La libertà di manifestazione del pensiero
Della libertà di pensiero la corte costituzionale ha sempre
sottolineato il carattere fondamentalissimo, in quanto "pietra angolare
dell'ordine democratico". Ed effettivamente è questo un sommo bene. Il regime
della libertà di pensiero per sé considerata è retto interamente dalla premessa
che si tratti di un diritto individuale, "garantito al singolo come tale". Lo
prova la circostanza che la libera manifestazione del proprio pensiero sia
testualmente assicurata a "tutti", stranieri compresi; ed anzi spetti alle
stesse formazioni sociali ed ai gruppi del più vario tipo. Tuttavia tanto i
contenuti quanto i limiti della libertà di pensiero rimangono assai
problematici. Ma che cosa si intende per manifestazione del proprio pensiero?
La prevalentissima dottrina e la giurisprudenza della corte costituzionale non
hanno esitato nel concludere che la libera manifestazione del pensiero
corrisponde alla "Libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti".
Ancora più arduo risulta lo sforzo mirante a separare pensiero ed azione; ma
una tale distinzione è resa comunque necessaria dalla complessa problematica
dei reati di opinione. Con questo fondamento si suole affermare la legittimità
delle norme penali che incrinano l'istigazione a delinquere. Ma la
giurisprudenza costituzionale si è spinta al di là di questo segno. Essa ha
rigettato l'impugnazione della norma che sanziona la pubblica apologia dei
delitti; essa ha più volte contrapposto il diritto di critica al vilipendio; ed
ha tenuto ferme l'incriminazione del "dispregio delle istituzioni" da parte dei
pubblici ufficiali.
Strettamente intrecciata alle questioni riguardanti i contenuti è la
problematica dei limiti gravanti sulla libertà di pensiero; ma anche in tal
senso la carta costituzionale non offre compiute indicazioni. Tutt'altro che
univoco è l'unico riferimento contestuale al buon costume. La giurisprudenza
costituzionale ha oscillato sul punto, ora assumendo che sarebbe in gioco la
"pubblica decenza", ora facendo un generico richiamo alla "morale" senza
ulteriori specificazioni. La carta costituzionale non prevede il limite
dell'ordine pubblico; ma questo silenzio viene assai variamente interpretato.
In dottrina è prevalente l'avviso che non si tratti di un valore
costituzionalmente opponibile. La giurisprudenza costituzionale, viceversa,
suole ricorrere proprio in tal campo ai cosiddetti limiti naturali delle libertà.
L'analisi delle controversie considerate dalla corte fa capire come questa
abbia avuto di mira, quasi sempre, l'ordinamento pubblico nel senso materiale.
Resta pur sempre la necessità di non pregiudicare la libera manifestazione del
pensiero se non per la tutela di beni o valori costituzionali. Ciò spiega lo
sforzo di agganciare alla costituzione determinati valori sul tipo
dell'onorabilità delle persone, evidentemente meritevoli di essere protetti in
questa sede.