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Governance, <<svolta>> dopo 60 anni
Dopo 60 anni Il diritto societario va in pensione: ieri il Governo ne ha varato definitivamente la riforma. I due provvedimenti approvati da Palazzo Chigi, uno dedicato alla parte civilistica, l'altro a quella processuale, riscrivono la materia, introducendo importanti novità.
La separazione tra Spa e Sri. La riforma del diritto societario centra innanzitutto l'obiettivo prioritario che la legge delega (la 366 del 2001) aveva fissato e cioè ridefinire i connotati che caratterizzano le principali tipologie di società: la società a responsabilità limitata (Sri) e la società
per azioni (Spa). Nel corso degli anni, compiici le lacune originarie delle norme del Codice civile sulla Sri, si è affermato un meccanismo di continui richiami alla disciplina della Spa. Ciò ha condotto alla crisi d'identità della Sri, alla fine differenziata dalla Spa per l'inferiore ammontare minimo del capitale sociale necessario e poco altro (non necessità dì pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» dell'avviso di convocazione delle assemblee e impossibilità di emissione di titoli di debito); insomma, una specie di sorella minore, più gracilina. Ora, invece, si ricomincia daccapo, con regole innovative destinate a rivoluzionare il panorama societario italiano.
Il vecchio sistema, dove si fronteggiavano, da un lato, le società di persone (imperniate sui soci i loro accordi e la loro illimitata responsabilità) e, dall'altro lato, le società di capitali (caratterizzate Invece da un impianto normativo "rigido" dalla limitata responsabilità dei soci) viene superato.
Lo sostituisce un sistema basato sull'individuazione di due tipi societari autonomi (la Spa e la Sri) assai differenti e sulla collocazione della srI fra le società di persone, seppure ai soci spetti il beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale alla sola entità dei conferimenti promessi.
La nuova Sri, L'intento del legislatore i proprio quello di considerare 1. Sri come un. società di persone con responsabilità limitata e non più come una piccola Spa senza azioni; tutta la nuova disciplina della Srl è dunque informata a questa esigenza e molte sono le regole tipiche delle società di persone che ora si applicano alla Srl per esempio la centralità degli accordi tra i soci nel conformare le regole di funzionamento della società alle loro esigenze; oppure la possibilità di conferire nel capitale sociale della Sri le prestazioni lavorative dei soci o ancora la possibilità di organizzare la governance mediante il mero richiamo alle regole dell'amministrazione della società semplice più primitivo ed elementare tipo di società di persone.
La nuova Spa. Diverse le novità. In primo luogo, accanto al sistema di governance fino a oggi praticato (detto 'sistema latino'; articolato su un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale), arrivano due nuovi modelli, di derivazione mitteleuropea e anglosassone, detti 'monistico' (che pare comunque di dubbia praticabilità nel nostro ordinamento) e 'dualistico' (probabilmente confacente alle compagini societarie dove s'intenda creare un netto solco tra azionisti e manager).
Quest'ultimo si basa su un consiglio di gestione che amministra la società e un consiglio di sorveglianza che nomina il consiglio di gestione, approva il bilancio e promuove l'azione di responsabilità nei suoi confronti.
In secondo luogo la categoria del controllo viene suddivisa in due sottocategorie, quella del controllo di legalità e di corretta amministrazione e quella del controllo contabile, con l'entrata in campo di un nuovo organo (impersonato dal revisore contabile o dalla società di revisione). Cambia anche il capitale sociale minimo per la costituzione, che sale da 100 a 120mila euro. Infine, il
riordino investe il conflitto d'interesse: l'amministratore sindacale di ogni interesse abbia in qualsiasi operazione.
I soci, per sollevare l'azione di responsabilità contro i manager, dovranno rispettare determinati quorum.
I gruppi. La riforma presta attenzione anche alla disciplina dei gruppi, fissando regole dettagliate. A partire dalla responsabilità della capogruppo per la violazione dei principi di corretta gestione societaria nei confronti dei soci della controllata.
Le cooperative. Qui il riordino punta essenzialmente ad assicurare che il perseguimento della funzione sociale, da parte delle cooperative, e dello scopo mutualistico, da parte dei soci, avvenga in modo più definito.
La novità principale è la distinzione tra le coop 'riconosciute' (a mutualità prevalente) e 'diverse-; ma comunque appartenenti al mondo della cooperazione; coop a mutualità prevalente, quelle cioè che svolgono la propria attività in misura preponderante grazie al lavoro e all'apporto di beni e servizi dei soci e a favore degli stessi. Anche alle coop si cercherà di applicare i modelli di govemance delle società, con la possibilità di emettere titoli di debito e collocamento in Borsa.
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