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Le fondi del diritto




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LE FONDI DEL DIRITTO

Fonti del diritto Insieme dei fatti (gli eventi naturali o sociali) e degli atti (le attività umane consapevoli e volute) ritenuti idonei a produrre diritto nell'ordinamento giuridico di cui fanno parte.


L'ordinamento giuridico italiano dispone di una varietà di fonti ordinate in base alla diversa efficacia normativa loro attribuita e disposte secondo un criterio gerarchico; la norma di grado superiore può modificare o annullare quella di grado inferiore ma non può essere modificata o annullata da questa. Le principali fonti del diritto italiano sono, secondo questo ordine: la Costituzione, le leggi ordinarie dello stato, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti, le consuetudini. A queste vanno aggiunte le fonti non statali: la normativa comunitaria, il referendum abrogativo, i contratti di lavoro collettivi, gli statuti e le leggi delle regioni, i regolamenti regionali, provinciali e comunali.

Le fonti del diritto: definizioni

Fonti del diritto

"gli atti o i fatti che l'ordinamento abilita a produrre norme giuridiche"

Fonti di produzione (la produzione del diritto)

"gli atti o i fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie"

Fonti sulla produzione (come si produce il diritto)

"le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti (es. artt. 10, 70, 75, 738 Cost; I. 400/1988)

Le fonti del diritto: definizioni

Fonti atto o atti normativi

Manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro ente legittimato dalla Costituzione che trovano di regola la loro formulazione in un testo normativo (sempre fonti scritte) cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche.

Es. legge, costituzione, regolamento

Fonti fatto o fatti normativi

Comportamenti oggettivi (fonti non scritte) o atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento che sono considerati come fatti (fonti esterne) da cui discendono norme vincolanti.

Es. consuetudini, fonti comunitarie

La consuetudine

Fonte di diritto consistente nella ripetizione di dati comportamenti col convincimento che essi rispondano a un obbligo giuridico.

  • Situazione complessiva risultante dalla ripetizione dei comportamenti e dalla loro valutazione sociale

(di stampo civilista)

  • Requisiti

a)     comportamento socialmente uniforme diffuso nel tempo (usus o diuturnitas): elemento materiale

b)     comportamento collettivo dell'obbligatorietà di un determinato comportamento (opinio iurus ac necessitatis= opinione che si stia seguendo la cosa giusta): elemento spirituale (es. il cognome del padre viene messo ai figli in maniera consuetudinaria, anche se non vi è alcuna legge)

Norma senza disposizione

Pubblicazione non necessaria in apposite raccolte generali tenute dal Ministero dell'industria e dalle camere di commercio.

Importanti negli ordinamenti di common law; residuali in quelli di civil law (materia contrattuale, commerciale, bancaria)

La consuetudine costituzionale come obbligo giuridico

Le convenzioni costituzionali: accordo tra le forze politiche vincolante sotto il profilo politico ma non giuridico.


CONSUETUDINI

In fondo alla scala gerarchica delle fonti di produzione del diritto si trovano la consuetudine e gli usi. In quanto fonte non scritta né prodotta da organi atti a legiferare, ma derivante dalla reiterazione costante nel tempo di determinati comportamenti che vengono comunemente considerati conformi al diritto vigente, la consuetudine assume una posizione di totale subordinazione rispetto alle altre fonti di produzione del diritto.


La rilevanza giuridica della qualificazione di un atto come fonte del diritto


  • Inderogabilità
  • Esatta ed uniforme interpretazione (Cassazione
  • Presunzione di conoscenza:

a)     nel giudice (iura novit curia=conoscenza del diritto)

b)     nel cittadino (ignorantia legis non excusat)

c)     pubblicità, proprio perché devono essere note vengono pubblicate (gazzetta ufficiale, decreti legge.)


La pubblicazione delle fonti


Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana

  • serie generale (leggi ealtri atti normativi, atti degli organi costituzionali; decreti preeesidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
  • Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
  • Comunità europee 8regolamenti e direttive)
  • Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi e altri atti normativi (decreti- legge, decreti legislativi, regolamenti)

la presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello stato, sarà inserità nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica Italiana. E' un fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.




COSTITUZIONE

La Costituzione italiana racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano. Entrata in vigore nel 1948, dopo la caduta del fascismo e la proclamazione della repubblica, fu approvata da un'assemblea costituente eletta dal popolo italiano. Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua rigidità: le sue disposizioni, infatti, non possono essere modificate con le leggi ordinarie.







