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IMPRESE PUBBLICHE E NAZIONALIZZAZIONI
Attività economica PUBBLICA: riconoscimento costituzionale: terzo comma art. 41 Costituzione ("attività economica pubblica e privata"). Si svolge su un piano di parità e in regime di concorrenza con quella privata.
Differenza tra imprese private e imprese pubbliche:
queste sono legate maggiormente agli indirizzi di politica economica del Parlamento e del Governo; e, inoltre, devono sviluppare le scelte aziendali nel rispetto delle DIRETTIVE emanate dalle autorità politiche.
L'intervento pubblico nell'economia si manifesta:
Ad OGGI, è più rilevante l'intervento
pubblico nell'economia INDIRETTO. Altro strumento di intervento:
Queste due anime hanno lasciato un segno nell'art. 43 Costituzione. Tuttavia, la funzione primaria dell'art. 43 consiste nell'impedire il fenomeno di concentrazioni in settori economici di particolare rilevanza (Vedi art. 43 es. Codice costituzionale sulle privatizzazioni).
Articolo 43 Le imprese possono essere NAZIONALIZZATE se:
a) vi sia una riserva di legge
b) sia previsto un indennizzo
c) sussista un preminente interesse generale
d) si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio.
La sussistenza di questi requisiti è sindacabile dalla Corte Costituzionale, in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Solo in un caso, il giudice costituzionale si è pronunciato per la illegittimità: quando ha dichiarato la incostituzionalità della legge che obbligava tutti i produttori di riso a cedere integralmente il raccolto all'Ente nazionale risi; ha motivato la sua decisione,precisando che, nella fattispecie, il monopolio pubblico si giustificava soltanto in casi di emergenza bellica, al fine di razionalizzare gli approvvigionamenti.
Il legislatore ha poco usato le possibilità offerte dall'art. 43:
la legge num. 163 del '53 per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi minerali nazionali.
La legge num. 164 del '62, di nazionalizzazione nel settore elettrico e istitutiva dell'ENEL.
La legge num. 103 del '75 per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi: sistema molto cambiato: sentenza costituzionale del '76 aveva limitato il monopolio statale dell'etere, riconoscendo l'ammissibilità di emittenti private in ambito locale.
Legge num. 223 del '90, ha codificato in Italia un sistema MISTO, che si regge, da un lato, sulla RAI (società a totale partecipazione pubblica), dall'altro lato, su concessionari privati, sia in ambito nazionale che locale.
Cooperazione E Partecipazione Dei Lavoratori Alla Gestione Aziendale.
Articolo 45 Costituzione "
sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. Quindi, un "tertium genus" che si affianca alle imprese private e a quelle pubbliche.
L'art.
a) programmaticità: impegna la società e lo Stato a favorire la cooperazione.
b) la precettività: "un vero e proprio diritto alla cooperazione", cioè, un diritto dei cooperatori di essere tutelati e garantiti dalla legge.
c) selettività: sono le cooperative che possiedono i requisiti enunciati dalla Costituzione.
Le cooperative delineate dalla Costituzione: forma di associazionismo economico con i caratteri della mutualità, della socialità e della finalità antispeculativa. Bisogna, però, constatare che l'anima sociale della cooperazione (strumento di difesa e di emancipazione delle classi socialmente e economicamente più deboli) lascia progressivamente il passo a una crescente vocazione imprenditoriale.
Elementi essenziali della COOPERAZIONE.
Innanzitutto, il carattere della mutualità: cioè, la particolare relazione che deve intercorrere tra il socio e la società: ciascun socio è in posizione di PARITA' nella partecipazione della organizzazione (indipendentemente dal numero delle quote possedute); e LIBERTA' DI ACCESSO alla organizzazione a chiunque sia interessato e possieda i requisiti soggettivi).
L'attività delle cooperative non deve perseguire fini di speculazione privata; nel senso che le cooperative devono agire secondo criteri di economicità e tendere alla valorizzazione del proprio capitale; ma è vietato lo scopo di lucro.
In conclusione, anche la materia della cooperazione è coperta da una riserva di legge relativa, nel senso che solo la legge o un atto avente forza di legge, può introdurre sia i benefici e gli incentivi a favore di una cooperativa, sia i necessari controlli.
Con l'art. 46. della Costituzione,
L'art. si propone di modificare la struttura tradizionale delle imprese (art. 41 Costituzione ), immettendovi un maggior tasso di democraticità.
In realtà, si tratta di una mera collaborazione: le esigenze della produzione restano in una posizione di centralità. (in realtà, fallimento dei comitati di gestione). Al posto della collaborazione (nel nome di una democrazia industriale) sono stati, in genere, i contratti di lavoro che hanno introdotto l'obbligo per l'azienda di fornire determinati dati e informazioni. Ovvero, di far precedere da un accordo con le rappresentanze sindacali determinate scelte aziendali
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