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INTRODUZIONE AL DIRITTO PRIVATO
LA FUNZIONE DEL DIRITTO IN GENERALE. I PROFILI TIPICI DEL DIRITTO PRIVATO
Bisogna stabilire il ruolo del diritto privato nell'ordinamento giuridico. Il diritto guarda alle relazioni interindividuali nelle loro manifestazioni esteriori, non in quelle interiori. Il diritto valuta un fatto, un comportamento, e ne predispone determinate sanzioni se vengono trasgrediti precetti legali. Il diritto è valido per un determinato ordinamento, cui è relativo, perché ci sono più ordinamenti giuridici. Diritto e giustizia non sono sinonimi. Esistono più ordinamenti giuridici, ciascuno con propri principi ispiratori. La funzione del diritto è stabilire le regole nei rapporti sociali per garantire l'equilibrio. Per Kant è il diritto che dà l'arbitrio minimo a ognuno per coesistere con quello degli altri. Le regole che pone il diritto per gli interessi degli individui sono sia patrimoniali che personali. Nel diritto privato lo Stato è in posizione di parità nei confronti dei cittadini, uguali tra loro. Nel diritto pubblico lo Stato impone il suo potere sovrano. Lo Stato può talvolta agire come soggetto di diritto privato es. mercato, ma si troverà alla pari con tutti gli altri soggetti. Il diritto privato è generale, senza qualifiche specificanti. Ma nella realtà moderna privato e pubblico te4ndono a sconfinare l'uno verso l'altro. L'art.3 della costituzione dice che: "Lo Stato cerca di eliminare gli ostacoli che impediscono l'eguaglianza di fatto, politica, economica e sociale. In economia vige il principio della libera concorrenza, che il diritto tutela come "trasparenza", e i soggetti possono fare scelte senza essere influenzati; però in concorrenza economica esistono anche qui regole di mercato. Il diritto nasce anche dalla consuetudine. Il diritto deve essere stabile e certo, per non essere inefficiente, anche se la realtà sociale. Il legislatore deve adeguare le formule giuridiche all'evoluzioni culturali, economiche e sociali. Ogni legge è superata dai progressi della vita, e più veloce cambiano la scienza, l'economia e la società, più brevi sono le norme giuridiche. Bisogna che il diritto si adegui a queste evoluzioni senza però perdere i caratteri di certezza e stabilità. Ci sono fattori nuovi oggi (es. fecondazione artificiale) che prima non trovavano giurisdizione, ma il giudice, anche per questi casi deve fare giustizia o per analogia ma non per equità. Il giudice applica le norme esistenti adattate alle nuove manifestazioni della vita. Il giudice prende in considerazione sia i modelli storici che quelli attuali. Il fine di tutto questo è che il vecchio e il nuovo vadano d'accordo. I caratteri classici del diritto privato, es. soggetto di diritto, persona giuridica, proprietà, contratto, responsabilità, impresa non sono immutabili nella loro struttura. Adeguare il diritto privato, vuole dire in concreto interpretarlo. Interpretare la norma vuole dire non solo dal punto di vista letterale, ma guardare alle circostanze di quel momento. Certo il giudice non può ignorare il diritto positivo, cioè le regole scritte, può solo attenuarlo.
IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA E I SUOI LIMITI. L'AUTONOMIA CONTRATTUALE
AUTONOMIA: potere dei soggetti di soddisfare i propri interessi. E'un'autonomia però sempre nel rispetto del lecito e degli altri soggetti, perché l'autonomia che cerca il dialogo collo Stato è tutelata, quella assoluta no. Quindi l'autonomia dei privati deve sottostare alle regole dello Stato, se no non è tutelata e non si può far valere verso i terzi. Lo Stato non crea i rapporti ma pone le condizioni di rilevanza. Per ottenere l'autonomia bisogna sceglier i fini e i mezzi:
- fini: devono essere leciti in quel contesto sociale. Esempi di contratto lecito: eredità dei beni. Esempi di contratto illecito: pagamento di organi, pagare un giornalista, patto successorio (quest'ultimo ammesso in altri sistemi es. Svizzera).
- mezzi: costituiscono i limiti esterni; es. in Italia non è ammesso il patto successorio: c'è l'eredità ma si ha tramite testamento e non contratto.
