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Disciplina e vicende del rapporto obbligatorio
1. Adempimento
L'obbligazione va adempiuta. L'adempimento dell'obbligazione è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta: inadempiente è infatti quel debitore che non esegue esattamente la prestazione (art.1218).
Nell'adempiere il debitore deve usare diligenza, sono importanti i seguenti criteri:
a. criterio della diligenza nell'adempimento (art.1176): il debitore deve adempiere usando la diligenza del buon padre di famiglia, cioè secondo buon senso e con cura ragionevole (media qualità). Il difetto di diligenza (negligenza o imperizia) costituisce colpa del debitore.
Per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (intesa in senso ampio: artigiani, tecnici, liberi professionisti, imprenditori, .) è richiesta la diligenza tecnica indicata dalla natura dell'attività esercitata: cioè il rispetto delle regole dell'arte (regole tecniche, giuridiche, deontologiche, .).
Il codice detta poi espressamente alcuni criteri di diligenza per l'adempimento di determinate prestazioni: l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include l'obbligo di custodirla fino alla consegna (art.1177); se l'obbligazione ha la prestazione di cose generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore a quella media (art.1178).
b. la rilevanza del risultato nell'adempimento: l'obbligo di eseguire la prestazione è funzionale a soddisfare un interesse del creditore; questo interesse però, a seconda della fattispecie, può essere soddisfatto con l'esatto adempimento (con relativa produzione del risultato) o solo con una condotta diligente. La differenza dipende dalla causa (funzione) del contratto che addossa il rischio a una parte piuttosto che a un'altra.
Sulla base di queste considerazioni si distinguono obbligazioni:
di diligenza: nelle quali il debitore è tenuto a una condotta diligente, e con essa adempie;
di risultato: nelle quali il debitore è tenuto a produrre un risultato concreto.
2. Modalità dell'adempimento
Se il debitore offre un adempimento parziale il creditore può rifiutare anche se la prestazione è divisibile (art.1181).
Per il luogo dell'adempimento (dove va eseguita la prestazione) l'art.1182 dispone che prima di tutto si guardi all'accordo tra le parti, poi agli usi, poi alla natura della prestazione, poi alle circostanze dell'adempimento. Infine si fa ricorso a tre regole suppletive:
consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l'obbligazione;
pagamento di somma di denaro: va fatto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
altre prestazioni: vanno eseguite al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
In base al luogo della consegna si distinguono 2 casi:
debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore (debiti portabili);
debiti che devono essere pagati al domicilio del debitore (debiti chiedibili).
Per il tempo dell'adempimento, l'art.1183 usa gli stessi riferimenti dell'art.1182 (accordo, usi, natura, circostanze) ma in questo modo: se la convenzione non stabilisce un termine, la prestazione va compiuta immediatamente; se però gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell'adempimento richiedono un termine, questo è stabilito dal giudice.
Importante è anche la regola della decadenza del beneficio del termine (art.1806): anche se è stabilito un termine a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse.
Ordine dell'adempimento
Quando un debitore ha più debiti della medesima specie verso un creditore (varie somme di denaro, varie quantità di cose dello stesso genere, .) può scegliere quale estinguere per primo, senza il consenso del creditore. (art.1193)
Nel caso in cui debba pagare interessi e rimborsare il capitale, però è vincolato a estinguere prima i pagamenti degli interessi (evitando di ridurre gli interessi per il futuro a danno del creditore).
Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere per primo si applica l'ordine stabilito dall'art.1193: prima il debito scaduto, poi (tra i debiti scaduti) quello meno garantito, poi (a parità di garanzie) il più oneroso per il debitore, poi il più vecchio. Se tutti i debiti sono alla pari rispetto a questi criteri, il pagamento è imputato proporzionalmente.
Ma il debitore che non fa l'imputazione corre anche un altro rischio: il creditore, ricevendo il pagamento, dichiari nella quietanza di imputarlo all'uno o all'altro dei debiti; in tal caso, se il debitore accetta la quietanza, e se il creditore non ha usato solo o sorpresa, il pagamento è imputato secondo la dichiarazione del creditore, e non secondo i criteri automatici dell'art.1193.
Il debitore non può liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (art.1197). Il creditore può, se crede, accettare anche la prestazione offerta (prestazione in luogo dell'adempimento): in questo caso il debito si estingue al momento dell'esecuzione della prestazione.
