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DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE
A1 -
La consuetudine è costituita dal comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell' obbligatorietà del comportamento stesso. CONCEZIONE DUALISTICA, fortemente criticata da teorie che si basano troppo sulla logica e poco sulla prassi internazionale. 2 gli elementi dunque:
1. OPINIO IURIS
SIVE NECESSITATIS (la convinzione della sua obbligatorietà): secondo alcuni
ammettendo questo elemento, si ammetterebbe che la consuetudine nasca da
errore, ma in verità il comportamento può anche non essere tanto sentito come
giuridicamente quanto socialmente dovuto. L'opinio iuris, per ricavare una
norma consuetudinaria dalla prassi internazionale si rifà ai trattati (alla
prassi convenzionale).
2. DIUTURNITAS (ovvero il ripetersi del comportamento, la prassi): problema del
tempo di formazione. Esso può essere tanto più breve quanto più diffuso è un
certo contegno fra gli Stati, ma è un fattore ineliminabile in quanto una
consuetudine istantanea è una contraddizione.
Quali ORGANI
DELLO STATO concorrono nella formazione della consuetudine? Tutti e tutti gli
atti da essi emanati, sia esterni che interni (es. per certe norme
consuetudinarie è la giurisprudenza interna a giocare un ruolo decisivo).
La consuetudine si impone a tutti gli stati, ma anche ai nuovi Stati sorti dal
processo di decolonizzazione? Questi hanno preteso di seguire solo quelle
preesistenti accettate. E' possibile? Se a contestare è un singolo (persistent
objector) è da considerare irrilevante; non può essere ignorata una
contestazione ferma e ripetuta proveniente da un gruppo di Stati. Prima però
l'interprete dovrà cercare un minimo comune denominatore nell' atteggiamento
degli Stati.
Oltre alle norme consuetudinarie GENERALI, vi possono essere delle norme
consuetudinarie PARTICOLARI, cioè vincolanti una ristretta cerchia di Stati?
Si, e possono addirittura abrogare i patti fra loro intercorsi. Suscita
perplessità solo se la si riferisce alle organizzazioni internazionali che
comprendono un organo destinato a vegliare sul rispetto del trattato istitutivo
(es. CE).
Le norme consuetudinarie generali sono suscettibili di APPLICAZIONE ANALOGICA,
ma solo con riguardo a fattispecie nuove.
A2 - I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI
L'Art. 38 Statuto ICJ li annovera tra le fonti. Sarebbero utilizzabili la dove manchino norme patrizie applicabili ad un caso concreto, costituendo dunque una sorta di analogia iuris. Polemiche: da chi nega addirittura che abbiano il valore di norme giuridiche internazionali, a chi li pone invece al primo grado della gerarchia delle fonti. Conforti: i requisiti che debbono sussistere sono quei due che abbiamo visto per la consuetudine, ed infatti i principi generali non sarebbero altro che una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali. In questo modo finiscono col perdere la loro caratteristica di colmare soltanto le lacune della consuetudine, ma il loro rapporto con le norme consuetudinarie diviene un rapporto fra norme di pari grado. Questo porta alla conseguenza che la ricostruzione di un principio generale può consentire al giudice interno di farne applicazione anche quando il principio medesimo non si trova nell'ordinamento statale, sempre che l'ordinamento interno imponga l'osservanza del diritto internazionale.
A3 - ALTRE PRESUNTE NORME GENERALI NON SCRITTE
Una parte della
dottrina pone al di sopra delle norme consuetudinarie una serie di principi
costituzionali connaturati con la comunità internazionale. QUADRI:
'espressione immediata e diretta della volontà del corpo sociale'; i
principi FORMALI sarebbero 'consuetudo est serranda' e 'pacta
sunt serranda' e degraderebbero consuetudine ed accordi a fonti di secondo
grado; i principi SOSTANZIALI potrebbero avere qualsiasi contenuto a seconda
delle forze prevalenti. Più che i primi (pacifici) sono i secondi che rendono
inaccettabile la tesi del QUADRI perché tendente a legittimare anche gli abusi
e perché non rispondente alla prassi odierna nella quale è inconcepibile una
norma generale che non abbia l'adesione della maggior parte degli Stati.
Si discute se sia fonte L'EQUITA', intesa come il comune sentimento del giusto
e dell' ingiusto. A parte quella 'infra' e 'secundum legem'
la risposta è negativa. Da escludere infatti quella 'contra' e
'praeter legem'. L'equità va inquadrata più che altro nel
procedimento di formazione del diritto consuetudinario. Infatti quando una
sentenza interna ricorre a considerazioni di equità essa influisce direttamente
sulla formazione della consuetudine; diversamente per i Tribunali
Internazionali, dove l'influenza è solo indiretta, dato che non si tratta della
prassi degli Stati.
INESISTENZA DI NORME GENERALI SCRITTE:
1 - IL VALORE
DEGLI ACCORDI DI CODIFICAZIONE
Il fenomeno della codificazione data dalla fine del secolo scorso. Fino alla
fine della prima guerra mondiale esso era rappresentato dal diritto
internazionale bellico. Ulteriori tentativi di codificazione generale furono
fatti all' epoca della Società delle nazioni, ma senza successo. Il Trattato
resta oggi l'unico strumento adoperabile.
L'Art. 13 Carta ONU prevede l' Assemblea generale per occuparsi dello
'sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione'. A tal fine è stato costituito
Gli accordi di codificazione vincolano anche gli Stati non contraenti? 1) Non è
il caso di riporre un'illimitata fiducia nell'opera di codificazione della
Commissione e 2) gli Stati stessi cercano di far prevalere le loro convinzioni
e i loro interessi.
FAZIT: Gli accordi di codificazione vanno considerati alla stregua di normali
accordi internazionali che vincolano solo i contraenti. Più rilevante è la
necessità del RICAMBIO delle norme contenute nell'accordo, nel caso di mutata
pratica degli Stati. Nessun dubbio che in questo caso la norma non sia più
applicabile, ma l'interprete deve essere sicuro della prassi da cui intende
estrarre la norma consuetudinaria abrogatrice dimostrando che la nuova
consuetudine si è formata con il concorso degli Stati contraenti e che questi
intendano applicarla.
2 - IL VALORE
DELLE DICHIARAZIONI DI PRINCIPI
Fin dai primi anni di vita l' ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU ha emanato delle Dichiarazioni
(diritti dell'uomo e libertà fondamentali, genocidio, diritti del fanciullo.).
Queste non costituiscono una autonoma fonte di norme internazionali generali e
non vincolano gli Stati membri (se l' Assemblea avesse poteri legislativi
sarebbe in mano ai paesi del terzo mondo). E però vero che, ai fini dello
sviluppo del diritto, esse svolgono un ruolo importante e vengono in rilievo
nella sua formazione in quanto prassi degli Stati. Certe Dichiarazioni hanno
valore di veri e propri accordi, quando non solo enunciano un principio ma in
modo espresso e inequivocabile ne equiparano l'inosservanza alla violazione
della Carta. Questo tipo di Dichiarazioni sono dette IN FORMA SEMPLIFICATA.
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