L'ACCERTAMENTO
DELLE NORME INTERNAZIONALI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE
LA FUNZIONE
GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE: Ancora oggi essa ha sostanzialmente NATURA
ARBITRALE. Sono gli stati a dover accertare la giurisdizione del giudice
internazionale. Non è certo edificante privilegiare il momento interno dell'
applicazione rispetto a quello internazionale. Gli stati possono deferire al
Tribunale internazionale QUALSIASI CONTROVERSIA, NON ESISTONO CONTROVERSIE NON
GIUSTIZIABILI. La stessa distinzione fra CONTROVERSIE GIURIDICHE E POLITICHE
(nelle seconde gli stati non pretendono di invocare il diritto internazionale,
ma di mutarlo a loro favore) è oramai anacronistica. L' arbitrato
internazionale si è notevolmente evoluto, partendo da accorgimenti per favorire
la formazione di un simile accordo all' istituzionalizzazione della funzione
arbitrale.
PUNTO DI PARTENZA E' STATO L'ARBITRATO ISOLATO nel quale, sorta una
controversia fra stati, si stipulava un accordo (COMPROMESSO ARBITRALE) con il
quale si nominava un arbitro, impegnandosi a rispettare la sua sentenza.
L'istituto si è poi sviluppato verso la sua ISTITUZIONALIZZAZIONE nella quale
possono distinguersi due fasi:
FASE 1 (SECOLO SCORSO): CLAUSOLA COMPROMISSORIA E TRATTATO GENERALE DI
ARBITRATO 'INCOMPLETI' che (la prima) creano l'obbligo per gli stati
di ricorrere all' arbitrato in relazione alle controversie relative ad
interpretazione e applicazione della convenzione; e (la seconda) crea anch'essa
un obbligo generico per tutte le controversie che possano sorgere in futuro fra
stati eccettuate quelle toccanti l'onore e l'indipendenza delle parti o aventi
natura politica, nonché oggi quelle relative al dominio riservato. Clausola
compromissoria e trattato di arbitrato creano solo un generico obbligo 'de
contraendo'. Nello stesso periodo si assiste alla creazione di organi
arbitrali permanenti (Corte Permanente di Arbitrato).
FASE 2 (FINE PRIMA GUERRA MONDIALE): vede la creazione di una CORTE PERMANENTE
DI GIUSTIZIA INTERNZAIONALE prima e della ICJ poi. Essa ha sede all' Aja (Den
Haag) ed è composta di giudici, eletti dall' Assemblea Generale e dal Consiglio
di Sicurezza. In questa fase compare anche la CLAUSOLA COMPROMISSORIA
'COMPLETA' e il TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO 'COMPLETO'
che non si limitano a creare l'obbligo di stipulare il compromesso, ma
direttamente quello di sottoporsi al giudizio. Esse permettono ad uno stato
contraente di citare unilateralmente l'altro. L'Art.36 Statuto ICJ prevede la DIVHIARAZIONE DI
ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA ICJ. Ma in questo periodo pare che la
funzione giurisdizionale internazionale sia in declino. Dai Tribunali
Internazionali bisogna tener distinti i tribunali istituiti all' interno di
organizzazioni internazionali, che si occupano delle controversie di lavoro tra
i funzionari e l'organizzazione.
Un cenno a parte merita la
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA che, oltre alla funzione arbitrale
classica, si occupa:
a) VIOLAZIONE DEL TRATTATO: in caso di inadempimento da parte di uno stato
membro degli obblighi che derivano dal Trattato CE.
b) CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI COMUNITARI: I vizi degli atti
vincolanti, se riconosciuti come tali, comportano l'annullamento ex tunc dei
medesimi e sono dati dall' incompetenza dell' organo, dalla violazione delle
forme sostanziali e dalla violazione del Trattato.
c) QUESTIONI PREGIUDIZIALI: il famoso 177 (ricorso incidentale del giudice a
quo alla Corte di Giustizia). Questo per assicurare una uniforme
interpretazione delle norme del Trattato. Nel 1988 è stato istituito il
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE CE per i ricorsi promossi dalle persone fisiche
e giuridiche ai sensi dell' Art.173 Trattato CE.
