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1. Nozione di diritto sindacale:
Complesso di norme di varia natura e origine che regolano i rapporti fra i gruppi professionali organizzati
norme sovranazionali: Convenzioni OIL; in sede comunitaria la competenza è molto limitata (art. 137, 4°c. TE)
norme nazionali specifiche (art. 39 e 40 Cost.; statuto dei lavoratori); norme generali sulle associazioni non riconosciute e i contratti
norme "autonome" del cosiddetto ordinamento intersindacale (norme originarie e criteri di collegamento con l'ordinamento statuale)
Il fenomeno che viene regolato dal diritto sindacale: aggregazione di più soggetti intorno ad un interesse collettivo
interesse collettivo: è interesse indivisibile che esige il sacrificio degli interessi individuali;
l'aggregazione: organizzazione (varie forme: associazione, organizzazione spontanea) e attività (autotutela: conflitto e contratto)
nesso con le relazioni di lavoro; poi la sfera si allarga (sfera politico-economica; concertazione)
il contenuto di quel complesso di norme, sotto il profilo del carattere che le distingue: autorità, libertà
2. La libertà sindacale
Facoltà di coalizione e azione per la tutela di un interesse professionale collettivo
I diversi profili della libertà sindacale
a) Multidirezionalità (libertà da)
a1) libertà verso lo Stato (diritto soggettivo pubblico)
- libertà da interferenze nell'organizzazione interna (no a processi di assorbimento nelle strutture pubbliche, come nel periodo corporativo, dove i sindacati erano persone giuridiche di diritto pubblico)
- libertà da interferenze sui contenuti dell'azione sindacale (possibili tetti massimi alla contrattazione? C'è una riserva di contratto nella Costituzione o il legislatore può intervenire?)
a2) Libertà verso il datore di lavoro, nel rapporto
b) Diversità di piani: concerne l'azione; libertà di
- profili collettivi: libertà di organizzazione in ogni forma e in ogni ambito (nozione di categoria organizzativa, per ramo d'industria o per mestiere; pluralismo), ora anche in ambito aziendale
- profili individuali: libertà positiva e negativa (dissenso); illegittimità delle clausole di closed shop; tutela nella gestione del rapporto
3. La normativa
a) Convenzioni OIL n. 87 (verso lo Stato) e n. 98 (verso il datore di lavoro)
b) Art. 39, 1°c. Cost. (problemi dell'inattuazione)
- rilevanza di ogni forma organizzativa (rapporto con art. 18 Cost.)
- rilevanza del fine sindacale
- pluralismo sindacale
c) Art. 14: libertà del singolo di associarsi;
d) Art. 15 e 16 Statuto: la tutela antidiscriminatoria
e) Art. 17 Statuto: genuinità e concorrenza (la sanzione non può però essere lo scioglimento del sindacato di comodo)
4. La titolarità della libertà sindacale
a) lavoratori subordinati: nessun problema
b) lavoratori autonomi e parasubordinati: la legge n. 146/90 ipotizza espressamente una "astensione dal lavoro" dei lavoratori autonomi (liberi professionisti, come avvocati), che può essere considerata in modo opposto, come riconoscimento o come affermazione di "distanza" rispetto ai subordinati; dubbi per un diritto delle professioni
c) i datori di lavoro:
- soluzione negativa: mancherebbe l'interesse collettivo (solo art. 18 Cost., non art. 39; l'art. 41 è a dimensione individuale)
- soluzione positiva: è nei fatti; c'è rilevanza di obiettivi uniformi (trattamenti uniformi per evitare concorrenza)
d) i pubblici dipendenti: dal divieto originario (si veda art. 2068 c.c.) al riconoscimento (legge quadro per il pubblico impiego del 1983, Testo Unico del 2001. Eccezioni:
- personale civile di Pubblica sicurezza: l. n.121/81 (libertà sindacale, ma solo con sindacati autonomi)
- militari: no sciopero; solo organi elettivi di rappresentanza del personale (l. n. 382/78)
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