La libertà di circolazione e soggiorno; la libertà di espatrio; il
diritto di asilo
Quanto alla circolazione e al soggiorno dei cittadini, l'art. 16 non fa
riferimento alle garanzie della libertà personale. Il riesame dei diritti in
questione è invece rimesso alla legge, sia pure sotto forma di riserva
rinforzata. Inoltre, la riserva imposta dall'art. 16 sembra essere di tipo
relativo e non assoluto. Ma la peculiarità di tali previsioni costituzionali
non toglie che esse interferiscano con la disciplina della libertà personale. A
questo si aggiunge che, in tema di circolazione e soggiorno, la condizione
rispettiva dei cittadini e degli stranieri appare fortemente differenziata. Gli
uni sono sempre in grado di spostarsi, di sostare, di fissare il proprio
domicilio, si svolgere attività lavorative in qualunque parte dell'Italia.
Quanto agli stranieri che il loro trattamento sia diverso risulta dallo stesso
testo della costituzione. Fanno eccezione i soli cittadini degli stati membri
dell'unione europea, per i quali vige piena libertà di circolazione e
soggiorno, nonché uno specifico "diritto di stabilimento". A carico dei
cittadini resta soprattutto il vago limite della sicurezza, che la corte
costituzionale ha inteso come sinonimo di ordine pubblico. Ma in questi stessi
termini è solamente l'ordine pubblico materiale, riferito all'incolumità delle
persone e delle cose ovvero alla pacifica convivenza.
Nel secondo comma dell'art. 16 si aggiunge che "ogni cittadino è libero
di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi
di legge". Da un lato, però, la libertà di rimpatrio p incondizionata, fino a
quando perduri il rapporto di cittadinanza. D'altro lato, la libertà di
espatrio è invece subordinata al rispetto degli obblighi specificamente
stabiliti. Ma gli obblighi in questione debbono disporre di un qualche fondamento
costituzionale. Si tratta cioè di tre generi di obblighi: quelli familiari, con
particolare riferimento alla potestà genitoriale e al connesso "assenso
dell'altro genitore"; quelli di giustizia, in vista di taluni procedimenti
penali e quelli militari, soprattutto per quanto concerne il servizio di leva.
Conclusioni analoghe si impongono per quanto riguarda la libertà di
emigrazione. Anche in questo caso si deve ragionare di un diritto fondamentale.
Ma gli obblighi di quest'ultimo tipo si risolvono in altrettanti oneri, poiché
dalla loro osservanza può dipendere l'assistenza fornita dallo stato agli
emigranti. Per contro l'ingresso degli stranieri extra-comunitari nel
territorio dello stato non forma oggetto di situazioni costituzionalmente
rilevanti, fatta eccezione per il diritto d'asilo.