Caratteri
particolari ha poi la
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO, per il rispetto della
relativa Convenzione. La Corte
è formata da un numero di giudici pari agli stati e scelti tra giureconsulti di
notoria competenza. La Corte
può essere adita sia dagli stati che dagli individui.
Competenze simili ha la
CORTE AMERICANA DEI DIRITTI DELL' UOMO istituita dalla
Convenzione interamericana sui diritti dell' uomo del 1969.
Un sistema assai complesso è quello delle SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE NELL'
AMBITO DELLA WTO. Questo consta sommariamente di due gradi di giudizio, il
primo costituito da PANELS DI ESPERTI, il secondo consistente da un CORPO
PERMANENTE DI APPELLO.
Ci si può chiedere quali mezzi ne assicurino L'ESECUZIONE IN VIA COATTIVA.
L'osservanza di una sentenza internazionale nel diritto interno è assicurata
dalle stesse norme che provvedono all' adattamento alle regole internazionali
di cui la sentenza abbia accertato il contenuto. Può darsi poi che determinati
effetti della sentenza nel diritto interno siano assicurati dalle stesse norme
internazionali (vedi 177).
I
MEZZI DIPLOMATICI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI: Essi tendono
esclusivamente a facilitare l'accordo, non hanno carattere vincolante. Essi
sono:
1. NEGOZIATI: rappresentano il mezzo più semplice di soluzione delle
controversie.
2. BUONI UFFICI E MEDIAZIONE: quando si verifica l'intervento di uno stato
terzo o un organo supremo di uno stato o di un' organizzazione internazionale.
3. CONCILIAZIONE: La forma diplomatica più evoluta. La COMMISSIONI DI
CONCILIAZIONE sono composte da individui e non da stati ed hanno il compito di
esaminare la controversia. Il ricorso alla conciliazione è un succedanei al
ricorso all' arbitrato ed è sempre più spesso vista come obbligatoria con al
conseguente possibilità per uno degli stati di dare unilateralmente l'avvio.
Ai mezzi diplomatici vanno ricondotte anche le procedure di carattere non
vincolante poste in essere dalle organizzazioni internazionali. Si parla di
FUNZIONE CONCILIATIVA, esse seguono le stesse procedure fin qui esposte e
possono sfociare in una raccomandazione.
I MEZZI DIPLOMATICI E I MEZZI GIURIDICI esauriscono i MEZZI PACIFICI di
soluzione. La Carta NU
impone agli stati membri l'obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi
pacifici Ne parlano gli Artt. 33-38 Carta NU prevedendo un' eventuale FUNZIONE
CONCILIATIVA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA al quale è conferito un potere
d'inchiesta. Il Consiglio di Sicurezza ha anche la facoltà di sollecitare le
parti di una controversia a far ricorso ai mezzi procedimentali (MEZZI DI
REGOLAMENTO) ex Art.33. L'Art.33 si riferisce ad un invito generico, l' Art.36
prevede che l'organo indichi quale specifico mezzo tra quelli elencati all'
Art.33 sia appropriato.
Fra i poteri del Consiglio anche quello di raccomandare i TERMINI DEL
REGOLAMENTO, quindi suggerire come risolvere nel merito la controversia.
E L' ASSEMBLEA GENERALE NU? Anch'essa, in base all' Art.41 può raccomandare misure
di regolamento pacifico, con il solo limite di astenersi dall' intervenire su
questioni di cui si stia occupando il Consiglio.
E IL SEGRETARIO GENERALE NU? Egli agisce come mediatore su autorizzazione del
Consiglio o dell' Assemblea Generale.
E LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI? Art.52 esse faranno ogni sforzo necessario per
raggiungere una soluzione pacifica.