I principi informatori dell'organizzazione del parlamento: il principio
bicamerale
La struttura del parlamento può essere indagata analizzando i tre
principi fondamentali che la informano: il principio bicamerale, il principio
di continuità ed il principio di autonomia. Quanto al fondamento giustificativo
del bicameralismo, si deve anzitutto osservare che talora la sua adozione
risulta imposta dalla logica interna di determinati ordinamenti, talaltra può
soltanto essere opportuna. Ricorre la prima ipotesi nel caso degli stati
federali nei quali l'istanza centralistica si contrappone all'istanza
federalistica; sicché devono esistere una rappresentanza di ciascuno stato
membro accanto ad una rappresentanza del popolo complessivo dello stato
centrale. Più in generale il bicameralismo si impone allorché all'interno dello
stesso ordinamento coesistano istanza divergenti, ciascuna della quali richieda
di essere singolarmente rappresentata in parlamento. In altri paese la scelta
del principio bicamerale è dettata soltanto da considerazioni di opportunità
per lo più di ordine politico. Tale è stato sicuramente il caso dell'Italia.
Si devono comunque distinguere i regimi a bicameralismo perfetto,
proprio di quegli stati nel quali le camere sono assolutamente parificate per
funzioni e per prerogative, dai sistemi a bicameralismo imperfetto, nei quali
la volontà dell'uno dei due rami del parlamento finisce col prevalere in caso
di dissenso. S'intende perciò quali siano i motivi che hanno indotto una gran
parte delle costituzioni del mondo occidentale ad optare per la prima anziché
la seconda soluzione. Entrambi i rami del parlamento sono stati concepiti come
assemblee politiche rappresentative del corpo elettorale; ma i costituenti ne
hanno diversificato la composizione, la durata e il sistema di elezione. Circa
la composizione basti ricordare che l'età minima per essere eleggibili a
deputati o senatori consiste rispettivamente nell'aver compiuto il
venticinquesimo anno di età ed il quarantesimo anno di età; d'altro lato, che
il numero dei deputati è pari al doppio di quello dei senatori elettivi (630
contro 315), anche se a questi ultimi si aggiungono alcuni senatori a vita.
Circa la durata del senato, essa avrebbe dovuto essere di sei anni, contro i
cinque spettanti alla camera dei deputati, ma il condizionale è qui
indispensabile, perché un tale criterio distintivo non è mai divenuto operante
in Italia. Circa le modalità delle elezioni, la costituzione si limita a
diversificare la composizione dei due corpi elettorali, disponendo che gli
elettori del senato devono aver superato il venticinquesimo anno di età e che
il senato dev'essere eletto a base regionale. Di tutti questi caratteri
differenziatori, i più significativi avrebbero comunque dovuto consistere nella
diversa durata e nel diverso congegno di elezione. Ed effettivamente, se
l'iniziale programma della costituente fosse stato attuato sotto entrambi
questi aspetti, si sarebbe senz'altro evitato di ridurre la seconda camera a un
doppione della prima. Viceversa la norma costituzionale sulla diversa durata
del senato fu dapprima elusa, quando nel 1953 e nel 1958, avvicinandosi la
cessazione della camera dei deputati, il presidente della repubblica sciolse
anticipatamente il senato stesso, su sollecitazione di alcune parti politiche;
e quindi fu anche formalmente abrogata dalla legge costituzionale del 9
febbraio 1963, che ha fissato in cinque anni il periodi di vita di ambedue i
rami del parlamento.