Il debitore che paga ha diritto a ricevere a sue spese una quietanza: cioè una dichiarazione del creditore con cui questi attesta l'avvenuto pagamento (art.1199); egli ha anche diritto di liberare i beni dalle garanzia (art.1200).
3. I soggetti dell'adempimento
a. Capacità del debitore
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento (cioè chiedere la restituzione di quanto pagato) a causa della propria incapacità (art.1191) cioè l'adempimento eseguito del debito non può essere impugnato dall'incapace.
La norma si presta a diverse interpretazioni: secondo una prima opinione la norma significa che il pagamento non è trattato come un atto negoziale ma come un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto lecito, per la quale la legge stabilisce un requisito di capacità minore rispetto agli atti di autonomia (mentre può chiedere restituzione chi non sia capace di intendere e volere). Altri sottolineano che il pagamento è atto dovuto, e chi lo ha ricevuto non può essere obbligato a restituirlo.
Per gli atti di autonomia che si accompagnano all'adempimento (dichiarazione per l'imputazione di pagamento, la prestazione in luogo dell'adempimento, o anche l'atto con cui si riceve la quietanza) invece la capacità e la volontà del soggetto è richiesta.
b. Capacità del creditore
Il creditore deve accettare la prestazione (cioè verificare che corrisponda a quella dovuta), inoltre deve rilasciare la quietanza, liberare i beni dalle garanzie, . Sono tutte decisioni, atti di autonomia: per cui il creditore deve essere capace di agire, nonché di intendere e di volere.
Il pagamento del debito a creditore incapace non libera il debitore, a meno che questi possa provare che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art.1190). Norma che va intesa non in senso di vantaggio economico, ma convenienza in senso tecnico, cioè che la somma pagata da incapace legale è finita sotto il controllo del tutore o dei genitori, e che la somma pagata da un incapace naturale è ancora nella disponibilità del creditore una volta superata la temporanea incapacità.
c. Legittimazione a pagare
Creditore e debitore sono parti sostanziali dell'adempimento, ma non è detto che siano i protagonisti materiali.
C'è la possibilità che un terzo adempia l'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione; il debitore non può opporsi al terzo, al massimo può consentire al creditore di rifiutare l'adempimento dal terzo (art.1180).
Esempio: padre che per tutelare il nome della famiglia paga i debiti del figlio.
Diversa dalla precedente situazione è l'ipotesi in cui il debitore si faccia sostituire nel pagamento: può avvenire nelle obbligazioni non strettamente personali come in quella prevista per il mandato (art.1717), o in molti atri rapporti, come il trasporto.
Il creditore può rifiutare la prestazione negli stessi casi dell'adempimento del terzo (vedi art.1180): cioè quando ha interesse all'esecuzione personale da parte dell'obbligato (es.: attività professionali).
d. Legittimazione a ricevere
Il destinatario dell'adempimento non è solo il creditore (capace), ma può essere anche un suo rappresentante.
Il debitore si libera anche se paga al rappresentante del creditore, o alla persona che, senza avere potere di rappresentanza, è indicata dal creditore o dalla legge come autorizzata a riceverlo (art.1188).
Esempi: il giudice può ordinare con decreto che i debitori di uno dei coniugi, tenuto al mantenimento dei figli e inadempiente, debbano versare direttamente all'altro coniuge le somme dovute (art.148).
Ma anche il debitore che paga a chi non ne è legittimato a ricevere può essere liberato, se colui che ha pagato appariva legittimato in base a circostanze univoche (creditore apparente), e se il debitore ha pagato in buona fede, cioè convinto, senza colpa, di pagare al creditore o a una persona che poteva ricevere (caso di buona fede soggettiva, art.1189).
4. Inadempimento
Pare che il nostro ordinamento faccia gravare tutti i rischi sul debitore favorendo le ragioni del creditore, stabilendo un criterio netto e inequivoco di accollo dei rischi, e un criterio tale da favorire la solidità del credito e dei vincoli contrattuali.
L'inadempimento è la prestazione non eseguita o non eseguita puntualmente.
Il debitore che non esegue la prestazione dovuta deve risarcire il danno al creditore (art.1218) se non prova che l'inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.
