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La tutela delle situazioni giuridiche




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La tutela delle situazioni giuridiche


La tutela dei diritti che è il titolo del Libro sesto del Cod. Civ. sta a indicare una gamma molto ampia di strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive. Tutte queste funzioni mirano a prevenire quanto più possibile le liti o a rendere più facile e prevedibile la loro  risoluzione.


I. Gli strumenti di pubblicità

La pubblicità dei fatti e di atti giuridici assicura la conoscibilità legale di diversi tipi di atto:

a)     informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che si vuole acquistare;

b)     poter contare sulla sicurezza degli acquisti fatti;

c)     la condizione delle persone fisiche che operano nel traffico contrattuale;

d)     la struttura e gli organi delle persone giuridiche che operano nel traffico contrattuale.

In base alle conseguenze giuridiche, che la legge collega alla pubblicità, questi mezzi si dividono in:

Strumenti di pubblicità-notizia: per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti per esigenze di carattere pubblico, senza esservi effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico.

Strumenti di pubblicità dichiarativa la conoscibilità non è fine a se stessa ma condiziona l'efficacia dell'atto, nel senso che in mancanza della pubblicità l'atto non può essere fatto valere verso determinati terzi (inefficacia relativa o inopponibilità).

Es.: registro delle imprese e degli immobili (trascrizione).

Strumenti di pubblicità costitutiva l'atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico (grado più forte di pubblicità). Es.: donazione, fatta con atto pubblico.

La trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all'acquisto della proprietà o di diritti reali su beni immobili e mobili registrati.

Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri, rendendolo così legalmente conoscibile.

La trascrizione segue le regole del principio consensualistico:  la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti.

Effetto giuridico della trascrizione è l'opponibilità degli atti trascritti verso terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto trascritto o trascritto in data posteriore.

Trascrivere è un onere per la parte interessata e un obbligo per il pubblico ufficiale che redige l'atto (notaio).

La trascrizione si può eseguire se in forza di:

sentenza;

atto pubblico;

scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione non è un mezzo di prova dell'atto. Poiché è accompagnata da una nota che se lacunosa può rendere inutile la trascrizione. La trascrizione avviene sulla base della nota.

La certezza dell'acquisto si ha solo sulla base della continuità della trascrizione: cioè una sequenza non interrotta di trascrizioni.

Gli atti soggetti a trascrizione sono i contratti, gli atti unilaterali e provvedimenti giudiziali con cui:

si trasferisce la proprietà dei beni immobili e mobili registrati;

si trasferiscono, costituiscono e si estinguono diritti reali limitati;

si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale;

si conferiscono immobili per una durata ultranovennale in società o associazione, etc.;

ogni altro atto o provvedimento che produca gli stessi effetti:

divisioni;

accettazione di eredità o legato;

contratto preliminare.

I registri di immobili sono organizzati su base personale: cioè sul soggetto alienante e acquirente (doppia trascrizione); mentre i registri di mobili registrati sono organizzati su base reale: cioè ordinati in base al numero di targa.

Per i beni mobili non registrati il meccanismo di certezza della circolazione è quello del possesso (cioè della disponibilità di fatto della cosa), in particolare di quello di buona fede.


II. Le prove

L'autonomia privata nel giudizio civile si traduce nel principio dispositivo: spetta alle parti interessate promuovere la difesa dei propri diritti (iniziativa di parte). Così è per le prove.

Nel processo civile non è il giudice a dover ricercare le prove dei fatti rilevanti per la causa; è interesse e compito di ciascuna parte dimostrare l'esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni.

Nel caso in cui siano in gioco gli interessi della generalità o interessi indisponibili prevale il principio inquisitorio: il giudice deve cercare la verità (inquisire), e il compito delle parti può essere quello di suggerire o di offrire la prova di fatti rilevanti (come nel procedimento per l'interdizione).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (onere della prova). Mentre chi eccepisce (oppone) che il diritto si è modificato o estinto deve portare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Dare prova di un fatto significa dimostrare che un fatto è accaduto. Non si tratta di trovare la certezza ma di ridurre l'incertezza del fatto. I mezzi di prova si distinguono in:

Prove documentali: quando la funzione di prova è affidata a un mezzo materiale che serve da documento di un fatto o atto. Scritto, fotografia, riproduzioni meccaniche, rilievo scientifico di dati, documenti magnetici e informatici. Dette anche prove precostituite poiché è possibile la predisposizione ai fini di una futura necessità di prova.

Prove semplici: testimonianza, giuramento, confessione resa in giudizio, l'ispezione, la perizia, presunzione semplice. Dette non precostituite: possono formarsi in corso di causa.

Le prove documentali

L'atto pubblico è il documento redatto (scritto) da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire valore di atto pubblico. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La scrittura privata è un semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti (basta un pezzo di carta e la firma). La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti o documenti rappresentati se la persona, contro cui sono prodotte, non ne disconosce la conformità all'accaduto.

La scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale, il quale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e dunque è autentica.

La data dell'atto pubblico è certa.

