La libertà di domicilio; la libertà di comunicazione
La cosiddetta libertà domiciliare è sottoposta al medesimo regime della
libertà personale. Riserva assoluta di legge, riserva di giurisdizione,
necessaria convalida delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri
provvisoriamente disposti dall'autorità di pubblica sicurezza nei luoghi
costituenti il domicilio. Il domicilio, in effetti, è stato inteso dalla carta
costituzionale come "proiezione spaziale della persona" e come ambito nel quale
la riservatezza viene maggiormente e più specificamente tutelata. Ma cosa
s'intende per domicilio? Il domicilio corrisponde all'abitazione. Senonché la
tesi non è generalmente accolta. Si tende a ritenere, infatti, che esista
un'autonoma nozione costituzionale di domicilio, inclusiva di ogni ambito di
cui si disponga "a titolo privato", compresi i luoghi di lavoro. Di qui deriva
il diritto di escludere e di ammettere chiunque voglia introdursi nel domicilio,
senza averne titolo. Fanno eccezione le "leggi speciali" che in vista di
particolari "motivi di sanità e di incolumità pubblica" ovvero di specifici
"fini economici e fiscali" possono consentire accertamenti ed ispezioni, senza
l'osservanza delle garanzie riguardanti la libertà personale. Ma la stessa
corte ha chiarito che il regime delle perquisizioni e dei sequestri, eccedente
la "vigilanza amministrativa", rimane assoggettato alla rigorosa disciplina
degli art. 12 e 14 della costituzione. Libertà e segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono state spesso
collegate dal primo comma dell'art. 21 fino al punto di farne una "sottospecie"
della libertà di manifestazione del pensiero. In primo luogo, corrispondenza e
comunicazione sono qui considerate nella loro materialità, indipendentemente
dai contenuti del pensiero così manifestato. In secondo luogo quelle
considerate dall'art. 15 sono le "comunicazioni interpersonali", rivolte a
destinatari previamente individuati. In terzo luogo, la garanzia dell'art. 15
si estende a coloro che ricevono il messaggio. D'altra parte è dubbio quali
siano gli oggetti della garanzia in esame.
La polizia giudiziaria può solo sequestrare determinati oggetti;
l'autorità giudiziaria ha il potere di autorizzare intercettazioni telefoniche.
Questo a dimostrazione del fatto che per le comunicazioni segrete, la garanzia
di libertà si dimostra più forte.