La tipologia dei sistemi di sindacato sulla legittimità costituzionale
La prima e fondamentale suddivisione è quella che suole tracciarsi fra
i sindacati aventi natura giurisdizionale, in quanto affidati ad uno o più
giudici in forme processuali, ed i controlli di natura politica, spettanti ad
autorità affatto diverse da quelle giudiziarie.
Più netta è la linea divisoria fra i sistemi accentrati e quelli
diffusi. I primi comportano che il sindacato in questione sia riservato ad un
organo apposito, avente il nome di corte o di tribunale costituzionale. I
secondi trovano il loro prototipo negli Stati Uniti d'America, dove i giudizi
sulla legittimità costituzionale possono considerarsi come una "irradiazione
delle stesse funzioni attribuite alla competenza istituzionale degli organi
giudiziari"; sicché ad ogni giudice spetta far prevalere la costituzione,
disapplicando le leggi ordinarie ritenute illegittime. Così definito, il
divario intercorrente fra i due ordini di sistemi risulta a prima vista
profondissimo. Per contro, la ratio dei sistemi accentrati vien fatta risiedere
nella certezza del diritto, non più esposta ai contrasti delle giurisprudenze
dovute a diversi e molteplici giudici.
Nella letteratura giuridica di lingua tedesca è poi abituale la
contrapposizione fra il sindacato di natura astratta e quello di natura
concreta, secondo che il giudizio prescinda o meno dalle puntuali applicazioni
delle leggi o degli altri atti in discussione. La dottrina italiana distingue,
piuttosto, il sindacato instaurato in via principale o diretta e quello
promosso in via incidentale o indiretta. Nel primo caso la corte può essere
adita da determinati organi o soggetti, dei quali può ben dirsi che essi
propongono un'astratta questione di legittimità. Nel secondo caso a monte del
sindacato di legittimità vi è sempre un giudizio nel quale si tratta di
applicare un certo atto o una certa norma, sicché la questione non può porsi
che in termini concreti. A ciò si collega la distinzione fra i giudizi
instaurabili in via preventiva e quelli destinati a svolgersi in via
successiva. Gli uni assumono ad oggetto una legge od eventualmente un altro
atto non ancora entrato in vigore. Gli altri attengono a leggi o ad altri atti
già vigenti, poco importa se impugnati in via principale od incidentale. Quanto
invece all'efficacia propria delle decisioni concernenti occorre anzitutto
distinguere fra le pronunce produttive di effetti erga omnes e quelle efficaci
soltanto inter partes. Ma le distinzioni più fondamentali concernono le
sentenze che dichiarino l'illegittimità costituzionale dell'atto o della norma
in esame. In alcune ipotesi esse ne accertano l'originaria nullità. In altre
ipotesi, invece, esse producono l'annullamento della norma o dell'atto stesso.
In altre ipotesi ancora, esse danno luogo ad un effetto abrogativo oppure
precludono l'entrata in vigore dell'atto. E di qui discendono le ulteriori
distinzioni intercorrenti fra i sistemi nei quali le dichiarazioni d'illegittimità
costituzionale operano ex tunc, sin dal momento dell'entrata in vigore delle
norme in esame o comunque in modo retroattivo, quelli che circoscrivono la loro
efficacia ex nunc, a partire dalla pronuncia del giudice in questione, e quelli
che addirittura prevedono un'operatività de futuro. Cioè può dirsi che da un
lato stanno i sistemi diffusi, concreti, a sindacato successivo, con decisioni
efficaci inter partes. D'altro lato, si rinvengono invece i sistemi accentrati,
astratti, con decisioni efficaci erga omnes, produttive dell'annullamento o
dell'abrogazione ex nunc dell'atto impugnato.