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La compravendita
La compravendita (nel codice civile è detta vendita) è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Le parti che redigono il contratto sono intese come centro d'interesse; e sono:
- la parte VENDITRICE,
- la parte ACQUIRENTE.
La consegna e il pagamento non sono requisiti necessari per la produzione degli effetti traslativi poiché la vendita è un contratto consensuale ad effetti reali.
E' un contratto istantaneo in altre parole la prestazione si esaurisce in un istante.
E' sinallagmatico (ad effetti reciproci), oneroso e commutativo.
Gli elementi del contratto:
ACCORDO: si perfeziona solo al momento dell'accettazione dell'altra parte. Il rischio contrattuale consiste nel sopportare il danno, in caso di perimento o deterioramento fortuito della cosa. Il compratore non può essere risarcito pero' in caso d'avvenuta consegna. L'accordo può anche avvenire in casi eccezionali in forme diverse come per il self-service o i distributori automatici.
CAUSA: la causa è la funzione economica - sociale, vale a dire lo scambio di un diritto dietro un corrispettivo (prezzo) in denaro.
FORMA: la forma è libera ma può' manifestarsi oralmente, per iscritto o per comportamenti concludenti. Per ciascun caso il contratto è valido e si presenta in forma solenne.
OGGETTO: gli oggetti sono due:
-diritto trasferito: è abbastanza vario; diritto di proprietà di un bene, crediti, beni, azioni, titoli di credito.
I beni immobili seguono due diversi criteri di determinazione
_vendita a misura: viene indicato per l'esatta estensione del bene;
_vendita a corpo: il prezzo è indicato nel complesso ma non in base alla misura.
-il prezzo: è la somma che il compratore da al venditore in cambio del diritto acquistato e caratterizza la vendita.
Viene stabilito dalle parti attraverso tre diversi criteri di valutazione:
- prezzo del venditore (stabilito da egli stesso)
- prezzo corrente (stabilito da una perizia)
giusto prezzo (stabilito da un terzo detto arbitratore)
Non sempre la vendita ha effetti traslativi, quando il trasferimento differito non si verifica al perfezionamento del contratto ma differito successivamente si ha la vendita ah effetti reali differiti che si sviluppa in diversi casi.
-VENDITA DI COSE FUTURE
l'oggetto di questo tipo di vendita attualmente non esiste. Se non viene ad esistenza la vendita è nulla a meno che non sia stipulato un contratto aleatorio (o vendita di speranza) che consiste nell'assumersi il rischio che la cosa non venga ad esistenza o che il suo valore sia maggiore del corrispettivo pur pagando il prezzo deciso.
-VENDITA ALTERNATIVA
la vendita di due cose o più in alternativa in caso di perimento o di scelta dell'altra cosa. La scelta spetta al venditore ma in alcuni casi anche il compratore o un terzo.
-VENDITA DI UNA COSA GENERICA
è la vendita che ha per oggetto solo il genere della cosa non indicata specificatamente. La cosa generica diventa specifica in caso di individuazione ed avviene col passaggio di proprietà e del rischio contrattuale tramite accordo delle parti.
-VENDITA DI COSA ALTRUI
nel caso in cui il venditore non ha la proprietà del bene che vende ha comunque l'obbligo di far acquistare la proprietà al compratore, questo avviene in due modi:
@ acquistando il bene dal terzo
@ procurando il trasferimento all'acquirente senza divenirne titolare
-VENDITA RATEALE CON RISERVA DI PROPRIETA'
se il pagamento del prezzo ratealmente il compratore ha solo il diritto di godimento del bene, ne acquista la proprietà al pagamento dell'ultima rata.
Il rischio contrattuale in questo caso è che se la cosa perisce prima dal pagamento dell'ultima rata è tenuto ugualmente a pagare le rate residue.
La legge pero' tutela il compratore con la risoluzione per inadempimento:
>non è valida la clausola che prevede la risoluzione del contratto per il mancato pagamento di una rata di valore inferiore all'ottava parte del prezzo complessivo;
>se la risoluzione è da parte del compratore il venditore deve restituire l'intero valore delle rate sottraendone una parte per la parte che il bene è stato utilizzato.
DEL VENDITORE:
- consegnare la cosa al compratore(non necessaria per l'effetto traslativo)
- far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto di proprietà
- garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa
DEL COMPRATORE:
- il pagamento del prezzo
al pagamento degli interessi al venditore per la mancanza momentanea del bene (solo se previsto nel contratto)
al pagamento delle spese (se viene stabilito)
Le garanzie a tutela del compratore sono tre: per evizione, per vizi occulti e per mancata qualità promessa.
per EVIZIONE (totale o parziale)
quando il compratore è privato parzialmente o totalmente del diritto sul bene
acquistato l'accertamento del diritto di un terzo sul bene.
La tutela del compratore dall'evizione si differenzia in due categorie:
totale: con la risoluzione del contratto e la restituzione totale del prezzo
anche in caso di deterioramento o perimento e al pagamento delle spese di
contratto e processuali e al risarcimento per la mancanza del bene.
parziale: con la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. In alcuni
casi si applica l'evizione totale.
La legge pone comunque dei limiti alla garanzia.
per VIZI OCCULTI (non conosciuti all'inizio)
il venditore deve garantire che la cosa non presenti vizi che la rendono idonea all'uso o ne diminuiscano il valore. I vizi devono pero' essere occulti al compratore ne visibilmente riconoscibili.
Il compratore può esercitare due azioni:
redibitoria: con risoluzione del contratto e restituzione del prezzo e delle spese
estimatoria: con riduzione o rimborso parziale del prezzo.
Si può comunque chiedere il risarcimento dei danni subiti a meno che il venditore non provi di ignorare i vizi di quella cosa.
per MANCANZA DELLE QUALITA' PROMESSE O ESSENZIALI
1.per mancanza di qualità: quando il difetto della cosa eccede i limiti della
tolleranza stabiliti quindi avviene la risoluzione del contratto per
inadempimento con decadenza di prescrizione.
2.VENDITA ALIUD PRO ALIO: quando la cosa venduta diversa da quella
pattuita quindi il compratore fa esperire ordinariamente con risoluzione per
inadempimento senza decadenza.
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