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La societa' in nome collettivo




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LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO


1- Caratteristiche della società

  • tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e un'eventuale clausola per limitare la responsabilità non avrebbe comunque effetto nei confronti dei terzi;
  • se lo statuto non dispone diversamente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori;
  • ha prevalentemente una base familiare ed è usata in pratica nella sfera bassa del mondo degli affari;
  • la responsabilità limitata e solidale consente di ricorrere al credito delle banche, necessario per scontare i crediti personali;
  • la struttura chiusa della società permette di mantenere la gestione degli affari sociali nell'ambito della compagine originaria dei soci;
  • può avere per oggetto sia un'attività commerciale sia un'attività non commerciale. Nel caso si eserciti un'attività commerciale è assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali, che poi determina automaticamente il fallimento dei soci.

2- Disciplina della società

La società è disciplinata dalle norme comuni a tutte le società personali dettate dal codice per la società semplice. Tuttavia questa disciplina è integrata dalle norme previste esclusivamente per la snc:

  • ogni snc è individuata da una ragione sociale, che deve essere formata dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Inoltre poiché la ragione sociale serve essenzialmente come richiamo per la clientela il codice permette che venga conservato il nome del socio receduto o defunto perché infatti può essere un elemento essenziale dell'immagine della società.
  • A carico dei soci della snc c'è l'obbligo di non concorrenza : essi non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, ne partecipare come socio illimitatamente responsabile. Tuttavia gli altri soci possono consentire l'esercizio di un'attività concorrente. La violazione di questa norma può portare all'esclusione e il risarcimento dei danni causati.
  • È soggetta all'obbligo di iscrizione presso l'ufficio del registro dell'imprese, quindi il contratto sociale deve avere forma dell'atto pubblico o di scrittura privata a autenticata e deve essere depositato dagli amministratori, altrimenti dopo 30gg si può incaricare di farlo qualunque socio. La mancata iscrizione porta alla distinzione tra due tipi di snc: le snc irregolari, quelle non iscritte, le snc regolari quelle iscritte. I rapporti interni sono disciplinate nello stesso modo, mentre cambiano quelli tra la società e i terzi, fermo restando la responsabilità illimitata e solidale le snc irregolari sono disciplinate dalle norme delle società semplici:
    • IRR: i creditori possono chiedere il pagamento del credito direttamente ai soci i quali hanno il beneficio di escussione; REG: godono di una responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale, quindi i creditori hanno l'obbligo di escutere il patrimonio sociale prima di poter esigere il pagamento dai soci.
    • IRR: il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del socio; REG: non può chiedere la liquidazione della quota e quindi gode di un'autonomia patrimoniale maggiore.
    • REG: le limitazioni ai poteri di rappresentanza sono sempre opponibili purché iscritte nel registro delle imprese; IRR: si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia rappresentanza sociale.
    • IRR: non può essere ammessa alle procedure del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata: quindi nel caso di insolvenza deve per forza essere dichiarata fallita.
  • Una società irregolare dovrà esser costituita con la forma scritta se si conferiscono beni immobili in proprietà o in godimento; altrimenti potrà essere validamente costituita anche oralmente o tacitamente e si avrà la cosiddetta società di fatto (non ha stipulato espressamente stipulato nessun atto costitutivo).

3- Il capitale sociale

Per tutelare i creditori sono poste alcune norme  volte a evitare che i soci riprendano il valore dei conferimenti effettuati all'insaputa dei creditori sociali:

  • al momento della stipulazione dell'atto costitutivo deve essere attribuito un valore in denaro ai conferimenti;
  • se i soci si accorgono che il capitale è esuberante rispetto alle esigenze e intendono essere rimborsati  oppure liberati dall'obbligo dei conferimenti devono deliberare una modifica dell'atto costitutivo consistente nella riduzione del capitale sociale e portarla a conoscenza dei terzi tramite iscrizione: la delibera può essere eseguita se entro tre mesi nessuno vi fa opposizione, altrimenti può essere eseguita solo su autorizzazione del tribunale;
  • per evitare che si aggirino le procedure, è vietata la distribuzione di utili fittizi, cioè utili che non siano stati realmente conseguiti;
  • se si verifica una perdita, non possono essere distribuiti gli utili conseguiti nei singoli esercizi finche non sia stato reintegrato il capitale sociale o ridotto in maniera corrispondente.

4- Scioglimento

Le cause di scioglimento sono le stesse della società semplice anche per il fallimento.

