Il quadro e le caratteristiche comune dei giudizi principali
In altri sistemi europei di giustizia costituzionale, l'instaurazione
diretta dei giudizi sulle leggi rappresenta la regola e non già l'eccezione.
Nel nostro ordinamento, infatti, vi è una rigorosa delimitazione dei soggetti
legittimati e dagli atti rispettivamente impugnabili in questa sede. Sulla base
del quarto comma dell'art. 127 Cost., legittimato è il governo della
repubblica, che può impugnare le leggi regionali già rinviate dal governo
stesso e quindi riapprovate dal competente consiglio. D'altro lato, le
impugnative principali spettano anche alle singole regioni, che dispongono
della "azione di legittimità costituzionale davanti alla corte". Inoltre le
leggi regionali sono impugnabili per illegittimità costituzionale da parte di
altre regioni. In tutti questi casi occorre che l'impugnativa sia preceduta da
una deliberazione collegiale dell'organo competente. Costituisce eccezione la
sola Sicilia, il cui statuto speciale affida l'impugnazione delle leggi
regionali al commissario dello stato. Altrove i ricorsi dello stato vengono
bensì proposti in nome del presidente del consiglio dei ministri, ma sulla base
di una previa e conforme delibera del consiglio stesso. Ed è rimasta isolata
una sentenza che in via derogatoria aveva consentito la proposizione del
ricorso da parte del solo presidente del consiglio. Del pari, è incontestato
che i ricorsi del presidente della giunta regionale debbano essere sorretti dal
voto del rispettivo collegio. In entrambe le ipotesi la violazione delle norme
predette comporta pertanto l'inammissibilità del ricorso. Da questi indici
risulta che quelle sottostanti alla proposizione dei vari ricorsi sono
altrettante scelte politiche. In altre parole, vige il principio della
"facoltatività del ricorso", sicché tanto lo stato quanto le regioni non si
trovano affatto nella posizione del giudice a quo. Ma resta inteso che la
politicità delle delibere adottabili dal consiglio dei ministri e dalle giunte
regionali non si estende ai motivi del ricorso stesso: i quali debbono sempre
investire la legittimità delle leggi impugnate. Diversamente dai processi incidentali,
quelli instaurati in via principale vengono comunque concepiti come giudizi di
parti. Alla maniera dei giudizi amministrativi è quindi richiesto che il
ricorso del governo sia notificato al presidente della giunta regionale. Ciò
spiega che nei giudizi in esame la rinuncia al ricorso, se accettata "da tutte
le parti", estingua il processo; la rinunciabilità costituisce la naturale
conseguenza della disponibilità dell'azione.