Giurisprudenza e dottrina indicano due requisiti dell'impossibilità: deve essere oggettiva (che non dipende dalla particolare situazione del debitore) e assoluta (tale da escludere anche la minima possibilità di esecuzione).
La durezza della regola infine si rafforza con il requisito della causa non imputabile: il debitore deve provare l'esistenza di una causalità a lui esterna, e cioè caso fortuito (evento non prevedibile), forza maggiore (fatto o situazione, anche prevedibile a cui non si può resistere), atto d'autorità.
In tal modo la responsabilità del debitore si presenta come una responsabilità oggettiva, cioè che si realizza anche senza colpa.
In alcuni casi la liberazione per impossibilità è esclusa (fatta eccezione per i limitatissimi casi di emergenze straordinarie e catastrofi): è il caso di prestazioni consistenti nel dare cose determinate solo nel genere o i pagamenti di somme di denaro (non sono mai oggettivamente impossibili).
Dei limiti al rigore di queste norme sono date dal reciproco dovere di correttezza.
Infatti se l'adempimento risulta oltremodo gravoso e difficile, esigere l'adempimento in tali casi costituisce abuso del creditore. La prestazione, benché possibile, risulterebbe inesigibile.
Gli esempi sono rarissimi: il cantante che disdice uno spettacolo per accorrere al capezzale del figlio morente; l'inquilino che durante l'occupazione tedesca non pagò il canone di locazione per rimanere nascosto.
L'inesigibilità è distinta dalla onerosità, cioè dal costo economico, che ha rilievo solo all'interno del contratto per eccessiva onerosità o nella disciplina dei singoli rapporti contrattuali (art.1164).
5. Gli effetti dell'inadempimento
Si ha inadempimento quando non si adempie affatto la prestazione (mancato adempimento), quando non la si esegue esattamente (adempimento difettoso), oppure quando la si esegue con ritardo.
Tutte e tre le ipotesi danno origine (sono le fonti) alla responsabilità per inadempimento.
La prima conseguenza dell'inadempimento è quella disciplinata nell'art.1218: il debitore è tenuto a risarcire il danno.
L'altro grande ordine di effetti è che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740): è la responsabilità patrimoniale, cioè una garanzia patrimoniale generica (non specifica come il pegno e l'ipoteca e non personale come la fideiussione). Per questo motivo le obbligazioni sono più di un dovere, cioè responsabilità, e quindi un vincolo.
Per la soddisfazione dei propri interessi contro un debitore che non collabora il creditore può ricorrere al giudice perché disponga:
esecuzione coattiva o forzata: espropriazione e vendita dei beni, per recuperare denaro e beni generici; recuperando anche un eventuale risarcimento dei danni.
esecuzione in forma specifica: varie azioni per soddisfare interessi specifici (come la consegna e il rilascio forzati di una cosa determinata)
Il creditore può esigere l'adempimento più il danno per il ritardo (eccezione fatta per i casi di inesigibilità conseguenza del dovere di correttezza).
6. La mora del debitore
Il debitore è costituito in mora se manca di adempiere nel tempo dovuto, mediante intimazione o richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore (art.1219).
Non è necessaria la costituzione in mora in tre casi:
quando il debito deriva da fatto illecito;
quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita a domicilio del creditore.
Gli effetti della mora sono: il debitore
è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo nell'adempimento (art.1218,1223);
sopporta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile.
7. La mora del creditore
Se il creditore non consente al debitore di adempiere, il debitore - per tutelarsi - può fare un'offerta (offerta alla buona) e - nel caso questa sia rifiutata dal creditore e dichiarata valida dal giudice - il creditore è dichiarato in mora dal giorno in cui è stata fatta l'offerta.
Gli effetti della mora sono: il creditore
ha a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore;
non ha più diritto né agli interessi né ai frutti;
deve risarcire i danni ed eventuali spese.
Se il debitore vuole liberarsi senz'altro dall'obbligazione, deve reagire al rifiuto dell'offerta da parte del creditore con il deposito, che può essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza (art.1210). Il deposito riguarda cose mobili e si esegue con le forme del sequestro. Per gli immobili è necessaria la nomina di un sequestratario da parte del giudice. Nelle obbligazioni di fare il deposito non è possibile.
8. Il risarcimento del danno
Il danno non è solo la perdita ma anche il mancato guadagno (art.1223), per cui la responsabilità del debitore va ben oltre il singolo fatto, se la mancata prestazione provoca una serie di conseguenze negative per il creditore.
