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Le Camere di commercio e Industria (questa è la loro denominazione originaria) furono istituite con il R.D.L. 8 maggio 1924 n. 740; all'epoca la loro funzione principale era rilevare le attività del commercio e dell'industria e trasmettere annualmente, all'allora Ministero dell'economia nazionale, una relazione sull'andamento della vita economica d'ogni provincia. La L. 18 aprile 1926 n. 731 sancì l'unione delle Camere di commercio ed industria con altri enti locali in un ente unico, chiamato Consiglio provinciale dell'economia corporativa, il quale, pur conservando le medesime funzioni, a seguito del R.D.L. 28 aprile 1937, n. 524, mutò denominazione in Consiglio provinciale delle corporazioni. Con l'emanazione del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944 n.315, il Consiglio provinciale delle corporazioni fu denominato Camera di commercio, industria e agricoltura. Il sostantivo "artigianato" fu aggiunto dalla legge 26 settembre 1966 n. 792 che attribuì a questi enti nuove funzioni, soprattutto riguardo al settore dell'artigianato; tale denominazione è ancora attuale. Con la legge 23 dicembre 1993, n. 580 sono stati riconosciuti:
Il ruolo di deputati alle funzioni amministrative ed economiche che interessano le imprese (eccetto i casi in cui dette funzioni siano assegnate ad altri uffici dello Stato o delle Regioni);
Un'autonomia statutaria, regolamentare e, seppur entro limiti ben definiti, tributaria;
La possibilità di ricevere deleghe sia dallo Stato sia dalle Regioni, e di svolgere funzioni derivanti da convenzioni internazionali;
Una legittimazione processuale in specifici ambiti.
Le Camere di Commercio operano sotto il controllo del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Il decreto legislativo 112/1998, per realizzare il decentramento amministrativo previsto dalla legge Bassanini (legge 59/1997), ha:
Abrogato i controlli ministeriali nei confronti delle Camere di Commercio per quanto riguarda gli statuti, i bilanci, la determinazione delle piante organiche e l'istituzione d'aziende speciali;
Conferito alle Camere piena autonomia, per le materie di propria competenza, anche in campo regolamentare;
Affidato alle Regioni il controllo sugli organi camerali (con particolare riferimento ai casi di mancato funzionamento o costituzione);
Previsto che la fissazione dei diritti annuali, la ripartizione dei componenti i consigli e la determinazione delle modalità per l'eventuale elezione diretta dei consigli siano di competenza di una conferenza unificata tra Stato, Regioni, città ed autonomie locali;
Ampliato e semplificato le funzioni attribuite direttamente alle Camere (trasferendo, ad esempio, agli enti camerali alcuni uffici provinciali come l'Upica - Ufficio provinciale Industria Commercio e Artigianato - e l'Ufficio Metrico Provinciale che dipendevano dal Ministero dell'Industria).
Oggi le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico aventi sede nei capoluoghi di ciascuna provincia. Sono, in altre parole, enti (poiché hanno la personalità giuridica):
Dotati di autonomia, in quanto possono emanare regolamenti (deliberati dall'organo 'politico' dell'ente e in genere sottoposti all'approvazione ministeriale) relativi alla propria organizzazione interna ed alle materie concernenti la propria attività amministrativa.
Pubblici, in quanto i loro poteri sono conferiti dall'autorità e perseguono fini di pubblico interesse.
Questi enti presentano ulteriori caratteristiche peculiari, sono, infatti:
Autarchici, perché emanano atti amministrativi che hanno la stessa efficacia di quelli emessi dallo Stato;
Locali, poiché la loro azione si esplica nell'ambito di una circoscrizione di competenza, coincidente con il territorio provinciale;
Non territoriali, perché la loro potestà non è estesa a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza;
Necessari, poiché sono stati previsti da una fonte normativa primaria;
Non economici, in quanto non hanno fine di lucro. È possibile che esse esercitino un'attività economica (nel senso di "mirata al perseguimento di un profitto), ma essa deve essere svolta in misura marginale e funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali, primo fra tutti lo sviluppo dell'economia locale e l'assistenza alle varie categorie di operatori economici;
Istituzionali, perché, diversamente dalle associazioni delle categorie produttive che perseguono l'interesse particolare degli associati, rappresentano una generalità di interessi. La loro missione, infatti, è lo sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale, a tal fine esse tendono a conciliare le esigenze dei settori principali, che, all'interno delle Camere, sono rappresentati dalle associazioni di categoria.
Il Sistema camerale italiano è costituito da 103 Camere di Commercio articolate su base provinciale, 19 Unioni Regionali e 18 Centri Estero, un'Unioncamere nazionale e numerose agenzie specializzate nazionali. Per raggiungere efficacemente ed efficientemente i propri obiettivi, le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale sia nazionale, partecipare ad enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali. In un mercato che tende costantemente verso la globalizzazione, il sistema delle Camere di commercio è una rete che, con un flusso continuo di informazioni, collega imprese, mercati, pubbliche amministrazioni, rendendo i dati di ogni Camera disponibili in tempo reale su tutto il territorio nazionale.
