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INTRODUZIONE - DIRITO DEL LAVORO
1. CARATTERI GENERALI
L'importanza del diritto del lavoro
- strumento di regolazione dei processi produttivi (mercato del lavoro)
- fattore di equilibrio nei rapporti sociali
- punto di confronto fra ideologie
Identificazione della materia
- Il diritto del lavoro si identifica non in base alla natura delle norme (che sono eterogenee, di diritto privato e di diritto pubblico), ma in base all'oggetto: l'attività di lavoro dell'uomo diretta ad un risultato produttivo e dedotta in un contratto.
- Rileva perciò:
la implicazione della persona (non solo l'"avere", ma prima di tutto l'"essere" nel rapporto contrattuale): da ciò la necessità di particolare tutela
in un'organizzazione diretta da altri (alienità dei mezzi e del risultato produttivo)
- Dunque, il diritto del lavoro nasce e si sviluppa come strumento di tutela del lavoratore subordinato, come soggetto debole nel rapporto: in ciò sta la specialità del diritto del lavoro (tutela selezionata). Resta fuori il lavoro autonomo (organizzazione e risultato produttivo sono del lavoratore) e il lavoro prestato in base a rapporti associativi (comunanza di scopo)
- Il diritto del contraente debole è pensato per un certo tipo "sociale" di lavoratore; in tempi più recenti si verifica talora uno scarto fra la normativa di tutela e la situazione concreta da tutelare: da un lato, lavoratore subordinato non necessariamente debole (es. dirigente); d'altro lato, possibile debolezza al di fuori del lavoro subordinato (es. collaboratori coordinati e continuativi; soci lavoratori di cooperativa)
- Dal principio di corrispondenza fattispecie/effetti (se c'è lavoro subordinato c'è tutta la tutela) alla esigenza contrapposta di modulare gli effetti e le tutele
- Più in generale: una attività lavorativa può essere svolta sulla base di diversi titoli giuridici (contratto subordinato, parasubordinato, autonomo, associato; rapporto familiare, di cortesia, di volontariato), con varietà delle forme di tutela
3. Gli strumenti tradizionali di tutela
- Squilibrio fra domanda e offerta di lavoro; debolezza economica e contrattuale del lavoratore; "ingiustizia" dei comuni principi dell'autonomia privata (caratterizzata dall'eguaglianza fra i contraenti); la posizione dello stato liberale (no a strumenti di "disturbo" delle regole del mercato, come l'associazionismo e lo sciopero; dapprima divieti penali, poi mitigati). I correttivi stanno nella introduzione di limiti all'autonomia privata quanto al contenuto del rapporto:
a) norma inderogabile di legge (ad es., si fissa un limite alla durata della prestazione di lavoro; tutela delle donne e dei fanciulli) con effetto sostitutivo: la clausola contrattuale difforme è sostituita automaticamente e sono invalidi gli atti dispositivi (il lavoratore come un incapace); nelle origini, alla base stanno esigenze di tutela anche dell'ordine pubblico (es. assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro)
b) norma collettiva (nelle origini: il concordato di tariffa, per evitare la concorrenza fra lavoratori); anch'essa dovrebbe essere inderogabile con effetto sostitutivo (ma ci sono problemi, perché questi non sono caratteri dell'autonomia privata, ma della legge)
c) il rilievo degli strumenti di autotutela (sciopero)
- Il progressivo ampliamento della tutela: i principi costituzionali (poi il culmine con lo statuto dei lavoratori del 1970); rigidità del mercato del lavoro; si accentua la tutela nel rapporto
4. Nuove prospettive
- Cambiano:
- lo scenario socio-economico: rivoluzione tecnologica, terziarizzazione
- i soggetti (non più solo l'operaio di fabbrica; dispersione, diverse professionalità; il lavoratore/consumatore/utente)
- la qualità e gli attori del conflitto (lo sciopero contro gli utenti, nei servizi pubblici)
- il livello degli interessi coinvolti: da quelli individuali e collettivi a quelli più generali: dalla dimensione microeconomica a quella macroeconomica (art. 41 Cost.: il "valore" dell'iniziativa economica; efficienza e produttività)
- dall'interesse pubblico a tutelare sempre e comunque il lavoro subordinato all'interesse alla razionalizzazione della tutela (contenimento, redistribuzione)
- dalla tutela nel rapporto alla tutela nel mercato;
- dalla funzione protettiva del lavoratore alla funzione di diritto della produzione e del mercato (più flessibilità, più liberismo); quale l'equilibrio tra flessibilità e tutela?