  • Liquidazione: si seguono le norme della società semplice. In particolare nelle società regolari la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione  e un piano di riparto del residuo attivo, e s'intendono approvati se nel termine di due mesi non sono impugnati;
  • Cancellazione: approvato il bilancio finale, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società (regolare). Però la società non si estingue fino a quando non sia stato pagato l'ultimo cerditore sociale: questi può ottenere infatti il fallimento della società anche dopo l'avvenuta cancellazione dal registro.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

1- Caratteristiche della società

  • È caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni e, salvo diversa disposizione, sono disgiuntamente amministratori; gli accomandanti che rispondo alle obbligazioni limitatamente alla quota conferita, ma non possono mai partecipare all'amministrazione della società.;
  • ha per lo più una base familiare e non si presta ad essere usata per raccogliere ingenti capitali di rischio perché le quote non possono essere rappresentate da azioni;

2- Disciplina della società

Si applicano le stesse norme dettate per la società in nome collettivo, integrate o modificate:

  • la ragione sociale deve essere composta dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice. L'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione perde il beneficio della responsabilità limitata , ciò per evitare che l'accomandante tenti di trarre in inganno i terzi;
  • l'atto costitutivo della sas deve essere iscritto nel registro. La mancata iscrizione fa sì che la società assuma la condizione di società irregolare, la cui è la disciplina è la stessa per la snc, con la particolarità che i soci accomandatati non perdono il beneficio della responsabilità limitata;
  • la cessione della quota di un socio accomandatario implica una modifica dell'atto costitutivo e richiede il consenso di tutti gli altri soci. Invece la quota di un socio accomandante può essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, e inoltre è liberamente trasmissibile per causa di morte;
  • gli accomandanti hanno il divieto di ingerenza nell'amministrazione: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se contravviene a tale divieto l'accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata e può essere escluso dalla società. Questo ha lo scopo di evitare che si avvalga della responsabilità limitata per compiere azioni azzardate o fraudolente;
  • l'accomandante può avere dagli altri soci una procura speciale che gli permette di dare autorizzazioni e pareri e di compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso l'accomandante ha il diritto  di avere la comunicazione annuale del bilancio e può procedere al controllo. Inoltre in presenza di utili fittizi che abbia riscosso in buona fede non è tenuto alla loro restituzione. Poi partecipa alla nomina degli amministratori: nel caso l'atto costitutivo demanda la nomina a una successiva deliberazione sono necessari il consenso di tutti gli accomandatari e l'approvazione dei soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto. Inoltre il socio accomandante ha gli stessi diritti in ordine a tutte le decisioni societarie che non riguardano l'amministrazione.
  • Oltre che per le cause previste la sas si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandatari o accomandanti salvo che entro 6mesi non siano stati sostituiti. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari nel frattempo può essere nominato un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

  • E' una variante della società per azioni ma  caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni; gli accomandanti che rispondo alle obbligazioni limitatamente alla quota conferita;
  • La denominazione della società deve essere costituita dal  nome di almeno uno dei soci accomandatari;
  • L'atto costitutivo deve indicare il nome degli accomandatari e questi diventano amministratori di diritto, ma possono tuttavia essere revocati dall'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria provvede a sostituire l'amministratore che è cessato dal suo ufficio: il nuovo amministratore deve essere però approvato dagli amministratori rimasti in carica, e automaticamente diventa socio accomandatario;
  • Agli accomandatari è riconosciuto un particolare diritto di veto sulle modificazione dell'atto costitutivo, infatti queste devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria e approvate da tutti gli accomandatari;
  • La società si scioglie, oltre che per le cause previste, se cessano dall'ufficio tutti gli amministratori e nel termine di sei mesi non sono stati sostituiti.



LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1 - Caratteristiche della società

  • La srl offre a tutti i soci il beneficio della responsabilità limitata, ma si differenzia dalla spa perché le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni ne possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. Inoltre il capitale minimo è di 10.000 euro;
  • Può ricorrere al mercato finanziario solo nella forma indiretta dell'emissione di particolari titoli di debito sottoscrivibili da investitori professionali;
  • E' un tipo di società impiegato per gestire imprese di non grandi dimensioni con il beneficio della responsabilità limitata, e consente ai soci un'ampia libertà nei conferimenti e nell'organizzazione;
  • La srl può essere fondata da un unico soggetto che può essere una persona fisica o una persona giuridica. L'unico socio mantiene il beneficio della responsabilità limitata a due condizioni: che i conferimenti siano interamente versati e che sia attuata la pubblicità prescritta con una dichiarazione contenente tutti i dati che consentono di individuare il socio. Quindi la responsabilità illimitata scatta se la società è insolvente e soltanto per i debiti sociali, contratti nel periodo in cui egli è rimasto l'unico socio.