Le funzioni delle
Camere di Commercio
Le principali funzioni svolte dalle CCIAA sono di tipo:
Promozionale, volte, cioè, a sostenere l'economia della provincia ed il sistema delle imprese; ricordiamo i concorsi contributivi, le partecipazioni a società, i consorzi, le associazioni, le attività svolte per mezzo di aziende speciali. L'opportunità, la convenienza e l'adeguatezza di queste attività sono valutate dagli organi elettivi camerali (il Consiglio e la Giunta);
Amministrativo ed economico, tra queste sono ricomprese:
La tenuta del registro delle imprese (la cui iscrizione può produrre, secondo i casi, gli effetti della pubblicità notizia, della pubblicità dichiarativa e della pubblicità costitutiva);
La tenuta di albi professionali istituiti da leggi (l'iscrizione a tali albi è spesso una condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività, si pensi al ruolo dei mediatori, a quello degli agenti di commercio, ecc.);
Il rilascio di pareri e la formulazione di proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza;
Il rilascio di certificazioni inerenti a stati e fatti dell'impresa (certificati e visure del registro imprese), agli usi ed alle consuetudini locali (attività di accertamento), ai prezzi (accertamento di prezzi all'ingrosso), all'origine delle merci (certificati di origine per l'esportazione);
Il rilascio di autorizzazioni abilitanti per l'esercizio di determinate attività (licenze di panificazione, licenze di macinazione, ecc.);
Di regolazione del mercato, ricordiamo, in particolare, l'istituzione di camere arbitrali, la promozione di contratti tipo per categorie omogenee di attività, la partecipazione a conferenze di servizi, la vigilanza per la repressione delle azioni di concorrenza sleale, la costituzione di parte civile nei processi per reati contro l'economia, il controllo sulle clausole inique dei contratti, l'arbitrato e la conciliazione;
Di formazione di collegi previsti da leggi, regolamenti o statuti (consigli di amministrazione di istituti di credito, comitato provinciale albo autotrasportatori, ecc.);
Di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico. Esse, infatti, collaborano con l'Istat per la rilevazione della popolazione nazionale e per la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle Pubbliche Amministrazioni (al fine di consentire l'individuazione dei prezzi più convenienti).
I Principali registri tenuti dalle CCIAA:
Il Registro delle Imprese è stato approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 581 del 7 dicembre 1995, ed è divenuto operativo presso tutte le CCIAA dal 19 febbraio 1996. Tutte le società e le imprese individuali che operano nel settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e nell'agricoltura sono tenute ad iscriversi. Esso è diviso in una sezione ordinaria e quattro sezioni speciali: piccoli imprenditori, imprese artigiane, imprese agricole e società semplici. L'istituzione di questo registro ha reso unica la funzione di 'anagrafe' delle imprese, esercitata fino a quel momento dalle stesse Camere con le Cancellerie commerciali dei Tribunali. 'L'anagrafe' costituisce per le imprese uno strumento di riconoscibilità, di trasparenza e di governo, la sua gestione informatizzata consente la gestione integrata dei dati e fornisce l'archivio del sistema economico più vasto e completo esistente in Europa.
Il R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) contiene le notizie economico/amministrative (inizio, modifica e cessazione di attività, apertura e chiusura di unità locali, variazioni di residenza di soci) di tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese. Sono, inoltre, obbligati ad iscriversi coloro i quali esercitino un'attività economica o professionale, svolta in forma non imprenditoriale, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; (ad esempio gli amministratori di condominio) e gli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono unità locali nel territorio nazionale.
Il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) è l'albo professionale nel quale devono iscriversi tutte le persone fisiche e le società che intendono esercitare attività commerciali. L'iscrizione al REC è indispensabile per iniziare qualsiasi attività: (commercio al dettaglio e all'ingrosso, somministrazione di alimenti e bevande, gestione di imprese turistiche ecc.) ed è condizione per l'ottenimento, quando necessario, di autorizzazioni e licenze comunali.
La CCIAA di Sassari
Presso la Camera di Commercio di Sassari, sono tenuti, oltre al Registro delle imprese, all'Albo delle imprese artigiane, ed al Registro degli esercenti il commercio (REC), anche i seguenti albi, ruoli ed elenchi: il Ruolo degli agenti di affari in mediazione, il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, il Ruolo dei periti ed esperti, il Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, il Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, il Registro dei venditori, dei fabbricanti e degli importatori di oggetti in metalli preziosi, l'Albo dei vigneti dei VQPRD e l'Elenco dei raccomandatari marittimi.
Sul piano delle attività promozionali essa organizza annualmente corsi di formazione imprenditoriale e manageriale, convegni e seminari e si occupa della realizzazione di progetti di particolare importanza per l'economia del territorio (ad esempio nel campo del turismo); offre sostegno alle imprese per la partecipazione a mostre e funge da supporto all'imprenditoria locale, in particolare tramite le iniziative dell'Azienda Speciale Promocamera e del Punto Dit (Diffusione dell'innovazione tecnologica).
Nell'ambito delle attività che mirano alla regolazione del mercato, è stato recentemente istituito lo Sportello di Conciliazione, per le imprese ed i consumatori che intendono evitare i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari ricorrendo ad un sistema di definizione delle controversie rapido ed economico.
Il finanziamento delle CCIAA.
Tutti gli iscritti al Registro delle Imprese sono tenuti al versamento di un diritto annuale, il cui importo è determinato da un decreto ministeriale e varia in relazione alla natura giuridica dell'impresa, in base al capitale sociale (nel caso delle società di capitali) e, da quest'anno, in base al fatturato. Una quota del diritto annuale è versata in un 'fondo perequativo', attraverso il quale l'Unioncamere ridistribuisce le risorse fra le 103 Camere di Commercio e finanzia progetti comuni. Le CCIAA ricevono, inoltre, fondi dallo Stato e dalle Regioni, come contributo per l'esercizio di funzioni di interesse generale, svolte per conto della pubblica amministrazione. Un'importante fonte di entrata è costituita, ancora, dai diritti per il rilascio di certificazioni e per altri servizi resi al pubblico, dalle eventuali rendite patrimoniali, dai lasciti e donazioni da parte di cittadini o di enti pubblici e privati.
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