- il mutamento di azione del sindacato: dalla tutela professionale allo scambio politico (concertazione, dialogo sociale)
- i nuovi deboli (giovani, disabili, disoccupati)
- globalizzazione: interazione sistematica fra le varie economie; i diritti nazionali (nati per sottrarre il lavoro alla concorrenza) sono in concorrenza fra loro (delocalizzazione, dumping sociale)
5. Partizioni
- dimensione individuale (il contratto), legge: è il diritto del rapporto di lavoro
- dimensione collettiva: è il diritto sindacale
- rilevanza diretta di interessi pubblici: è la previdenza sociale
2. LE FONTI
1. Fonti sovranazionali
a) Fonti internazionali:
- i trattati (producono effetti dopo la legge di ratifica); es., la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ONU del 1948
- l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro): organismo operante in sede ONU con obiettivo la promozione delle condizioni di lavoro (difficoltà di armonizzazione fra i vari paesi membri).
L'organo
legislativo dell'OIL (
b) Fonti comunitarie
- fonti primarie: Trattato di Roma, di Mastricht (Accordo sulle politiche sociali), di Amsterdam, di Lisbona sulla Costituzione europea (in corso di ratifica).
- fonti derivate:
- regolamenti (direttamente applicabili)
- direttive: vincolano gli stati membri quanto allo scopo, lasciando libertà nella scelta dei mezzi (attuazione della direttiva con provvedimento legislativo interno); talora sono immediatamente efficaci se sufficientemente precise quanto all'oggetto e ai soggetti obbligati (direttive self executing), ma in tal caso l'efficacia è solo verticale (cioè nei confronti degli stati) e non orizzontale (cioè nei rapporti fra privati); inadempimento degli stati (mancata attuazione nel termine prescritto) e rimedi (interpretazione comunitariamente orientata e risarcimento del danno)
- il primato del diritto comunitario
- le finalità originarie delle norme comunitarie e i contenuti "lavoristici": libertà di circolazione dei lavoratori (art. 39 TE); la finalità è economica, di garantire le libertà economiche (circolazione di merci, capitali, persone) e di evitare distorsioni nella concorrenza (dumping sociale);
- poi, si afferma la politica sociale europea (art. 136 TE); tutela del lavoratore in quanto persona (promozione dell'occupazione, tutela della sicurezza del lavoro; diritti di informazione; parità fra uomo e donna; tutela del lavoratore in situazioni di crisi dell'impresa e di insolvenza): art. 137
- dalle direttive "regolative" agli obiettivi di armonizzazione, alle direttive di soft law: si indicano orientamenti, obiettivi generali (MAC, cioè metodo aperto di coordinamento; Libro verde)
- le materie escluse dalla competenza comunitaria (es. sciopero e serrata, diritto di associazione, retribuzione: art. 137 5°c.
2. Fonti interne
a)
b) Leggi statali ordinarie e atti con valore di legge (decreti legge e decreti legislativi: uso e abuso); il fenomeno della legge "contrattata" (si acquisisce preventivamente il consenso delle parti sociali); i regolamenti
c) Leggi regionali e nuovo art. 117 Cost. (prima la competenza era solo per la formazione professionale e i servizi per l'impiego). Ora:
- competenza esclusiva dello Stato per "ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni (2°c., lettere l e m)
- competenza concorrente per "tutela e sicurezza del lavoro" (3°c.); la formula è ambigua (tutela del lavoro può essere espressione onnicomprensiva); meglio intendere, sia pure con una forzatura, tutela della sicurezza sul lavoro (dunque: salute e sicurezza, ma anche tutela sul mercato, strumenti per l'entrata e l'uscita "morbida", diritto amministrativo del lavoro)
d) Usi normativi (reiterazione, opinio iuris): art. 2078 c.c. (gli usi rilevano in mancanza di fonti legislative) prevalenza degli usi più favorevoli al lavoratore sulle norme solo dispositive); vari richiami (ferie, periodo di comporto, preavviso di recesso ecc.).
Altra cosa sono gli usi aziendali: condotta generale e costante tenuta dal datore di lavoro nella gestione di certi profili dei rapporti; rilevano ex art. 1340 c.c. (clausole d'uso che si intendono inserite nel contratto individuale, salva diversa volontà); problema del rapporto fra gli usi aziendali e i contratti collettivi (questi possono modificare in pejus i primi?)
e) Equità: la giustizia del caso concreto, che rileva solo se mancano le altre fonti
f) Le fonti improprie:
- i contratti collettivi (che sono atti di autonomia, ma con caratteristiche di eteronomia): rinvio
- la giurisprudenza: pur in un sistema di diritto scritto, rilievo della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione (che ora decide anche della violazione del contratto collettivo); rilevanza solo pratica del precedente.
I rapporti tra fonti
- gerarchia
- inderogabilità di una fonte da parte di un'altra
- la norma minima
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