La finanza regionale
"Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la finanza dello
stato, delle province e dei comuni". In sede dottrinale si suole rispondere che
alle regioni non compete la mera disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti
perché esse siano in grado di svolgere le loro "funzioni normali"; ma vanno
dati autonomi poteri di determinazione delle loro entrate, amministrando e
riscotendo una serie di propri tributi. Al contrario è dominante la tesi per
cui la legislazione locale istitutiva di nuove tasse od imposte sarebbe
soltanto attuativa della legislazione nazionale. Ed anche la giurisprudenza
costituzionale si è saldamente collocata lungo questa linea, rilevando "come
l'autonomia legislativa regionale in materia tributaria. trovi la sua specifica
fonte di disciplina nell'art. 119 Cost". In questi stessi termini occorrerebbe
che le regioni fossero dotate di reali e significativi margini di scelta. In
quell'ordinamento si ragione di quattro specie di tributi "attribuiti" alle
regioni: cioè dell'imposta sulle concessioni statali, della tassa sulle
concessioni regionali, della tassa di circolazione e della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Se a ciò si aggiunge che i proventi
di simili tributi non sono adeguati alle spese che si tratta di sostenere,
s'intende il motivo per cui quella regionale è comunemente detta una finanza
derivata o di trasferimento. Ad aggravare la condizione dell'autonomia
finanziaria regionale concorrono due circostanza ulteriori. In primo luogo,
sullo stesso versante della spesa, varie leggi statali di finanziamento delle
regioni tendono a dettare discipline di principio assai penetranti, tali da
indirizzare la spesa stessa, orientandola verso puntuali obiettivi di interesse
regionale. Ma una tale indicazione non ha ricevuto applicazioni univoche e
costanti; e basta ricordare i macroscopici casi di fondi speciali come quello
"sanitario nazionale" o come quello "per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali". In secondo luogo, giova ricordare che la finanza
regionale non forma più l'oggetto di una disciplina apposita. È accaduto, perciò,
che i flussi del finanziamento statale siano stati quantificati di anno per
anno, attraverso le leggi finanziarie collegate alle leggi di bilancio.