La data della scrittura privata non ha data certa; lo diviene attraverso la registrazione; o può risultare indirettamente, ad esempio: morte dell'autore dell'atto (l'atto è di certo anteriore alla morte), sopravvenuta impossibilità fisica, timbro postale sulla scrittura.

Le prove semplici

La prova per testimoni è una dichiarazione resa al giudice durante l'interrogatorio del testimone sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza.

Il limite generale alla prova testimoniale riguarda i contratti.

E' sempre ammessa la prova per testimoni dei contratti di vendita internazionali.

Ci sono casi in cui la prova testimoniale non è ammessa, ma è necessaria la prova per iscritto come nella transazione e nell'assicurazione.

La prova testimoniale non è mai prova legale, il giudice ne apprezza liberamente l'attendibilità.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte:

non vincola il giudice a ritenere colpevole il reo confesso;

resa in giudizio è prova legale dei fatti dichiarati;

non è efficace quando ad essa si aggiungono altri fatti che tolgono o limitano l'efficacia del primo.

Il giuramento è il mezzo di prova che consiste nella dichiarazione della verità di un fatto effettuata nella forma richiesta dalla legge:

è prova legale per eccellenza;

il rifiuto di giurare fa perdere la causa;

se la parte giura non è più ammessa prova contraria.

Il  giuramento si divide in:

giuramento decisorio: è quello che la parte deferisce (cioè rimette) all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale di una causa.

giuramento suppletorio: quello deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova.

La presunzione indica un'argomentazione che sulla base di un fatto noto risale a fatto ignoto:

semplice: fatta dal giudice; è un modo di valutare i risultati delle prove, ed è ammessa solo nei casi in cui è ammessa la prova testimoniale;

legale: è l'onere della prova che si ha quando è la legge stessa a prevedere che un fatto rilevante si debba considerare accaduto senza necessità di darne prova;

assoluta: quando la presunzione legale non ammette prova in contrario;

relativa: quando la presunzione legale ammette prova contraria.

Gli atti dello stato civile costituiscono prova legale di fatti materiali e di atti giuridici (nascita, matrimonio, morte).


III. La certezza nel tempo

La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti fondato sulla inerzia del titolare che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non opera per i diritti indisponibili e per altri diritti indicati dalla legge (diritto al nome, .).

I modi di operare della prescrizione sono i seguenti:

Decorrenza: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

Sospensione: l'orologio  si ferma e il tempo trascorso finché dura la causa di sospensione non è computato ai fini del decorso del termine. Vedere art.2941 e 2492.

Interruzione: quando cessa l'inerzia del titolare, la prescrizione si interrompe: è necessaria un'esigenza di certezza che si ottiene attraverso la notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio; azzera il periodo di prescrizione; può derivare dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere.

Durata: il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni.

La decadenza produce l'estinzione del diritto per il decorso del tempo previsto dalla legge o dalla volontà delle parti senza che sia stato esercitato.

Nella decadenza il diritto deve essere esercitato entro un dato termine, in genere molto breve, per rendere la situazione definitivamente chiara (esigenza di certezza assoluta); non hanno rilievo gli impedimenti soggettivi che, nella prescrizione, giustificano l'inerzia: solo l'esercizio del diritto evita la decadenza.

Il termine di decadenza è inesorabile, non si tiene conto cioè di nessuna causa.

Esempio: se il compratore non denunzia i vizi della cosa acquistata entro 8 giorni dall'acquisto, allora decade il diritto di garanzia.

Unico limite alla decadenza è che il termine pattuito non renda troppo difficile l'esercizio del diritto.


IV. La lite

Possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto, cioè di proporre al giudice una domanda che egli debba prendere in considerazione giudizio che si concluda con una sentenza che dia torto o ragione a chi l'ha avviato questa è l'azione cioè il potere di agire in giudizio.

Per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse = la legittimazione ad agire (potere di promuovere l'azione) suppone un interesse ad agire.

Esistono situazioni in cui si attribuisce il potere di iniziativa a soggetti che non sono titolari di un diritto, ma che si ritengono portatori di un interesse qualificato; come ad esempio:

l'azione per interdizione o inabilitazione è esperibile dai congiunti dell'infermo di mente;

l'azione per promuovere la decadenza dalla potestà dei genitori o altri provvedimenti di tutela dei minori spettano all'altro genitore e ai parenti;

le opposizioni al matrimonio possono essere sollevate pure dai parenti;

Esistono situazioni in cui si attribuisce il potere di iniziativa a collettività che non si identificano in gruppi costituiti a loro volta come soggetti di diritto. Si tratta di interessi diffusi.

Attore: chi esercita l'azione.

Convenuto: chi si difende negando la pretesa dell'attore (sollevando eccezioni).

Eccezione: azione in cui si oppone a una richiesta ragioni sufficienti per sottrarvisi in tutto o in parte (contraddire). Cioè paralizzano o limitano la pretesa avversaria.

Esempio: alla richiesta del rimborso di un prestito io posso eccepire l'avvenuto pagamento, cioè opporre il fatto che l'ho già pagato.




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