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LE DONNE e IL VOTO
Le donne sono state considerate fino al 1946, parzialmente incapaci. Oltre a non poter votare, non potevano fare i giudici, né potevano accedere alle carriere più importanti (prefetto, ambasciatore). Nel 1925 una legge permise alle donne di votare, ma solo per eleggere i rappresentanti comunali a livello locale; ma questa legge non fu mai applicata, perché il fascismo, subito dopo, tolse il carattere elettivo alle cariche locali: il sindaco si chiamò Podestà, n on più eletto dal popolo, ma nominato dal Governo. Oggi non solo le donne hanno diritti uguali a quelli degli uomini, ma poiché sono in numero superiore agli uomini costituiscono la quota maggiore dell'elettorato.
PERIODO TRANSITORIO: 1943-1946.
Due fonti primarie, cosiddette
Decreto num. 151 del '44, è la fonte di legittimazione degli sviluppi istituzionali che portarono alla elezione dell'Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno del '46.
Decreto legislativo luogotenenziale num. 98 del '46 che disciplinò: i compiti fondamentali dell'Assemblea Costituente, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.
Nel periodo transitorio ('43-'46): diverse
fonti normative di grado PRIMARIO: decreti legge, decreti legislativi, decreti del
Comitato di Liberazione Nazionale , proclami della amministrazione alleata. Il periodo
transitorio suscita interesse anche per la particolarità di alcuni organi costituzionali
o di rilievo costituzionale: il Luogotenente del Regno, i Comitati di Liberazione
Nazionale, il Ministero per
Il Comitato di Liberazione Nazionale:
esperienza che nasce dal tessuto unitario dell'antifascismo che operò in Italia e all'estero, nei duri anni dell'esilio. Questi organismi hanno ricevuto un riconoscimento giuridico; in più, sono stati incardinati anche, tra gli organi dello Stato titolari della funzione di indirizzo politico. Prima del loro riconoscimento ufficiale con il decreto legislativo luogotenenziale num. 73 del '45, essi operarono sul territorio come "Governo di fatto". Alto grado di consenso e accettazione popolare, anche per i loro servizi. Ebbero un ruolo decisivo nella soluzione delle crisi di governo, (esprimendo le personalità da designare come Presidente del consiglio e anche come ministri).
Le autorità tedesche occupanti li contestarono a lungo; ma le forze alleate individuarono in tale Governo (Comitato di Liberazione Nazionale ) l'unica legittima espressione dello Stato italiano.
IL MINISTERO PER
Il secondo Governo Badoglio affiancò al Governo una CONSULTA NAZIONALE per far collaborare all'azione del Governo tutte le forze vive del paese. (nel '45). Poteri non solo consultivi, ma anche di emendamento agli atti presentati dal Governo.
PRINCIPALI CARATTERI DELLA Costituzione REPUBBLICANA
Natura antifascista.
Carattere pattizio.
Struttura programmatica.
Forma rigida.
La connotazione antifascista:
vedi la 12° disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista (e prevede limitazioni temporanee al diritto
di voto e eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista). Come valore
permanente e fondante del nostro ordinamento repubblicano. Le radici antifasciste,
non solo per MOTIVI STORICI, ma anche per alcuni pincìpi caratterizzanti, quali
il PLURALISMO (economico, sociale, culturale), il valore INALIENABILE della PERSONA
(come singolo e come parte di più vaste aggregazioni sociali); e le varie forme
di tutela delle MINORANZE e delle OPPOSIZIONI POLITICHE; il riconoscimento della
DEMOCRAZIA FONDANTE (articoli: 18, 39, 49 della Costituzione).
IL CARATTERE PATTIZIO della Costituzione esprime il RIFIUTO di un assetto istituzionale che sia espressione OMOGENEA di una PARTICOLARE IDEOLOGIA. Si volle codificare un sistema di VALORI come espressione del COMUNE SENTIRE di PIÙ GRUPPI e di più CULTURE: si è cercata la convergenza tra diversi filoni di pensiero. Due le regole che devono scandire l'evoluzione del nostro ordinamento istituzionale: il principio democratico e quello pluralistico.
CARATTERE PROGRAMMATICO.
a) Pincìpi generali e obbiettivi finalistici rivolti al legislatore e ai pubblici poteri.
b) Disposizioni che rinviano a una legge futura la loro puntuale determinazione.
c) Disposizioni già complete che non necessitano di un ulteriore intervento del legislatore.
Oggi, la dottrina ritiene che tutte le disposizioni in Costituzione siano immediatamente vincolanti; e possono essere utilizzate come parametro per verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
La nostra, infine è una Costituzione formalmente RIGIDA: le norme costituzionali si pongono, nella struttura gerarchica del sistema delle fonti, in una posizione di sopraordinazione rispetto alle fonti primarie. Rappresentano un parametro per valutare la legittimità dei sottostanti atti legislativi; e sono in suscettibili di abrogazione da parte delle fonti primarie. In particolare, per la sua modifica: art. 138 della Costituzione
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