LA SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO
1-
Caratteristiche della società
- tutti i soci rispondono
solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e un'eventuale
clausola per limitare la responsabilità non avrebbe comunque effetto nei
confronti dei terzi;
- se lo statuto non dispone
diversamente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori;
- ha prevalentemente una base
familiare ed è usata in pratica nella sfera bassa del mondo degli affari;
- la responsabilità limitata e
solidale consente di ricorrere al credito delle banche, necessario per
scontare i crediti personali;
- la struttura chiusa della società
permette di mantenere la gestione degli affari sociali nell'ambito della
compagine originaria dei soci;
- può avere per oggetto sia
un'attività commerciale sia un'attività non commerciale. Nel caso si
eserciti un'attività commerciale è assoggettata al fallimento e alle altre
procedure concorsuali, che poi determina automaticamente il fallimento dei
soci.
2-
Disciplina della società
La società è
disciplinata dalle norme comuni a tutte le società personali dettate dal codice
per la società semplice. Tuttavia questa disciplina è integrata dalle norme
previste esclusivamente per la snc:
- ogni snc è individuata da una ragione sociale,
che deve essere formata dal nome di uno o più soci con l'indicazione del
rapporto sociale. Inoltre poiché la ragione sociale serve essenzialmente
come richiamo per la clientela il codice permette che venga conservato il
nome del socio receduto o defunto perché infatti può essere un elemento
essenziale dell'immagine della società.
- A carico dei soci della snc c'è
l'obbligo di non concorrenza : essi non possono esercitare per conto
proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, ne
partecipare come socio illimitatamente responsabile. Tuttavia gli altri
soci possono consentire l'esercizio di un'attività concorrente. La
violazione di questa norma può portare all'esclusione e il risarcimento
dei danni causati.
- È soggetta all'obbligo di
iscrizione presso l'ufficio del registro dell'imprese, quindi il contratto
sociale deve avere forma dell'atto pubblico o di scrittura privata a
autenticata e deve essere depositato dagli amministratori, altrimenti dopo
30gg si può incaricare di farlo qualunque socio. La mancata iscrizione
porta alla distinzione tra due tipi di snc: le snc irregolari, quelle non
iscritte, le snc regolari quelle iscritte. I rapporti interni sono
disciplinate nello stesso modo, mentre cambiano quelli tra la società e i
terzi, fermo restando la responsabilità illimitata e solidale le snc
irregolari sono disciplinate dalle norme delle società semplici:
- IRR: i creditori possono
chiedere il pagamento del credito direttamente ai soci i quali hanno il
beneficio di escussione; REG: godono di una responsabilità sussidiaria a
quella del patrimonio sociale, quindi i creditori hanno l'obbligo di
escutere il patrimonio sociale prima di poter esigere il pagamento dai
soci.
- IRR: il creditore particolare
può chiedere la liquidazione della quota del socio; REG: non può chiedere
la liquidazione della quota e quindi gode di un'autonomia patrimoniale
maggiore.
- REG: le limitazioni ai poteri di
rappresentanza sono sempre opponibili purché iscritte nel registro delle
imprese; IRR: si presume che ciascun socio che agisce per la società
abbia rappresentanza sociale.
- IRR: non può essere ammessa alle
procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata:
quindi nel caso di insolvenza deve per forza essere dichiarata fallita.
- Una società irregolare dovrà
esser costituita con la forma scritta se si conferiscono beni immobili in
proprietà o in godimento; altrimenti potrà essere validamente costituita
anche oralmente o tacitamente e si avrà la cosiddetta società di fatto
(non ha stipulato espressamente stipulato nessun atto costitutivo).
3- Il
capitale sociale
Per tutelare
i creditori sono poste alcune norme
volte a evitare che i soci riprendano il valore dei conferimenti
effettuati all'insaputa dei creditori sociali:
- al momento della stipulazione
dell'atto costitutivo deve essere attribuito un valore in denaro ai
conferimenti;
- se i soci si accorgono che il
capitale è esuberante rispetto alle esigenze e intendono essere
rimborsati oppure liberati
dall'obbligo dei conferimenti devono deliberare una modifica dell'atto
costitutivo consistente nella riduzione del capitale sociale e portarla a
conoscenza dei terzi tramite iscrizione: la delibera può essere eseguita
se entro tre mesi nessuno vi fa opposizione, altrimenti può essere
eseguita solo su autorizzazione del tribunale;
- per evitare che si aggirino le
procedure, è vietata la distribuzione di utili fittizi, cioè utili che non
siano stati realmente conseguiti;
- se si verifica una perdita, non
possono essere distribuiti gli utili conseguiti nei singoli esercizi
finche non sia stato reintegrato il capitale sociale o ridotto in maniera
corrispondente.
