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IL REFERENDUM
Il referendum è un istituto di democrazia diretta previsto dagli art. 75, 87, 138 CC che prevedono che qualsiasi legge approvata dal parlamento può essere sottoposta a consultazione popolare. Può essere di tre tipologie:
sulle leggi costituzionali ( art. 138 ): può essere proposto nei confronti di leggi emanate entro 90 gg su richiesta di 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una camera. Esso può avvenire nel solo caso in cui la legge sia stata approvata con la sola maggioranza assoluta. In questo caso la legge è sospesa per tre mesi: trascorsi tre mesi senza che venga intentata alcuna procedura referendaria la legge viene promulgata.
sulle leggi ordinarie ( art. 75 ): per l'abrogazione, totale o parziale, delle leggi o atti aventi forza di legge. Riguarda le leggi già in vigore e richiede un quorum di partecipazione del 50,1% e che la maggioranza assoluta dei votanti si sia espressa x l'abrogazione. La procedura è la seguente:
iniziativa : inizia con la richiesta del referendum fatta da almeno 10 cittadini e con il " quesito " da porre e depositare tutto ciò presso la segreteria della corte di cassazione tra il 1° gennaio ed il 30 settembre; non è possibile nell'anno che precede lo scioglimento delle camere; se vi sono più richieste vengono accorpate; si raccolgono le firme ( escluso se la proposta viene dalle regioni )
deposito delle firme : devono essere 500.000 presso
Accertamento della legittimità delle firme : effettuata da un apposito organo della corte di cassazione ( ufficio centrale per i referendum ). L'ammissibilità del referendum spetta alla corte costituzionale che valuta se la materia del referendum non rientra in quelle specificate nell' art. 75.
Indizione : spetta al PdR ( art.87 ) dopo una delibera del CDM in una domenica tra 15 aprile ed il 15 giugno.
Votazione : in base al quorum previsto
Proclamazione : fatta dall' ufficio centrale per i referendum. Se la votazione è favorevole, il PdR, con proprio atto, abroga la legge.
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