La costituzione dello Stato
Gli storici di istituzioni politiche insegnano che della Costituzione
si è spesso ragionato in una accezione ideale: poiché a questa stregua, si è
cercato di mettere in rilievo determinati presupposti o determinati principi
ispiratori degli ordinamenti giuridici statali, in difetto dei quali la stessa
costituzione sarebbe venuta meno. L'odierna scienza costituzionalistica risulta
pressoché concorde, in effetti, nel ritenere che della costituzione si debba
trattare in una prospettiva realistica, cioè procedendo da un'accezione
giuridico-positiva. Va rilevato inoltre che nello stesso linguaggio giuridico
contemporaneo coesistono due ben distinte nozioni di costituzione dello Stato:
ossia quella formale, mirante alle Costituzioni scritte o alle Carte
costituzionali; e quella materiale, dalla quale prendono le mosse quanti non si
limitano a considerare l'atto normativo od il testo che di Costituzione assume
solo il nome, bensì riflettono sui contenuti necessari e tipici delle
costituzioni di qualunque Stato.
Un'altra cosa certa è che la materia sulla quale vertono gli studi
costituzionalistici non coincide con quella regolata dalla Costituzione,
giacché malgrado la molteplicità dei suoi soggetti e dei suoi contenuti
normativi, non considera direttamente una serie di tematiche aventi un
fondamentale rilievo costituzionalistico.
Inoltre le Costituzioni si dividono in brevi e lunghe. Le Costituzioni
brevi, assai più attente alla problematica dell'organizzazione costituzionale
dello Stato che al complessivo modo di essere dell'ordinamento giuridico
statale: rispetto al quale esse non detenevano neppure una posizione di formale
superiorità, dal momento che il più delle volte si trattava di Costituzioni
flessibili, parificate alle altre leggi dello Stato, cioè validamente
modificabili e derogabili dal legislatore ordinario. Poi ci sono le Costituzioni
lunghe, peculiari di quella tendenza più recente che si è sviluppata a partire
dalla conclusione della prima guerra mondiale. Si parla anche di Costituzioni
rigide, che sono quelle condizionanti la legislazione ordinaria nel quadro
delle fonti di produzione del diritto.