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L'accertamento delle norme internazionali nell' ambito della comunita' internazionale




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L'ACCERTAMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI NELL' AMBITO DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE: Ancora oggi essa ha sostanzialmente NATURA ARBITRALE. Sono gli stati a dover accertare la giurisdizione del giudice internazionale. Non è certo edificante privilegiare il momento interno dell' applicazione rispetto a quello internazionale. Gli stati possono deferire al Tribunale internazionale QUALSIASI CONTROVERSIA, NON ESISTONO CONTROVERSIE NON GIUSTIZIABILI. La stessa distinzione fra CONTROVERSIE GIURIDICHE E POLITICHE (nelle seconde gli stati non pretendono di invocare il diritto internazionale, ma di mutarlo a loro favore) è oramai anacronistica. L' arbitrato internazionale si è notevolmente evoluto, partendo da accorgimenti per favorire la formazione di un simile accordo all' istituzionalizzazione della funzione arbitrale.
PUNTO DI PARTENZA E' STATO L'ARBITRATO ISOLATO nel quale, sorta una controversia fra stati, si stipulava un accordo (COMPROMESSO ARBITRALE) con il quale si nominava un arbitro, impegnandosi a rispettare la sua sentenza. L'istituto si è poi sviluppato verso la sua ISTITUZIONALIZZAZIONE nella quale possono distinguersi due fasi:
FASE 1 (SECOLO SCORSO): CLAUSOLA COMPROMISSORIA E TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO 'INCOMPLETI' che (la prima) creano l'obbligo per gli stati di ricorrere all' arbitrato in relazione alle controversie relative ad interpretazione e applicazione della convenzione; e (la seconda) crea anch'essa un obbligo generico per tutte le controversie che possano sorgere in futuro fra stati eccettuate quelle toccanti l'onore e l'indipendenza delle parti o aventi natura politica, nonché oggi quelle relative al dominio riservato. Clausola compromissoria e trattato di arbitrato creano solo un generico obbligo 'de contraendo'. Nello stesso periodo si assiste alla creazione di organi arbitrali permanenti (Corte Permanente di Arbitrato).
FASE 2 (FINE PRIMA GUERRA MONDIALE): vede la creazione di una CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNZAIONALE prima e della ICJ poi. Essa ha sede all' Aja (Den Haag) ed è composta di giudici, eletti dall' Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza. In questa fase compare anche la CLAUSOLA COMPROMISSORIA 'COMPLETA' e il TRATTATO GENERALE DI ARBITRATO 'COMPLETO' che non si limitano a creare l'obbligo di stipulare il compromesso, ma direttamente quello di sottoporsi al giudizio. Esse permettono ad uno stato contraente di citare unilateralmente l'altro. L'Art.36 Statuto ICJ prevede la DIVHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA ICJ. Ma in questo periodo pare che la funzione giurisdizionale internazionale sia in declino. Dai Tribunali Internazionali bisogna tener distinti i tribunali istituiti all' interno di organizzazioni internazionali, che si occupano delle controversie di lavoro tra i funzionari e l'organizzazione.
Un cenno a parte merita la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA che, oltre alla funzione arbitrale classica, si occupa:
a) VIOLAZIONE DEL TRATTATO: in caso di inadempimento da parte di uno stato membro degli obblighi che derivano dal Trattato CE.
b) CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI COMUNITARI: I vizi degli atti vincolanti, se riconosciuti come tali, comportano l'annullamento ex tunc dei medesimi e sono dati dall' incompetenza dell' organo, dalla violazione delle forme sostanziali e dalla violazione del Trattato.
c) QUESTIONI PREGIUDIZIALI: il famoso 177 (ricorso incidentale del giudice a quo alla Corte di Giustizia). Questo per assicurare una uniforme interpretazione delle norme del Trattato. Nel 1988 è stato istituito il TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE CE per i ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche ai sensi dell' Art.173 Trattato CE.

Caratteri particolari ha poi la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO, per il rispetto della relativa Convenzione. La Corte è formata da un numero di giudici pari agli stati e scelti tra giureconsulti di notoria competenza. La Corte può essere adita sia dagli stati che dagli individui.
Competenze simili ha la CORTE AMERICANA DEI DIRITTI DELL' UOMO istituita dalla Convenzione interamericana sui diritti dell' uomo del 1969.
Un sistema assai complesso è quello delle SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE NELL' AMBITO DELLA WTO. Questo consta sommariamente di due gradi di giudizio, il primo costituito da PANELS DI ESPERTI, il secondo consistente da un CORPO PERMANENTE DI APPELLO.
Ci si può chiedere quali mezzi ne assicurino L'ESECUZIONE IN VIA COATTIVA. L'osservanza di una sentenza internazionale nel diritto interno è assicurata dalle stesse norme che provvedono all' adattamento alle regole internazionali di cui la sentenza abbia accertato il contenuto. Può darsi poi che determinati effetti della sentenza nel diritto interno siano assicurati dalle stesse norme internazionali (vedi 177).

I MEZZI DIPLOMATICI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI: Essi tendono esclusivamente a facilitare l'accordo, non hanno carattere vincolante. Essi sono:
1. NEGOZIATI: rappresentano il mezzo più semplice di soluzione delle controversie.
2. BUONI UFFICI E MEDIAZIONE: quando si verifica l'intervento di uno stato terzo o un organo supremo di uno stato o di un' organizzazione internazionale.
3. CONCILIAZIONE: La forma diplomatica più evoluta. La COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE sono composte da individui e non da stati ed hanno il compito di esaminare la controversia. Il ricorso alla conciliazione è un succedanei al ricorso all' arbitrato ed è sempre più spesso vista come obbligatoria con al conseguente possibilità per uno degli stati di dare unilateralmente l'avvio.
Ai mezzi diplomatici vanno ricondotte anche le procedure di carattere non vincolante poste in essere dalle organizzazioni internazionali. Si parla di FUNZIONE CONCILIATIVA, esse seguono le stesse procedure fin qui esposte e possono sfociare in una raccomandazione.
I MEZZI DIPLOMATICI E I MEZZI GIURIDICI esauriscono i MEZZI PACIFICI di soluzione. La Carta NU impone agli stati membri l'obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici Ne parlano gli Artt. 33-38 Carta NU prevedendo un' eventuale FUNZIONE CONCILIATIVA DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA al quale è conferito un potere d'inchiesta. Il Consiglio di Sicurezza ha anche la facoltà di sollecitare le parti di una controversia a far ricorso ai mezzi procedimentali (MEZZI DI REGOLAMENTO) ex Art.33. L'Art.33 si riferisce ad un invito generico, l' Art.36 prevede che l'organo indichi quale specifico mezzo tra quelli elencati all' Art.33 sia appropriato.
Fra i poteri del Consiglio anche quello di raccomandare i TERMINI DEL REGOLAMENTO, quindi suggerire come risolvere nel merito la controversia.
E L' ASSEMBLEA GENERALE NU? Anch'essa, in base all' Art.41 può raccomandare misure di regolamento pacifico, con il solo limite di astenersi dall' intervenire su questioni di cui si stia occupando il Consiglio.
E IL SEGRETARIO GENERALE NU? Egli agisce come mediatore su autorizzazione del Consiglio o dell' Assemblea Generale.
E LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI? Art.52 esse faranno ogni sforzo necessario per raggiungere una soluzione pacifica.


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