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IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO
Nell'ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico si sono distinte due fasce di gravità:
a. nella prima fascia rientrano le contravvenzioni, i delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva fino a quattro anni, nonché altri reati puniti con pena superiore, indicati nominativamente: per detti reati è predisposto un rito apposito, caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare: in esso il p.m. esercita l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio;
b. nella seconda fascia, determinata in via residuale, rientrano tutti gli altri reati che appartengono alla cognizione del tribunale in composizione monocratica: per tali reati è predisposto un procedimento che è eguale a quello collegiale e che prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare.
Nel procedimento monocratico con udienza preliminare deve ritenersi che trovino integrale applicazione le norme sul procedimento collegiale.
Sono previste solo due peculiarità.
Di regola, i dichiaranti sono sentiti con esame incrociato; tuttavia, Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori (559.3).
Inoltre, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale (559.2).
Anche con riferimento ai riti semplificati la disciplina è quasi interamente modellata su quella prevista nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale collegiale, solo per il giudizio direttissimo è predisposta una regolamentazione speciale.
Per il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il procedimento per decreto il codice effettua un rinvio alla disciplina predisposta dal libro VI (Procedimenti speciali) con riguardo al tribunale in composizione collegiale.
Nel libro VIII, che disciplina i procedimenti speciali nell'ambito del rito monocratico, non è dato rinvenire alcuna menzione del giudizio immediato, ma tale rito deve ritenersi applicabile nel procedimento monocratico con udienza preliminare, in forza del rinvio alle disposizioni relative al tribunale in composizione collegiale contenuto nel 549.
La disciplina del giudizio direttissimo è questa: in caso di arresto in flagranza, l'imputato deve essere condotto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, direttamente dagli ufficiali od agenti che hanno eseguito l'arresto.
La formulazione dell'imputazione è comunque riservata al p.m.
Se l'arresto non è convalidato, il giudice deve restituire gli atti al p.m., salvo che questi e l'imputato consentano al giudizio direttissimo.
Se l'arresto è convalidato, si deve svolgere il rito direttissimo.
Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può chiedere il rito abbreviato od il patteggiamento; in tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento.
Il procedimento monocratico con citazione diretta è un procedimento che ha una disciplina identica a quella tratteggiata in relazione al rito monocratico predisposto per i reati più gravi.
Vi è una sola differenza: nel rito in oggetto non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare.
Il p.m. esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio.
Non è previsto alcun controllo del giudice sulla fondatezza dell'iniziativa del p.m., il quale emette un decreto di citazione a giudizio e lo fa notificare all'imputato ed alla persona offesa.
Immediatamente dopo la notificazione, il p.m. forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice (del dibattimento) unitamente al decreto.
L'imputato è estromesso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento; viceversa, in quel tipo di procedimento monocratico che si applica per i reati più gravi, il fascicolo è formato nel contraddittorio delle parti in udienza preliminare.
Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, il p.m., a pena di nullità, deve aver fatto notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché, ove l'indagato abbia chiesto di essere interrogato, l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
L'udienza di comparizione ha almeno due funzioni: da un lato, essa costituisce la sede nella quale l'imputato ha la possibilità di scegliere un rito alternativo; da un altro lato, ove comunque si vada al dibattimento, nell'udienza di comparizione le parti svolgono una serie di attività che altrimenti troverebbero la loro sede nell'udienza dibattimentale.
In ogni caso è previsto che le parti, a pena di inammissibilità, debbano depositare 7 giorni prima della data fissata per l'udienza le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Accertata la regolare costituzione delle parti, ha luogo la discussione delle questioni preliminari.
Terminata la discussione, le parti hanno la possibilità di richiedere un rito speciale.
Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice deve procedere ad un tentativo obbligatorio di conciliazione verificando se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (555.3).
Ove non si pervenga ad uno degli epiloghi suddetti, il giudice dichiara aperto il dibattimento: in tal caso le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove (555.4).
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