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Regime penitenziario




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Regime penitenziario.


Il Regime penitenziario (Capo IV ord. penit.) pone a garanzia[1] di tutta la popolazione carceraria, senza operare alcuna distinzione neppure tra condannati ed imputati, un insieme di regole di condotta indispensabili per il raggiungimento delle finalità rieducative del trattamento penitenziario . E' quanto mai necessario, in un istituto di pena in cui occorre disciplinare la vita che si svolge forzatamente in comune, prevedere norme che individuino la condotta tipica da tenere e che presuppongano l'applicazione di una sanzione nel caso di violazione. Il regime disciplinare non rappresenta, esclusivamente, un mezzo attraverso il quale garantire l'ordinato svolgimento della vita carceraria, bensì si leva a strumento attraverso il quale verificare i risultati raggiunti attraverso il trattamento rieducativo (art. 36 ord. penit.) .

Le condotte punibili sono elencate nell'art. 77 reg. esec. e prevedono comportamenti illeciti che vanno, ad esempio, dal traffico o dal possesso d'oggetti non consentiti all'atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari, dalla partecipazione a disordini o a sommosse all'evasione; tuttavia, ciò che interessa rilevare, è la chiarezza e la tassatività dell'elencazione, non solo degli illeciti, ma anche delle sanzioni applicabili[4]. Nel caso in cui si verifichi un fatto illecito, si instaura prontamente un procedimento disciplinare, nella cui udienza, l'accusato ha facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie ragioni e, se n'è accertata la responsabilità, si infligge la relativa sanzione disciplinare (art. 81 reg. esec.).

Essendo, quindi, la finalità di recupero del soggetto, il fondamento del regime penitenziario, si pone come conseguenza logica, accanto alle prospettive sanzionatorie, la previsione di strumenti di natura premiale, in caso di comportamento conforme alle norme disciplinari[5].

Le ricompense sono disposte su iniziativa del direttore penitenziario quando il detenuto o l'internato dimostra, ad esempio, un impegno particolare nello svolgimento del lavoro o dei corsi scolastici, oppure disponibilità nei confronti di altro detenuto o internato in difficoltà (art. 76 reg. esec.). La legge ha voluto, quindi, dare rilevanza a quegli atteggiamenti che, lontani da una conformità passiva alle regole di condotta, esprimono forti motivazioni date, ad esempio, dal senso di responsabilità [6]. Un atteggiamento, quello che si evince dall'art. 37 ord. penit. che risponde ad un'esigenza d'umanizzazione della pena in ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost.





In particolare, l'art. 32 ord. penit. garantisce il fondamentale diritto all'informazione dei detenuti e degli internati relativamente al trattamento, alle norme disciplinari, alle procedure, alle istanze e ai reclami (art. 32, comma 1 ord. penit.), attraverso le forme e la modalità indicate dall'art. 69 reg. esec..

Il legislatore ha previsto, infatti, che nel momento in cui il soggetto fa il suo ingresso all'interno dell'istituto penitenziario, gli venga consegnato un estratto delle norme fondamentali che riguardano la vita carceraria e dei luoghi - generalmente la biblioteca o altro posto in cui è consentito l'accesso ai detenuti - in cui è possibile, invece, reperire i testi integrali della l. n. 354/'75, nonché il regolamento esecutivo e quello interno dell'istituto "le disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri, alla disciplina e al trattamento" (art. 69 reg. esec.). Si ritiene, infatti, che l'osservanza delle disposizioni deve essere ottenuta, non solo attraverso la diffusione delle stesse, ma anche grazie al chiarimento delle ragioni che si pongono alla base delle scelte operate da chi ha predisposto le regole della vita penitenziaria.

Il regime penitenziario acquista, quindi, la funzione di sottocategoria rispetto al trattamento penitenziario, ciò presuppone un distacco tra quest'ultimi che nel regolamento penitenziario del 1931 non esisteva. A quel tempo, infatti, il trattamento penitenziario era completamente coincidente con il regime disciplinare. In tal senso DI GENNARO - BREDA - LA GRECA, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, 1997, pag. 188 e ss.; COPPETTA, Norme di condotta dei detenuti e degli internati, in AA. VV., L'ordinamento penitenziario commento articolo per articolo, Padova, 2000, pag. 32.

La particolarità delle sanzioni disciplinari, le quali concorrono all'opera di trattamento, comporta la necessità che rispondano più ad un'esigenza pedagogica che repressiva, in netto contrasto con le mortificazioni consentite nei precedenti regolamenti.

Si veda BATTIGAGLIA - CIRIGNOTTA, Elementi di diritto penitenziario, Roma, 2001, pag. 68.

FERRAIOLI, Il sistema disciplinare: ricompense e punizioni, in AA. VV., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, pag. 224 e 225.

A tal proposito occorre però osservare che il legislatore, non ha previsto, come nel caso dell'applicazione delle sanzioni disciplinare, un procedimento giurisdizionale anche per l'attribuzione delle ricompense. Ci si chiede in dottrina, se questa non debba avvenire automaticamente e se, quindi, non si conseguente alla mera realizzazione del comportamento, ovvero se occorra garantire l'imparzialità del conferimento e l'obiettività del giudizio di valore. <<Queste perplessità sono suggerite anche dal pericolo, insito nella stessa realtà carceraria, che le valutazioni operate sul comportamento dei detenuti ai fini di concessione della ricompensa conseguono ad atteggiamenti paternalistici e quindi, a situazioni di fatto spesso incrinate da compromessi e da mediazioni>>. FERRAIOLI, Il sistema disciplinare: ricompense e punizioni, in AA. VV., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, pag. 239.

In tal senso DI GENNARO - BREDA - LA GRECA, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, 1997, pag. 195 e ss.

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