4-
Scioglimento
Le cause di
scioglimento sono le stesse della società semplice anche per il fallimento.
- Liquidazione: si seguono le norme
della società semplice. In particolare nelle società regolari la nomina
dei liquidatori deve essere iscritta nel registro. Compiuta la
liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di
liquidazione e un piano di riparto
del residuo attivo, e s'intendono approvati se nel termine di due mesi non
sono impugnati;
- Cancellazione: approvato il
bilancio finale, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della
società (regolare). Però la società non si estingue fino a quando non sia
stato pagato l'ultimo cerditore sociale: questi può ottenere infatti il
fallimento della società anche dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.
LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
1-
Caratteristiche della società
- È caratterizzata dall'esistenza
di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente
delle obbligazioni e, salvo diversa disposizione, sono disgiuntamente
amministratori; gli accomandanti che rispondo alle obbligazioni
limitatamente alla quota conferita, ma non possono mai partecipare
all'amministrazione della società.;
- ha per lo più una base familiare
e non si presta ad essere usata per raccogliere ingenti capitali di
rischio perché le quote non possono essere rappresentate da azioni;
2-
Disciplina della società
Si applicano
le stesse norme dettate per la società in nome collettivo, integrate o
modificate:
- la ragione sociale deve essere
composta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione
di società in accomandita semplice. L'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella
ragione perde il beneficio della responsabilità limitata , ciò per evitare
che l'accomandante tenti di trarre in inganno i terzi;
- l'atto costitutivo della sas deve
essere iscritto nel registro. La mancata iscrizione fa sì che la società
assuma la condizione di società irregolare, la cui è la disciplina è la
stessa per la snc, con la particolarità che i soci accomandatati non
perdono il beneficio della responsabilità limitata;
- la cessione della quota di un
socio accomandatario implica una modifica dell'atto costitutivo e richiede
il consenso di tutti gli altri soci. Invece la quota di un socio
accomandante può essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano
la maggioranza del capitale, e inoltre è liberamente trasmissibile per
causa di morte;
- gli accomandanti hanno il divieto
di ingerenza nell'amministrazione: i soci accomandanti non possono
compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome
della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se
contravviene a tale divieto l'accomandante perde il beneficio della
responsabilità limitata e può essere escluso dalla società. Questo ha lo
scopo di evitare che si avvalga della responsabilità limitata per compiere
azioni azzardate o fraudolente;
- l'accomandante può avere dagli
altri soci una procura speciale che gli permette di dare autorizzazioni e
pareri e di compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso
l'accomandante ha il diritto di
avere la comunicazione annuale del bilancio e può procedere al controllo. Inoltre in
presenza di utili fittizi che abbia riscosso in buona fede non è tenuto
alla loro restituzione. Poi partecipa alla nomina degli amministratori:
nel caso l'atto costitutivo demanda la nomina a una successiva
deliberazione sono necessari il consenso di tutti gli accomandatari e l'approvazione dei soci accomandanti
che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto.
Inoltre il socio accomandante ha gli stessi diritti in ordine a tutte le
decisioni societarie che non riguardano l'amministrazione.
- Oltre che per le cause previste
la sas si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o
accomandanti salvo che entro 6mesi non siano stati sostituiti. Se vengono a mancare tutti gli
accomandatari nel frattempo può essere nominato un amministratore
provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione.
LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA
PER AZIONI
- E' una variante della società per
azioni ma caratterizzata
dall'esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono
solidamente e illimitatamente delle obbligazioni; gli accomandanti che
rispondo alle obbligazioni limitatamente alla quota conferita;
- La denominazione della società
deve essere costituita dal nome di
almeno uno dei soci accomandatari;
- L'atto costitutivo deve indicare
il nome degli accomandatari e questi diventano amministratori di diritto,
ma possono tuttavia essere revocati dall'assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria provvede a sostituire l'amministratore che è
cessato dal suo ufficio: il nuovo amministratore deve essere però
approvato dagli amministratori rimasti in carica, e automaticamente
diventa socio accomandatario;
- Agli accomandatari è riconosciuto
un particolare diritto di veto sulle modificazione dell'atto costitutivo,
infatti queste devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria e
approvate da tutti gli accomandatari;
- La società si scioglie, oltre che
per le cause previste, se cessano dall'ufficio tutti gli amministratori e
nel termine di sei mesi non sono stati sostituiti.