2. Costituzione, conferimenti e quote della società a responsabilità limitata.

  • La srl può essere costituita con un contratto tra più soci fondatori o con un atto unilaterale dall'unico fondatore; l'tto costitutivo deve avere forma dell'atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve essere versato in banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di un unico socio, l'intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipulazione di una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria che garantiscano l'obbligo di versamento. Il socio moroso che non esegue l'intero conferimento nel termine prescritto può essere escluso dalla società.
  • Se nell'atto costitutivo non è disposto diversamente i conferimenti devono esser fatti in denaro. Tuttavia i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in tal caso la stima del valore deve essere effettuata da un esperto di fiducia dei soci scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non è previsto un obbligo degli amministratori di controllare l'effettivo valore. Inoltre è prevista la possibilità di conferire prestazioni d'opera o di servizi, purchè gli obblighi assunti siano garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria, o sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo (socio d'opera a responsabilità limitata);
  • (sottocapitalizzazione della società) ?
  • nella srl le quote sono tante quanti sono i soci. Dunque ogni socio è titolare di una sola quota di partecipazione la cui misura è proporzionale al valore del suo conferimento e i diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale all'entità di essa. Resta salva la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo sia una partecipazione agli utili e al voto non proporzionale al valore dei loro conferimenti, sia l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti.
  • Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte e può essere trasferita l'intera quota o una sola parte. In caso l'atto costitutivo lo vieti o lo subordina a una causa di mero gradimento i soci possono recedere. Il trasferimento ha effetto solo dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci ed esso deve risultare da una scrittura autenticata da un notaio e depositata entro 30gg presso l'ufficio del registro.
  • Se l'atto costitutivo lo prevede la srl può emettere titoli di debito, come per esempio le obbligazioni, ma essi devono essere emessi solo da investitori professionali e questi li possono vendere ad altri: chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti.

4- Le decisioni dei soci di società a responsabilità limitata

Sono competenza dei soci le decisioni che riguardano:

  • L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • La nomina degli amministratori, se non sono già stati nominati dall'atto costitutivo;
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o dei revisore dei conti, quando sono previsti;
  • Le modificazioni dell'atto costitutivo;
  • Il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
  • Tutte le altre materie riservate ai soci per scelta dell'atto costitutivo;
  • Tutti gli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale intendono sottoporre all'approvazione;

  • Se l'atto costitutivo non dispone diversamente le decisioni vanno prese con il metodo assembleare; altrimenti possono essere prese con consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto: ma è sempre necessario convocare l'assemblea per modificazioni dell'atto costitutivo e quando è richiesto dagli amministratori e dai soci che rappresentano più di un terzo del capitale;
  • Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto è in proporzione alla sua partecipazione; queste possono essere prese con diverse maggioranze. Ma per modificazioni dei diritti spettanti i soci è necessario il consenso unanime;
  • Le decisioni possono essere invalide per vizi di contenuto procedurali che a seconda della gravità comportano l'annullabilità o la nullità ed essa può essere proposta da ciascun socio.

  • AUMENTO E RIDUZIONE: La facoltà di aumentare il capitale sociale può essere attribuita agli amministratori; può anche prevedere che l'aumento venga attuato senza riconoscere ai soci il diritto d'opzione, ma in questo caso i soci possono recedere. La riduzione facoltativa viene decisa dai soci; nel caso della riduzione per perdite si è stabilito che il diritto d'opzione deve essere sempre riconosciuto quando una società sia costretta a deliberare una riduzione ed un contemporaneo aumento;
  • RECESSO ED ESCLUSIONE: Ogni socio può recedere da una società contratta a tempo indeterminato, per le cause previste dall'atto costitutivo, e per tutte quelle previste per legge (pag. 215); il socio che recede ha diritto di ricevere la liquidazione della sua partecipazione al suo valore di mercato. Se però viene escluso per giusta causa, la partecipazione viene liquidata ma è esclusa la possibilità di una liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

5- Scioglimento e liquidazione della società di capitali

Le spa sapa r srl si sciolgono per le seguenti cause:

  • Il decorso del termine;
  • Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la sua continua inattività;
  • La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • Lo scioglimento causato dal recesso dei soci: quando i creditori sociali si oppongono con successo alla riduzione del capitale sociale necessaria per rimborsare i soci recedenti;
  • La deliberazione assembleare di scioglimento anticipato;
  • Le altre cause previste dall'atto costitutivo;

  • Gli effetti dello scioglimento si producono soltanto quando viene iscritta nel registro delle imprese una dichiarazione degli amministratori che accerti il verificarsi della causa; se la causa è la delibera gli effetti si producono dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese;
  • Gli amministratori dopo lo scioglimento conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
  • Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni causati alla società, ai soci e a i creditori e ai terzi per aver violato il loro dovere, anche per aver omesso di iscrivere il verificarsi della causa di scioglimento;

  • LA LIQUIDAZIONE: dopo essersi verificata la causa gli amministratori, o nel caso il tribunale su istanza dei soci, devono convocare l'assemblea, nominare i liquidatori e definirne i poteri. I liquidatori possono essere sempre revocati per giusta causa. Sia la nomina che la revoca o le modificazioni dei loro poteri sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese, e con essa gli amministratori cessano dalla loro carica.
  • Il liquidatori hanno il compito di vendere i beni sociali, di pagare i creditori e ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci: possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e inoltre richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti. L'assemblea che li nomina può anche autorizzarli a continuare provvisoriamente ad esercitare l'impresa.
  • Il liquidatori devono presentare all'approvazione dell'assemblea un bilancio annuale e compiuta la liquidazione debbono redigere il bilancio finale di liquidazione, che viene approvato se entro tre mesi nessun socio propone reclamo.
  • L'ESTINZIONE: i liquidatori debbono chiedere la cancellazione della società dal registro dele imprese e questo ne determina l'estinzione. Ma dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono lo stesso far valere i loro diritti.

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