Il danno risarcibile è delimitato secondo tre criteri: il danno
deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (nesso di causalità e causalità adeguata); (art. 1223)
deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che l'inadempimento sia doloso, nel qual caso il risarcimento si estende ai danni imprevedibili (art.1225);
il danno non deve essere collegato a un fatto colposo del creditore (concorso di colpa):
se il creditore avesse potuto evitare il danno il debitore è esonerato da ogni responsabilità;
se una colpa del creditore ha contribuito alla nascita del danno viene ridotto il risarcimento.
Se non è possibile valutare l'ammontare esatto del danno il giudice provvede a valutazione equitativa.
È radicalmente nullo ogni patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave oppure derivante dalla violazione di obblighi imposti da norme di ordine pubblico.
9. I modi di estinzione diversi dall'adempimento
Oltre che a causa dell'adempimento le obbligazioni si estinguono anche i altri modi (modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento), che fanno cessare l'obbligo e liberano il creditore:
Non satisfattori
Impossibilità sopravvenuta: il debito si estingue se l'impossibilità è oggettiva e assoluta e non è stata causata dal debitore; ci sono due casi particolari:
impossibilità temporanea: al termine dell'impossibilità l'obbligazione può anche estinguersi (se il creditore non ha più interesse o il debitore non può più essere obbligato);
impossibilità parziale: il debito si estingue con l'adempimento parziale.
Inesigibilità: quando il debito risulta oltremodo gravoso e oneroso, cosicchè pretendere l'adempimento è contrario a correttezza (avviene in rarissimi casi).
Novazione: le parti si accordano per sostituire l'obbligazione esistente con una nuova (sostituendo titolo, oggetto o soggetto).
Titolo: il padrone di casa e l'inquilino, che deve pagare un anno di canone arretrato, si accordano perché la somma sia da restituire, a un certo termine, a titolo di mutuo.
Oggetto: che sostituisce un obbligo con un nuovo obbligo. Per esempio: invece di restituire una somma si conclude il rapporto dando un anello d'oro di pari somma.
Soggetto: un nuovo soggetto è obbligato al posto del vecchio debitore.
Remissione: è un atto unilaterale del creditore che produce l'effetto liberatorio nel silenzio del debitore, ma nullo in caso di opposizione del debitore.
Satisfattori
Compensazione: quando le due parti sono obbligate l'una verso l'altra e viceversa. La compensazione è legale, cioè avviene senza intervento del giudice,se i debiti sono
omogenei, denaro o cose fungibili dello stesso genere,
liquidi, cioè determinati nel loro preciso ammontare,
esigibili, cioè non sottoposti a condizione.
Confusione: quando le posizioni di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona; Tizio, debitore di Caio, gli succede come erede.
Un contratto particolare di estinzione di crediti e debiti, legato alla compensazione, si realizza attraverso il contratto di conto corrente: contratto con il quale le due parti si obbligano ad annotare in conto i crediti reciproci considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto, quando si ha una compensazione.
II. Tipi particolari di obbligazione
10. Obbligazioni pecuniarie
I debiti si somme di denaro sono una particolare forma di obbligazioni: obbligazioni pecuniarie.
Uno dei problemi che nascono da questo tipo di obbligazioni è che i creditori corrono il rischio di potere di acquisto del denaro legati a svalutazione e inflazione. Il nostro codice risolve il problema stabilendo: i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art.1277); cioè senza riguardo all'eventuale perdita di valore (principio nominalistico).
Questo principio non vale sempre, infatti tra le obbligazioni pecuniarie (di denaro) sono differenziabili due tipi di debiti:
di valore: il denaro è il mezzo che rappresenta un valore reale, e se varia il potere di acquisto varia anche la somma che deve essere pagata al creditore;
di valuta: in cui la somma di denaro è l'oggetto del debito e in cui vale il principio nominalistico; il creditore si tutela con gli interessi.
Le parti possono evitare l'applicazione del principio nominalistico, e caratterizzare un debito di denaro come un debito di valore, concordando certe clausole che agganciano la somma dovuta al valore di un bene che serve come termine di paragone (clausole d'oro, indice statistico del costo della vita, moneta straniera).
