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LE NORME, L'ORDINAMENTO GIURIDICO, LO STATO
L'ORDINAMENTO GIURIDICO
Normativisti(Kelsen):l'ordinamento giuridico è un sistema d norme caratterizzato da collegamenti precisi.Inoltre, l'ordinamento inteso come un sistema regolatore d comportamenti umani,è qualificabile come giuridico soltanto se è un ordinamento coercitivo.Ritiene ke oggetto d studio da parte del giurista sia il fenomeno emergente.
Istituzionalisti(Santi Romano):la norma è il fenomeno emergente.Il diritto è istituzione o corpo sociale. È già diritto la struttura sociale sottostante,l'assetto dei rapporti;quindi è consentito al giurista andare in profondità,oltre il dato normativo.
FENOMENO GIURIDICO:un fenomeno d organizzazione sociale ke si realizza attraverso un insieme d regole normative.Per poter esistere,ogni ordinamento giuridico rikiede almeno una pluralità d soggetti,una normazione e un'organizzazione.Norma e istituzione aspetto normativo e fattuale dell'ordinamento reciprocamente si condizionano.
LA NORMA
ORDINAMENTO GIURIDICO:un sistema di norme
GENERALITA':qualsiasi norma o regola deve valore x un numero indeterminato d soggetti.La norma deve valere x tutti e x il futuro.
ASTRATTEZZA:la norma x essere tale nn deve esaurirsi al momento della sua prima applicazione,ma rimanere come regola x ogni futuro rapporto fatto o situazione identica ogniqualvolta si ripeta nel tempo.
La norma giuridica ha dei destinatari ke nn costituiscono la totalità dei soggetti dell'ordinamento.La norma essendo destinata a dettare la disciplina d determinati rapporti deve durare nel tempo x regolare anke i rapporti ke si produrranno in futuro.
NORME MORALI E NORME SOCIALI
NORME SOCIALI:si riferiscono a comportamenti esterni(esteriorità)e sn eteronome cioè si impongono al soggetto dall'esterno,indiependentemente dalla sua volontà.Sn bilaterali ovvero regolano il comportamento di un soggetto in relazione a quello d altri sociali.
NORME GIURIDICHE E NORME SOCIALI
SANZIONE:privazione d beni la quale,essendo disposta contro la volontà d colui ke ha violato l'ordinamento ha il carattere d una misura d coercizione.
Ordinamento deve essere in grado d imporsi altrimenti nn sarebbe effettivo e quindi nn sarebbe valido.
SANZIONE POSITIVA:una conseguenza favorevole x ki si comporti in modo conforme al disposto normativo.
SEGUE:IL DIRITTO COME TECNICA D ORGANIZZAZIONE SOCIALE.DIRITTO E GIUSTIZIA
DIRITTO:x Kelsen->una tecnica specifica d organizzazione sociale ke consiste nell'ottenere la desiderata condotta sociale degli uomini mediante la minaccia d una misura d coercizione da applicarsi in caso d condotta contraria.Si minaccia l'impiego della forza x impedire l'impiego della forza nella società.Diritto è un'organizzazione della forza.
DIRITTO NATURALE:so deduce esaminando la natura dell'uomo e le sue relazioni n gli altri x ricavare le norme ke regolano l'agire umano in modo conforme a natura,quindi perfettamente giusto.
LA PLURALITA' DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
La teoria della esclusiva statualità del diritto x la quale giuridico è solo l'ordinamento statale,cui si contrappone la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.
ORDINAMENTO GIURIDICO:è ogni gruppo sociale organizzato ke presenti quei caratteri d stabilità e d'intensità d aggregazione ke consentano d considerarlo corpo sociale o istituzione si dovrebbe concludere ke persino la mafia sia un ordinamento giuridico.
ESCLUSIVITA' D OGNI ORDINAMENTO GIURIDICO.LA RELATIVITA' DEI VALORI GIURIDICI
Possibilità ke norme d altri ordinamenti possano essere giuridicamente riconosciute(ed applicate)da un ordinamento diverso da quello ke le ha prodotte a condizione ke quell'ordinamento le recepisca come proprie.
MECCANISMI D RECEZIONE:AUTOMATICO:adattamento dell'ordinamento italiano alle norme internazionali generalmente riconosciute.X NORME PATTIZIE:derivante da accordi cn altri Stati,è necessario,d volta in volta,un apposito atto dello Stato italiano(l'ordine d esecuzione del trattato)senza il quale rimarrebbero prive d ogni effetto all'interno del nostro sistema.
ORDINAMENTI ORIGINARI E DERIVATI
La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici afferma la pluralità d ordinamenti d natura diversa,indipendenti gli uni dagli altri.
ORDINAMENTI DERIVATI:quella la cui giuridicità deriva da un ordinamento superiore ke li legittima e dal quale traggono il loro fondamento.
L'ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
STATO:indipendenza verso l'esterno e supremazia all'interno sn insieme all'originarietà i connotati della sovranità. Al concetto d Stato è essenziale la presenza d un territorio.Elementi costitutivi dello Stato-apparato:una corporazione territoriale sovrana.
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