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Giudizio Immediato
Il Giudizio immediato è disciplinato dagli articoli 453 e seguenti del Codice di Procedura Penale. Esso è disposto su richiesta del Magistrato del Pubblico Ministero, su richiesta dell'imputato e ad iniziativa del Giudice.
La richiesta di Giudizio immediato avanzata dal Magistrato del Pubblico Ministero deve rispettare 4 condizioni di legge:
1) deve essere presentata entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro o entro 180 giorni dall'esecuzione della misura di custodia cautelare;
2) dagli atti, deve emergere la prova evidente della necessità del dibattimento;
3) l'indagato deve essere stato precedentemente interrogato sui fatti oggetto dell'imputazione;
4) qualora si tratti di processo cumulativo, il Magistrato del Pubblico Ministero chiede il Giudizio immediato per alcuni degli imputati o per alcune imputazioni solo se sia possibile procedere alla separazione delle imputazioni connesse.
In tutti questi casi, quindi, il Magistrato del Pubblico Ministero è tenuto a richiedere il Giudizio Immediato, salvo che da ciò derivi grave pregiudizio per le indagini.
In riferimento al punto 2 che parla di "evidenza probatoria", c'è da sottolineare in questo caso l'improprietà del linguaggio legislativo; infatti, il Magistrato del Pubblico Ministero non può disporre di prove che possa valutare "evidenti", in quanto le sue indagini non puntano all'acquisizione di "mezzi di prova", né alla formazione di "prove", ma tendono unicamente a verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Invece, con riferimento al punto 3, c'è da dire che è sufficiente il semplice invito del Magistrato all'indagato a presentarsi per l'interrogatorio, perché è ininfluente la circostanza che quest'ultimo non si sia presentato.
L'operato del Magistrato del Pubblico Ministero è sottoposto al controllo del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale esaminati gli atti decide:
per il rigetto, se ordina le restituzioni degli atti al Magistrato del Pubblico Ministero affinchè proceda nelle forme ordinarie;
per l'accoglimento, e quindi emetterà decreto con cui dispone il giudizio.
La richiesta di giudizio immediato dell'imputato
Il decreto di Giudizio Immediato è pronunciato anche per scelta dell'imputato che rinuncia all'Udienza Preliminare e chiede subito il giudizio dibattimentale. In tal caso, l'emissione del decreto è automatica e nessuna valutazione di ammissibilità della richiesta è consentita al giudice.
Ma perché l'imputato dovrebbe rinunciare all'Udienza Preliminare? L'interesse dell'imputato alla trattazione dell'Udienza Preliminare è limitata al caso in cui disponga di una prova a discarico così robusta da poter essere valutata come decisiva.
Presentarsi al Giudizio a seguito di una richiesta del Magistrato del Pubblico Ministero, verificata sì dal giudice, ma non nel contradditorio delle parti, è cosa ben diversa dal pervenirvi per effetto del decreto conclusivo dell'Udienza Preliminare.
Il Magistrato del Pubblico Ministero, invece, chiede di "scavalcare" l'Udienza Preliminare quando gli risulti una prova a carico che reputa "evidente", e come tale, idonea ad introdurre immediatamente la fase del Giudizio.
Il Giudizio Immediato disposto d'ufficio
Il Giudizio Immediato consegue all'opposizione a decreto penale di condanna tanto nel caso in cui l'opponente non abbia formulato, nell'atto di opposizione, alcuna specifica richiesta in favore del Giudizio Abbreviato, dell'Applicazione della pena o dell'Oblazione, quanto nel caso in cui il Magistrato del Pubblico Ministero non abbia nel termine assegnatogli, prestato consenso alla richiesta di Applicazione della pena.
Contenuto del Decreto che dispone il Giudizio Immediato
Generalità dell'imputato e delle altre parti private;
Indicazione dei difensori;
Enunciazione del fatto per cui si procede, incluse le circostanze aggravanti;
Indicazione degli articoli di legge violati;
Indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti ai quali si riferiscono;
Il dispositivo;
Indicazione del Giudice competente;
Avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contmacia;
Data e sottoscrizione del giudice.
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