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Regioni speciali Regioni ordinarie








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Le fonti nell'ordinamento locale

Costituzione


Testo unico ordinamento degli enti locali (art. 117.2 Cost)


Statuti comunali e provinciali


Regolamenti comunali e provinciali (subordinati alle leggi statali e regionali relative alla materia oggetto di disciplina regolamentare)


Come risolvere le antinomie normative


Il criterio gerarchico: la sovraordinazione o sott'ordinazione delle fonti


  • La norma gerarchicamente superiore prevale su quella inferiore (lex superior derogat legi inferiori)
  • Effetto: annullamento della norma invalida ex tunc -da ora- (sui c.d. rapporti pendenti)

>della legge illegittima rispetto alla Costituzione

>del regolamento rispetto alla legge


Specialità delle fonti

Criterio di competenza> invalidità e annullamento della norma incompetente

Come risolvere le antinomie normative


Il criterio cronologico: la successione delle fonti nel tempo


La legge successiva abroga quella precedente (lex posterior derogat priori)

Effetto: abrogazione ex nuc dell'efficacia della norma predente che permane per il passato

Il criterio cronologico:

a)   Opera tra fonti di pari grado (legge/legge)

b)  Non opera tra fonti distinte per competenza (legge/reg. parl.)

c)   Tra fonti gerarchicamente distinte la norma superiore prevale sempre su quella inferiore, tranne che questa ultima sia di dettaglio rispetto alla prima di principio (ad es. riforma sanitaria non abroga reg. sanitari, eventualmente annullati dal giudice)

Il principio di retroattività, costituzionalizzato solo per le norme penali di sfavore (art. 25.2 Cost.) e non favore

(Es.: "per chi bestemmia vi è il carcere, legge del 2000" "la legge per la bestemmia viene annullata nel 2005". Se si ha bestemmiato nel 98 si va in carcere. Dopo il 2005 si viene scarcerati. NO AL CONTRARIO)


Come risolvere le antinomie normative


Il criterio cronologico: la successione delle fonti nel tempo


  • L'abrogazione:

ad opera del legislatore valida era omnes

ad opera del giudice valida inter partes:

a)     implicita (di singolo norme) per incompatibilità

b)     tacita (di legge) per nuova disciplina dell'intera materia


la clausola di abrogazione espressa come eccezione al criterio cronologico


LEGGI


Le leggi ordinarie dello stato vengono approvate dal Parlamento e promulgate dal presidente della Repubblica secondo una procedura piuttosto complessa prevista dalla Costituzione. Una legge ordinaria dello stato non può in nessun caso derogare una norma costituzionale, né tanto meno contenere delle disposizioni che siano in qualche modo contrarie o comunque non in armonia con la Costituzione. A garanzia di questo è stato istituito un organo, la Corte Costituzionale, finalizzato al controllo della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello stato e degli atti aventi forza di legge. Qualora la Corte Costituzionale rilevi l'illegittimità costituzionale di una disposizione, quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La legge ordinaria ha la facoltà di modificare o eventualmente abrogare qualsiasi atto non avente forza di legge, e può essere abrogata da una legge successiva che espressamente preveda la sua abrogazione, oppure che disciplini compiutamente l'intera materia.


DECRETI


Stesso valore della legge dello stato hanno i decreti legge e i decreti legislativi: i primi sono provvedimenti a carattere provvisorio aventi forza di legge emessi in casi straordinari di necessità e d'urgenza dal governo, il quale deve presentarli alle camere il giorno stesso della loro emissione per la loro conversione, pena la decadenza qualora entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non vengano convertiti in legge dalle camere. I decreti legislativi sono provvedimenti emessi dal governo in base a una delega concessagli dal Parlamento e hanno efficacia e forza di legge (come se fossero emanati dal Parlamento) purché nel legiferare il governo rispetti i limiti posti nella delega.


REGOLAMENTI


In posizione subordinata rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge ci sono i regolamenti del governo o di qualche altra autorità. Un regolamento può immettere nuove norme nell'ordinamento nella misura in cui esse non siano in contrasto con le leggi ordinarie e con gli atti aventi forza di legge. Il sistema gerarchico delle fonti di produzione del diritto non esclude però che, in casi particolari, volti soprattutto a risolvere questioni pratiche, si possa derogare a tale principio.


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