Il denaro è un bene fruttifero: i suoi frutti sono gli interessi. Sulle obbligazioni pecuniarie sono calcolabili due tipi di interessi:
interessi corrispettivi: fungono da corrispettivo per il godimento della somma da parte di chi ne dispone ma è obbligato a pagarla o a restituirla (art.1282 s.s.). Calcolati
rispettando il saggio di interesse legale stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sulla base del rendimento annuo dei titoli di Stato a breve termine (< 12 mesi) e tenuto conto del tasso di inflazione;
con un interesse diverso, nei limiti della legge (è necessaria la forma scritta).
interessi moratori (per il ritardo), calcolati come somma tra gli interessi legali ed eventuali altri interessi derivanti da perdita da svalutazione e mancati introiti.
11. Obbligazioni con pluralità di oggetti
Un singolo rapporto obbligatorio può avere ad oggetto due o più prestazioni (come l'abbonamento teatrale che da diritto di assistere a un certo numero di presentazioni; il contratto con cui un impresa si impegna a trovare un alloggio al dipendente o a sopportare le spese di albergo).
Obbligazioni con pluralità di oggetti
obbligazioni alternative: il debitore si libera adempiendo una delle obbligazioni a sua scelta;
obbligazioni facoltative: il debitore è obbligato a eseguire una certa prestazione, ma è prevista, nel solo interesse del debitore, la facoltà di eseguire una diversa prestazione. In caso di impossibilità della prestazione principale il debito è estinto.
12. Obbligazioni con pluralità di soggetti. La solidarietà.
Obbligazioni con pluralità di soggetti
Quando più debitori sono obbligati a una medesima prestazione che sia divisibile, si possono avere due differenti situazioni (art.1292,1314):
si ha solidarietà nel debito quando ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (contitolarità del debito):
F la solidarietà si presume; è un aspetto della tendenza a rafforzare la posizione del creditore poiché tutti debitori rispondono con il loro beni presenti e futuri, quindi può scegliere su chi rivalersi;
F l'adempimento di uno libera tutti gli altri;
F il debitore che ha pagato la sua parte può rivalersi verso gli altri;
F i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art.1294).
Obbligazione parziaria: ciascun debitore paga solo la sua parte.
Più creditori che hanno diritto a una medesima prestazione:
Credito solidale: ciascun creditore può esigere l'intera prestazione.
Credito parziario: ciascun creditore può esigere solo una parte.
La distinzione tra solidarietà e parzialità non può porsi quando la prestazione è indivisibile: in questo caso l'obbligazione è regolata dalle norme sull'obbligazione solidale, in quanto applicabili.
III. La successione nel credito e nel debito
La successione nel credito e nel debito
La fonte del rapporto obbligatorio fa si che il creditore o il debitore non siano individuati subito nella loro identità ma siano individuati in modo indiretto, cioè in base alla titolarità di un diverso rapporto giuridico. L'obbligazione assume allora due caratteri:
Obbligazione ambulatoria: cioè passa da un soggetto a un altro in dipendenza dal trasferimento della situazione giuridica che le fa da supporto, cioè la proprietà.
Obbligazione reale: cioè che il debito è legato alla titolarità del diritto reale.
Successione nel credito
Surrogazione: un terzo sostituisce il creditore che ne acquista i diritti; il rapporto obbligatorio non si estingue. Ci sono tre tipi di surrogazione: per volontà del creditore, del debitore e legale.
Cessione: (a titolo oneroso o a titolo gratuito): contratto con cui si realizza il trasferimento del diritto dal creditore, cedente, a un cessionario; non è necessario il consenso del debitore.
Il cessionario (nuovo creditore) ha l'onere di fare una notificazione al debito ceduto, cioè comunicare al debitore l'avvenuta cessione.
Successione nel debito
Delegazione: un nuovo debitore si obbliga su invito del 1° debitore. Ci sono 3 possibilità: il creditore
rifiuta;
accetta ma non libera il 1° debitore (delegazione cumulativa);
accetta e libera il 1° debitore (delegazione liberatoria).
Espromissione: su iniziativa di un terzo che promette al creditore di pagare il debito. Anche per l'espromissione si distinguono espromissione cumulativa ed espromissione liberatoria.
Accollo: contratto tra debitore e un terzo il quale si accolla il debito. Anche per l'accollo si distinguono accollo cumulativo e accollo liberatorio.
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