|
Appunti universita |
|
Visite: 1362 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:La fonte contrattuale di regolamentazione del rapportola fonte contrattuale di regolamentazione del rapporto Il problema della La forma di governoLa forma di governo Al vertice dello stato democratico italiano non Il superamento delle "disposizioni sulla legge in generale" nel periodo repubblicanoIl superamento delle "disposizioni sulla legge in generale" nel periodo repubblicano La |
CARATTERI GENERALI - LAVORO
L'importanza del diritto del lavoro
- strumento di regolazione dei processi produttivi, nei quali il lavoro umano è ancora fattore ineliminabile (mercato del lavoro)
- fattore di equilibrio nei rapporti sociali, anche a correzione di talune leggi economiche
- punto di possibile confronto fra ideologie
Identificazione della materia. Funzione del diritto del lavoro
- Il diritto del lavoro si identifica non in base alla natura delle norme (che sono eterogenee, di diritto privato e di diritto pubblico), ma in base all'oggetto: l'attività di lavoro dell'uomo diretta ad un risultato produttivo e dedotta in un contratto nel quale quella attività è messa a disposizione di un altro soggetto.
- Rileva perciò:
la implicazione della persona (non solo l'"avere", ma prima di tutto l'"essere" nel rapporto contrattuale): da ciò la necessità di particolare tutela
in un'organizzazione diretta da altri (alienità dei mezzi e del risultato produttivo)
- Dunque, il diritto del lavoro nasce e si sviluppa come strumento di tutela del lavoratore subordinato, come soggetto debole nel rapporto: in ciò sta la specialità del diritto del lavoro (tutela selezionata). Restano fuori, il lavoro autonomo (organizzazione e risultato produttivo sono del lavoratore) e il lavoro prestato in base a rapporti associativi (comunanza di scopo)
- La funzione del diritto del lavoro è dunque, in termini generali, quella della protezione di uno dei soggetti del contratto (distanza rispetto al diritto privato in generale)
- Il diritto del contraente debole è pensato per un certo tipo "sociale" di lavoratore; in tempi più recenti si verifica talora uno scarto fra la normativa di tutela e la situazione concreta da tutelare: da un lato, lavoratore subordinato non necessariamente debole (es. dirigente); d'altro lato, possibile debolezza al di fuori del lavoro subordinato (es. collaboratori coordinati e continuativi; soci lavoratori di cooperativa)
- Dal principio di corrispondenza fattispecie/effetti (se c'è lavoro subordinato c'è tutta la tutela) alla esigenza contrapposta di modulare gli effetti e le tutele
In generale: una attività lavorativa può essere svolta sulla base di diversi titoli giuridici e di diversi fondamenti (contratto subordinato, parasubordinato, autonomo, associato; rapporto familiare, di cortesia; lavoro di cura, volontariato), con varietà delle forme di tutela
3. Gli strumenti tradizionali di tutela
- Squilibrio fra domanda e offerta di lavoro; debolezza economica e contrattuale del lavoratore; "ingiustizia" dei comuni principi dell'autonomia privata (caratterizzata dall'eguaglianza fra i contraenti); la posizione dello stato liberale (no a strumenti di "disturbo" delle regole del mercato, come l'associazionismo e lo sciopero; dapprima divieti penali, poi mitigati). I correttivi stanno nella introduzione di limiti all'autonomia privata quanto al contenuto del rapporto:
a) norma inderogabile di legge (ad es., si fissa un limite alla durata della prestazione di lavoro; tutela delle donne e dei fanciulli) con effetto sostitutivo: la clausola contrattuale difforme è sostituita automaticamente e sono invalidi gli atti dispositivi (il lavoratore come un incapace); nelle origini, alla base stanno esigenze di tutela anche dell'ordine pubblico (es. assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro); si parla di legislazione sociale
b) norma collettiva (nelle origini: il concordato di tariffa, per evitare la concorrenza fra lavoratori); anch'essa dovrebbe essere inderogabile con effetto sostitutivo (ma ci sono problemi, perché questi non sono caratteri dell'autonomia privata, ma della legge)
c) il rilievo degli strumenti di autotutela (sciopero)
- Il progressivo ampliamento della tutela: i principi costituzionali (poi il culmine con lo statuto dei lavoratori del 1970); rigidità del mercato del lavoro; si accentua la tutela nel rapporto
4. Nuove prospettive: tutele minori e/o diverse?
Cambiano:
- lo scenario socio-economico: rivoluzione tecnologica, terziarizzazione
- i soggetti (non più solo l'operaio di fabbrica; dispersione, diverse professionalità; il lavoratore che è anche consumatore e utente)
- la qualità e gli attori del conflitto (lo sciopero contro gli utenti, nei servizi pubblici)
- il livello degli interessi coinvolti: da quelli individuali e collettivi a quelli più generali: dalla dimensione microeconomica a quella macroeconomica (art. 41 Cost.: il "valore" dell'iniziativa economica; efficienza e produttività)
- dall'interesse pubblico a tutelare sempre e comunque il lavoro subordinato all'interesse alla razionalizzazione della tutela (contenimento, redistribuzione)
- emersione di istanze per la diversificazione degli interessi, tutela individualizzata, il lavoratore non più "incapace" da proteggere, istanza di libertà
- dalla tutela nel rapporto alla tutela nel mercato (tutele per la disoccupazione, accesso all'occupazione, strumenti per la riqualificazione professionale)
- dalla funzione protettiva del lavoratore alla funzione di diritto della produzione e del mercato: istanze di flessibilità (in entrata, nella gestione del rapporto e in uscita), più liberismo); quale l'equilibrio tra flessibilità e tutela?
- il mutamento di azione del sindacato: dalla tutela professionale allo scambio politico (concertazione, dialogo sociale)
- i nuovi deboli (giovani, disabili, disoccupati)
- globalizzazione: interazione sistematica fra le varie economie; i diritti nazionali (nati per sottrarre il lavoro alla concorrenza) sono in concorrenza fra loro (delocalizzazione, dumping sociale); il rifiuto dei diritti sociali da parte dei paesi emergenti
5. Partizioni
- dimensione individuale (il contratto), legge: è il diritto del rapporto di lavoro
- dimensione collettiva: è il diritto sindacale
- rilevanza diretta di interessi pubblici: è la previdenza sociale e il c.d. diritto amministrativo del lavoro
Appunti su: |
|
Appunti Ricerche | |
Tesine Amministratori | |