LA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
1 -
Caratteristiche della società
- La srl offre a tutti i soci il
beneficio della responsabilità limitata, ma si differenzia dalla spa
perché le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da
azioni ne possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Inoltre il capitale minimo è di 10.000 euro;
- Può ricorrere al mercato
finanziario solo nella forma indiretta dell'emissione di particolari
titoli di debito sottoscrivibili da investitori professionali;
- E' un tipo di società impiegato
per gestire imprese di non grandi dimensioni con il beneficio della
responsabilità limitata, e consente ai soci un'ampia libertà nei
conferimenti e nell'organizzazione;
- La srl può essere fondata da un
unico soggetto che può essere una persona fisica o una persona giuridica.
L'unico socio mantiene il beneficio della responsabilità limitata a due
condizioni: che i conferimenti siano interamente versati e che sia attuata
la pubblicità prescritta con una dichiarazione contenente tutti i dati che
consentono di individuare il socio. Quindi la responsabilità illimitata
scatta se la società è insolvente e soltanto per i debiti sociali,
contratti nel periodo in cui egli è rimasto l'unico socio.
2.
Costituzione, conferimenti e quote della società a responsabilità limitata.
- La srl può essere costituita con
un contratto tra più soci fondatori o con un atto unilaterale dall'unico
fondatore; l'tto costitutivo deve avere forma dell'atto pubblico e deve
essere iscritto nel registro delle imprese. Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo, deve essere versato in banca almeno il 25% dei conferimenti
in denaro o, nel caso di un unico socio, l'intero ammontare. Il versamento
può essere sostituito dalla stipulazione di una polizza di assicurazione o
da una fideiussione bancaria che garantiscano l'obbligo di versamento. Il
socio moroso che non esegue l'intero conferimento nel termine prescritto
può essere escluso dalla società.
- Se nell'atto costitutivo non è
disposto diversamente i conferimenti devono esser fatti in denaro.
Tuttavia i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in tal
caso la stima del valore deve essere effettuata da un esperto di fiducia
dei soci scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non
è previsto un obbligo degli amministratori di controllare l'effettivo
valore. Inoltre è prevista la possibilità di conferire prestazioni d'opera
o di servizi, purchè gli obblighi assunti siano garantiti da una polizza
di assicurazione o da una fideiussione bancaria, o sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo (socio
d'opera a responsabilità limitata);
- (sottocapitalizzazione della
società) ?
- nella srl le quote sono tante
quanti sono i soci. Dunque ogni socio è titolare di una sola quota di partecipazione
la cui misura è proporzionale al valore del suo conferimento e i diritti
sociali spettano al socio in misura proporzionale all'entità di essa.
Resta salva la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo sia una
partecipazione agli utili e al voto non proporzionale al valore dei loro
conferimenti, sia l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti.
- Le partecipazioni sono
liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di
morte e può essere trasferita l'intera quota o una sola parte. In caso
l'atto costitutivo lo vieti o lo subordina a una causa di mero gradimento
i soci possono recedere. Il trasferimento ha effetto solo dal momento
della sua iscrizione nel libro dei soci ed esso deve risultare da una
scrittura autenticata da un notaio e depositata entro 30gg presso l'ufficio del
registro.
- Se l'atto costitutivo lo prevede
la srl può emettere titoli di debito, come per esempio le obbligazioni, ma
essi devono essere emessi solo da investitori professionali e questi li possono
vendere ad altri: chi li trasferisce risponde della solvenza della società
nei confronti degli acquirenti.