I limiti interni dell'autonomia sono invece il modo in cui il privato deve agire per ottenere una tutela; es. per vendere una casa ci vuole l'atto scritto, quindi non si guarda la liceità ma una modalità, questo è un limite interno. Dunque l'autonomia è condizionata nei fini e nei mezzi. Le tecniche dell'autonomia devono essere comunicate agli altri. L'autonomia non è quindi illimitata. L'autonomia rientra nei limiti dei mezzi e dei fini.ESEMPIO ART.1322cc: i contratti dei privati possono essere:
- tipici, cioè rispettanti i limiti imposti dalla legge.
- atipici, cioè non disciplinati dalla legge, ma solo per interessi meritevoli. Quindi da una parte la legge individua quei contratti "nominati", consolidati nel paese, "formalizzati" dal legislatore; ma prevede contratti atipici che non erano stati disciplinati dalla legge perché a quel tempo non "avvertiti". Il principio di autonomia "assorbe" l'evoluzione della realtà. L'art.1322cc. ammette che le norme sono superate da esigenze storiche, e ammette e vuole evitare che diventino mere enunciazioni, perché applicare un principio garantisce certezza ma anche inadeguatezza. Cosa accadrebbe se si usassero solo gli schemi del Codice civile? La paralisi. Ecco perché ci vogliono le innovazioni. L'"atipico" è lo strumento di raccordo tra il vecchio e il nuovo, il "tipico" è il modello, e l'atipico sarà il tipico del domani. Nel diritto penale,invece vige la tipicità per cui ogni cittadino sa di prima quali comportamenti sono vietati e quali no. Se tutti osservano il diritto, questo non è necessario, ma se nessuno l'osservano il diritto, questo non è necessario, ma se nessuno l'osserva questo declina. Il diritto deve dunque essere parzialmente osservato. L'autonomia che garantisce lo Stato è inserita nel contesto in cui essa opera, comunque quando l'Art.1322 parla di interessi meritevoli non intende solo quelli dell'epoca: poiché "vecchio" e "nuovo" devono coesistere, è necessario però che le novità introdotte siano sottoposte a un vaglio prima di essere introdotte a un vaglio prima di essere introdotte nel diritto. La certezza del diritto garantisce che i limiti non vengono aggirati. Comunque anche l'atipicità richiede requisiti e oneri da parte dell'ordinamento giuridico. La "meritevolezza" di cui parla l'Art.1322 dipende dal contesto storico nel quale si erige il rapporto: in un contratto, quindi, si valuteranno valori e principi di quell'ordinamento. "Meritevolezza" vuol dire anche rispettare gli artt.41 e 42 della costituzione che tutelano il diritto di iniziativa economica e la proprietà. Il termine "meritevolezza" ha 2 significati:
1 utilità
2 liceità
Anche l'Art.1343 parla di meritevolezza, ma esso vi associa il concetto di buon costume. Altre concezioni guardano alla meritevolezza secondo gli interessi da perseguire. In generale si può dire che hanno più ragione quelli del buon costume, perché la meritevolezza non deve minacciare l'integrità del diritto positivizzato. Spesso poi le illiceità si ritrovano proprio nei contratti tipici, perché strumentalizzati. Esempi di illiceità: art.1500cc. sul patto di riscatto: se il venditore non paga tutto il suo debito, la proprietà del bene passa all'acquirente. Essa è sia non lecita sia non meritevole, perché in contrasto con l'art.2744cc. sui patti commissari, e il debitore è svilito e prevaricato. Diciamo che si guarda prima se la norma è lecita e solo dopo se è utile: ma comunque entrambi i controlli devono essere effettuati. Poi c'è l'art.1933cc. sul debito di gioco: qui non interessa se il gioco sia lecito o meno, perché non è produttivo per la società, quindi è non meritevole, ma ciò non toglie, che al di fuori dell'ordinamento statuale, il debito sia da pagare (art.2034c.c. sull' "obbligazione naturale"). I contratti tipici hanno una propria disciplina legale, per quelli atipici si guarda le norme generali, o per analogia. Solo in campi particolari bisogna usare per forza la tipicità; es. art.2249 sulla società. Un esempio sono i rapporti familiari (per proteggere i più deboli); lo stesso vale per i "diritti reali" che sono un numero chiuso. Infine, sono vietati i patti successori: cioè si può fare il testamento dei propri beni, ma non un contratto, perché poi il testatario non potrebbe modificarlo se non facendone un altro. In altri paesi si fa.
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