzazione della disciplina delle integrazioni salariali.
Obiettivo dichiarato della riforma è il rafforzamento
delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite il ricorso a
istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni
d'impiego.
L'intervento
ordinario
La CIG (Cassa
integrazione ordinaria) è prevista in caso di contrazione o sospensione
dell'attività produttiva dipendente da situazioni aziendali, siano esse dovute
ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti ovvero
siano determinate da situazioni temporanee di mercato che non pongano in dubbio
la ripresa della normale attività produttiva.
In tale eventualità l'INPS assicura una indennità agli
aventi diritto nella misura dell'80% della retribuzione globale di fatto che ad
essi sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate fra le 0 ore e il
limite dell'orario contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. La
durata massima di tale forma di integrazione è di tre mesi continuativi,
eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di
un anno ovvero, per periodi non continuativi, fino ad un massimo di 12 mesi in
un biennio.
L'intervento
straordinario
La Cassa integrazione
straordinaria (CIGS) opera invece in caso di sospensione o riduzione di
attività motivata da:
- ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione aziendale;
- crisi
aziendale;
- procedure
concorsuali.
La CIGS è finalizzata a
fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale ed a garantire la
continuità del reddito ai lavoratori sospesi dal processo produttivo. Presupposto
necessario per l'erogazione del trattamento è la presentazione di un programma
mirato al rilancio dell'attività ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
In questo caso l'INPS assicura ai dipendenti, in possesso di un'anzianità di
servizio di almeno 90 giorni alla data della richiesta, una indennità nella
misura dell'80% della retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate fra le 0 ore e il limite dell'orario
contrattuale ma comunque non oltre le 40 ore settimanali