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Ridefinizione del concetto di privacy: dal diritto di escludere i terzi dalla propria sfera privata al diritto alla tutela dei propri dati personali




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Ridefinizione del concetto di privacy: dal diritto di escludere i terzi dalla propria sfera privata al diritto alla tutela dei propri dati personali.


Il concetto di riservatezza ha subìto nel corso tempo una profonda evoluzione. Quando si iniziò a parlare della riservatezza il termine era utilizzato per indicare la pretesa del singolo alla esclusione di terzi dalla propria sfera personale, la pretesa cioè alla non diffusione di una serie di situazioni e vicende non omogenee, personali, familiari, patrimoniali, che la persona ha interesse restino sconosciute all'esterno. All'epoca infatti l'esigenza di tutela della privacy era estremamente limitata sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Sotto il primo profilo perché la privacy era insidiata soprattutto dai mezzi di comunicazione; sotto il secondo perché i soggetti potenzialmente vittime di tali intrusioni erano di fatto un'élite che cercava di sottrarsi ad una pubblicità non desiderata. In sostanza le possibili lesioni alla riservatezza derivavano dal comportamento spregiudicato dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare della stampa nel riferire notizie riguardanti la vita privata di personaggi di rilievo nella vita sociale.

Pur conservando, il concetto di privacy, il suo originario significato, che peraltro continua a cogliere un aspetto tuttora presente del problema (si pensi alle numerose cause promosse da personaggi noti per lamentare la violazione della propria privacy), si é arricchito nel tempo di nuove valenze, così si é passati dal tradizionale potere di escludere i terzi dalla propria sfera privata al "diritto alla tutela dei propri dati personali". E' appunto il progresso tecnologico e con esso l'espansione dell'informatica in tutti i campi, uno dei fattori che ha contribuito a trasformare qualitativamente e quantitativamente il problema della riservatezza, rendendo evidente che la nozione stessa é variabile in funzione del luogo e del momento storico in cui é utilizzata.

Oggi i pericoli per la sfera privata, almeno per le persone che non siano soggetti pubblici, derivano soprattutto dall'uso degli elaboratori elettronici di informazioni. L'avvento, prima, dei grandi elaboratori, poi dei personal computers ha consentito di raccogliere in tempi rapidi un numero incommensurabile di dati; non solo le caratteristiche individuali, ma ogni comportamento di un soggetto suscettibile di documentazione é divenuto possibile oggetto di raccolta, si pensi ad una prenotazione di un viaggio in aereo o ad un acquisto a mezzo carta di credito, alla possibilità per le aziende bancarie di raccogliere informazioni su chi chieda crediti, finanziamenti o garanzie, ed ancora sono divenute possibile oggetto di raccolta le informazioni su protesti cambiari, su risultanze di registri immobiliari, sulla pendenza di procedimenti ingiuntivi, esecutivi, fallimentari ecc. Inoltre gli elaboratori elettronici sono in grado di aggregare e combinare fra loro le informazioni presenti frammentariamente nella rete informatica; la telematica per es. consente di costruire di volta in volta i dossier desiderati assemblando notizie e informazioni normalmente disperse; e non soltanto informazioni già registrate, ma anche in corso di registrazione, per es. seguendo una persona attraverso l'uso che essa fa delle sue carte magnetiche. Questi dossier costruiti su misura per la singola esigenza di controllo, il cui contenuto viene poi nuovamente disperso non appena ultimata la consultazione, sono particolarmente insidiosi perché consentono di ricostruire con notevole precisione le vicende vissute fino a quel momento da un determinato soggetto. L'interesse di cui si tratta, anche se include il bisogno di impedire che siano acquisite e diffuse informazioni che il soggetto non intende fornire o di cui é disposto a dare conoscenza solo entro ambiti limitati, si estende ad un più ampio bisogno, che é quello di sottrarsi al collegamento di informazioni, molte delle quali da lui stesso spontaneamente fornite, per scopi non desiderati o non previsti.

Un'altro fattore che unitamente allo sviluppo dell'informatica ha contribuito a spostare il problema della privacy dalla segretezza al controllo sulle proprie informazioni, e parimenti a trasformare un problema di élite in un problema che riguarda oramai indistintamente tutti, é stato lo sviluppo dello stato sociale. Esso ha avuto come corollario inevitabile una accresciuta richiesta di informazioni di carattere personale, soprattutto da parte dei soggetti preposti alla erogazione dei vari servizi pubblici. Infatti ogni richiesta di prestazioni, di qualunque genere comporta inevitabilmente che il soggetto interessato fornisca sul proprio conto una serie più o meno ampia di notizie, che sono d'altronde necessarie per erogare efficacemente il servizio richiesto, ciò é particolarmente evidente, per es., nel caso del servizio di assistenza sanitaria.