4- Le
decisioni dei soci di società a responsabilità limitata
Sono
competenza dei soci le decisioni che riguardano:
- L'approvazione del bilancio e la
distribuzione degli utili;
- La nomina degli amministratori,
se non sono già stati nominati dall'atto costitutivo;
- La nomina dei sindaci, del
presidente del collegio sindacale o dei revisore dei conti, quando sono
previsti;
- Le modificazioni dell'atto
costitutivo;
- Il compimento di operazioni che
comportano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti
dei soci;
- Tutte le altre materie riservate ai soci per scelta dell'atto
costitutivo;
- Tutti gli argomenti che gli
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
intendono sottoporre all'approvazione;
- Se l'atto costitutivo non dispone
diversamente le decisioni vanno prese con il metodo assembleare;
altrimenti possono essere prese con consultazione scritta o sulla base di
consenso espresso per iscritto: ma è sempre necessario convocare
l'assemblea per modificazioni dell'atto costitutivo e quando è richiesto
dagli amministratori e dai soci che rappresentano più di un terzo del
capitale;
- Ogni socio ha diritto di partecipare
alle decisioni e il suo voto è in proporzione alla sua partecipazione;
queste possono essere prese con diverse maggioranze. Ma per modificazioni
dei diritti spettanti i soci è necessario il consenso unanime;
- Le decisioni possono essere
invalide per vizi di contenuto procedurali che a seconda della gravità
comportano l'annullabilità o la nullità ed essa può essere proposta da
ciascun socio.
- AUMENTO E RIDUZIONE: La facoltà
di aumentare il capitale sociale può essere attribuita agli
amministratori; può anche prevedere che l'aumento venga attuato senza
riconoscere ai soci il diritto d'opzione, ma in questo caso i soci possono
recedere. La riduzione facoltativa viene decisa dai soci; nel caso della
riduzione per perdite si è stabilito che il diritto d'opzione deve essere
sempre riconosciuto quando una società sia costretta a deliberare una
riduzione ed un contemporaneo aumento;
- RECESSO ED ESCLUSIONE: Ogni socio
può recedere da una società contratta a tempo indeterminato, per le cause
previste dall'atto costitutivo, e per tutte quelle previste per legge
(pag. 215); il socio che recede ha diritto di ricevere la liquidazione
della sua partecipazione al suo valore di mercato. Se però viene escluso
per giusta causa, la partecipazione viene liquidata ma è esclusa la
possibilità di una liquidazione della partecipazione mediante riduzione
del capitale sociale.
5-
Scioglimento e liquidazione della società di capitali
Le spa sapa r
srl si sciolgono per le seguenti cause:
- Il decorso del termine;
- Il conseguimento dell'oggetto
sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- L'impossibilità di funzionamento
dell'assemblea o la sua continua inattività;
- La riduzione del capitale al di
sotto del minimo legale;
- Lo scioglimento causato dal
recesso dei soci: quando i creditori sociali si oppongono con successo
alla riduzione del capitale sociale necessaria per rimborsare i soci
recedenti;
- La deliberazione assembleare di
scioglimento anticipato;
- Le altre cause previste dall'atto
costitutivo;
- Gli effetti dello scioglimento si
producono soltanto quando viene iscritta nel registro delle imprese una
dichiarazione degli amministratori che accerti il verificarsi della causa;
se la causa è la delibera gli effetti si producono dall'iscrizione della
delibera nel registro delle imprese;
- Gli amministratori dopo lo
scioglimento conservano il potere di gestire la società ai soli fini della
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- Gli amministratori sono
personalmente e solidalmente responsabili dei danni causati alla società,
ai soci e a i creditori e ai terzi per aver violato il loro dovere, anche
per aver omesso di iscrivere il verificarsi della causa di scioglimento;
- LA LIQUIDAZIONE: dopo essersi
verificata la causa gli amministratori, o nel caso il tribunale su istanza
dei soci, devono convocare l'assemblea, nominare i liquidatori e definirne
i poteri. I liquidatori possono essere sempre revocati per giusta causa.
Sia la nomina che la revoca o le modificazioni dei loro poteri sono
soggette all'iscrizione nel registro delle imprese, e con essa gli
amministratori cessano dalla loro carica.
- Il liquidatori hanno il compito
di vendere i beni sociali, di pagare i creditori e ripartire l'eventuale
attivo residuo tra i soci: possono compiere tutti gli atti necessari alla
liquidazione e inoltre richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.
L'assemblea che li nomina può anche autorizzarli a continuare
provvisoriamente ad esercitare l'impresa.
- Il liquidatori devono presentare
all'approvazione dell'assemblea un bilancio annuale e compiuta la liquidazione debbono
redigere il bilancio finale di liquidazione, che viene approvato se entro
tre mesi nessun socio propone reclamo.
- L'ESTINZIONE: i liquidatori
debbono chiedere la cancellazione della società dal registro dele imprese
e questo ne determina l'estinzione. Ma dopo la cancellazione i creditori
sociali non soddisfatti possono lo stesso far valere i loro diritti.