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LE ASSICURAZIONI
La funzione di base di copertura di rischi richiede la raccolta di grandi quantità di denaro attraverso il cumulo dei premia assicurativi; una parte copre costi e profitti dell'impresa stessa, una parte va investita per garantire solidità all'impresa e una parte ritorna al mercato erogata ai soggetti in presenza di eventi dannosi specificati nel contratto di assicurazione, svolgendo una funzione di redistribuzione delle risorse. Ma è anche un intermediario finanziario, sia perché con certi prodotti assicurativi promuove forme di risparmio e sia perché sono abilitate a fungere da veri e propri promotori finanziari che offrono forme diverse di investimento e realizzano un'attività di raccolta del risparmio. Naturalmente sono imprese soggette al controllo del Ministero dell'Industria e dall'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.
L'assicuratore è un imprenditore che dispone di un'organizzazione economica adeguata e un patrimonio che garantisce la possibilità per far fronte agli impegni; infatti l'impresa di assicurazioni può essere esercitata solo da enti pubblici, società per azioni o cooperative.
L'art. 1882 definisce l'assicurazione come il contratto con il quale l'assicuratore verso il pagamento di una somma di denaro, il premio, si obbliga a tenere indenne l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
È un contratto consensuale di cui è prevista la forma scritta a fini di prova; la forma più usata è il modulo o formulario configurato come proposta del cliente che chiede di essere assicurato, e il documento rilasciato che prova l'esistenza del rapporto è detto polizza. L'esistenza del rischio è un presupposto ed elemento essenziale della causa del contratto:
v se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto, questo è nullo per difetto di causa;
v il rischio può venir meno durante lo svolgimento del contratto, per esempio la casa assicurata contro incendi viene distrutta da un terremoto, in tal caso il contratto si scioglie, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non è comunicata.
v Se invece il rischio si attenua l'assicuratore può esigere solo il minor premio;
v infine l'aggravamento del rischio determina un potere di scelta dell'assicuratore che può aumentare il premio o recedere dal contratto.
L'assicurazione contro i danni è quella che copre il rischio per sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale o di un profitto sperato. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore del bene, l'assicurato non consegue l'intero ammontare del danno sofferto, perché si applica la regola proporzionale per cui l'assicurato riceve una somma che sta al totale del danno.
L'assicurazione contro la responsabilità civile è una sottospecie di ass. contro i danni: l'assicuratore è obbligato verso l'assicurato al rimborso di quanto questi debba pagare al danneggiato; può pagare direttamente al danneggiato ma non è obbligato.
L'R.C.A. è un'assicurazione obbligatoria per cui tutti i veicoli a motore circolanti su strada con targa devono essere coperti dall'assicurazione; in caso di sinistro, il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore.
Assicurazione sulla vita: ha funzione previdenziale il cui contratto prevede l'obbligo dell'assicuratore di pagare un capitale o rendita al verificarsi di un certo evento connesso alla vita umana e si divide in:
v assicurazione per caso di morte dove il pagamento è collegato al verificarsi della morte dell'assicurato o di un terzo , il quale deve essere d'accordo: il consenso del terzo deve essere provato per iscritto;
v l'assicurazione in caso di vita prevede il pagamento per l'ipotesi in cui l'assicurato o un terzo sia ancora in vita dopo un certo numero di anni.
v Mista è l'assicurazione che promette il pagamento della prestazione all'assicurato che sopravviva a una certa data o a un beneficiario se l'assicurato muore prima di quel termine.
Il beneficiario è la figura del contratto in favore di terzi, la designazione può avvenire nel contratto, con dichiarazione scritta o per testamento, l'accettazione del beneficiario impedisce la revoca degli eredi, mentre è sempre revocabile dallo stipulante.
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