Parallelamente si é registrato un progressivo ampliamento della nozione di sfera privata, che comprende ormai situazioni e interessi prima esclusi dall'area della protezione giuridica. Se infatti un nucleo consistente di dati coperto dalla riservatezza é ancora oggi costituito da informazioni che riflettono il tradizionale bisogno di segretezza, ad esempio quelle riguardanti la salute o le abitudini sessuali, al suo interno hanno assunto rilevanza sempre più marcata altre categorie di informazioni, protette soprattutto per evitare che attraverso la loro circolazione possano nascere situazioni di discriminazione a danno degli interessati. Si tratta in particolare, delle informazioni riguardanti le opinioni politiche e sindacali, insieme a quelle relative alla razza o al credo religioso. La particolarità di queste situazioni nasce dal fatto che le opinioni politiche e sindacali non sono afferenti alla sfera intima della persona, non rientrano nell'area che l'interessato vuole sempre e comunque coperta dal segreto, almeno negli stati democratici questi dati fanno parte delle convinzioni che l'individuo deve poter manifestare in pubblico. L'attribuzione di questi dati alla categoria dei dati "sensibili", particolarmente protetti contro i rischi della circolazione, deriva dalla potenziale loro attitudine ad essere adoperati a fini discriminatori; proprio per questo esiste il divieto di raccolta da parte di determinati soggetti . L'art. 8 dello Statuto dei lavoratori ad es. pone a carico del datore di lavoro il divieto, "ai fini dell'assunzione come nel corso della svolgimento del rapporto di lavoro", di effettuare indagini anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, in quanto non rilevanti per la valutazione dell'attitudine ad una determinata mansione

Ora é evidente che se non é più possibile limitare la quantità e qualità delle informazioni suscettibili di informatizzazione, anche in quanto la acquisizione del dato informativo é spesso promossa dallo stesso soggetto al fine di soddisfare un altro suo interesse, é ormai divenuta ineludibile l'esigenza di garantire all'interessato un certo controllo sul flusso delle informazioni che lo riguardano.

La Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati personali si é mossa in questo senso, costituendo un importante punto di riferimento per la legislazione successiva anche nel nostro ordinamento statale. Oggetto di tutela é ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile rispetto alla "elaborazione automatizzata" e non, ossia all'insieme delle operazioni su tali dati. I principi in essa contenuti stabiliscono che i dati devono essere ottenuti ed elaborati in modo lecito e corretto; registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo incompatibile con tali fini; esatti e se necessario aggiornati; conservati sotto una forma che permetta la identificazione della persona interessata per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono registrati (art. 5). Mentre invece i dati che rivelino l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o a condanne penali non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda delle garanzie appropriate (art. 6). Quanto al diritto di accesso ogni persona deve poter essere informata dell'esistenza di un archivio di dati a carattere personale e deve avere la possibilità di sapere se in tale banca dati siano registrate informazioni ad essa riguardanti e a conoscerne il contenuto (art 8 lett. a, b). In materia di tutela rispetto ai dati illecitamente raccolti o erronei é riconosciuto alla persona il diritto di rettifica o di cancellazione.

La statuizione dei caratteri che i dati raccolti devono presentare implica necessariamente la negazione di una piena libertà di raccolta, che si é tradotta nelle legislazioni che fino ad ora vi hanno dato attuazione , nella nomina di organi di controllo sull'osservanza dei principi regolatori della materia, nonché nella subordinazione della legittimità della raccolta al consenso dell'interessato.






Bonetti M., Riservatezza, diritti dell'uomo e processo penale: aspetti problematici, L'indice penale 1995 cit. p. 586.

Arena G., La tutela della riservatezza nella società dell'informazione. in Scritti in onore di Pietro Virga 1995

E' significativo, in questo senso, che le società dei telefoni nel mandare a chi ne faccia richiesta una bolletta che riporta tutte le chiamate effettuate da un certo apparecchio, siano obbligate ad indicare soltanto le prime quattro cifre dei numeri chiamati, sufficienti per conoscere il costo, ma non per identificare il destinatario della chiamata.

Arena G., La tutela della riservatezza nella società dell'informazione, in Scritti in onore di Pietro Virga 1995, cit. pp. 76-87.

Vd. Rodotà S. Intorno alla privacy. Ipotesi e prospettive. In Studi Piga 1993.

Vd. Rao G., Informatica, banche dei dati e principi costituzionali. in Nuove dimensioni nei diritti di libertà 1990.

La c.d.Convenzione di Strasburgo ha recepito i principi elaborati da un comitato intergovernativo di esperti nominato nel 1976 dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Aperta alla firma degli Stati membri il 28 gennaio 1981, la Convenzione di Strasburgo, è entrata in vigore il 1° ottobre 1985 ed è stata resa esecutiva in Italia il 28 febbraio 1989.

Cfr. rispettivamente gli artt. 7 e 11 legge 31 dicembre 1996 n. 675 che ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione di Strasburgo, i quali subordinano il trattamento dei dati rispettivamente all'autorizzazione della neo istituita autorità del Garante per la protezione dei dati personali e al consenso dell'interessato.

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