Caratteristiche generali
Le diverse legis
actiones, pur differenti, avevano alcune
caratteristiche in comune:
- Formalismo
orale e gestuale: la validità delle azioni era
subordinata alla rigida osservanza delle formule verbali e gestuali
prescritte dal rituale. Il rispetto della forma, oltre che necessario, era
anche sufficiente, non essendo rilevante ai fini della sentenza la reale
volontà delle parti.
- Tipicità: le legis actiones
erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale, che
corrispondeva a un dato tipo. Atti che non rientravano in alcun tipo non erano ammissibili e non
potevano avere alcuna efficacia. Ciascuna legis
actio di solito serviva a tutelare più di
una situazione soggettiva.
Il processo per legis actiones
L'iniziativa di ciascuna legis actio era
assunta di regola da chi si affermava titolare della situazione giuridica fatta
valere (attore), nei confronti di chi egli affermava titolare della
situazione soggettiva contrapposta (convenuto). Entrambi dovevano essere liberi, cittadini romani e sui iuris.
Necessaria era la presenza delle parti.
Gli incapaci erano sostituiti dal loro tutor o curator. Nei processi di libertà la persona il cui status era controverso veniva necessariamente sostituita dall'adsertor in libertatem
Il contumace era automaticamente giudicato colpevole.
Fase in iure
Le legis actiones cominciavano con l'in ius
vocatio, l'intimazione a recarsi davanti al magistrato
fatta dall'attore al convenuto. Le XII
tavole obbligavano il vocatus ad
obbedire alla chiamata, e consentivano all'attore l'utilizzo della forza,
propriamente l'imposizione della mano (manus iniectio), per trascinarlo dinnanzi al magistrato.
Davanti al magistrato (o al rex) si svolgeva la fase di cognizione, un
dibattimento formale, seguito poi da una seconda fase dinnanzi all'organo
giudicante.
Alla
fine del dibattimento in iure l'attore e il convenuto facevano la litis contestatio, cioè chiedevano solennemente ai presenti di essere testimoni
di quanto avevano visto e ascoltato.
Fase apud iudicem
La
seconda fase del processo cominciava con una intimazione
(denuntiatio) di una parte all'altra affinché
comparisse di fronte all'organo giudicante.
In
questa sede si faceva un'esposizione sintetica della lite (causae coniectio), dopodiché il processo poteva continuare solo se erano
presenti entrambe le parti. Se era presente una sola parte
si aspettava fino a mezzogiorno, dopodiché il giudice
doveva dare ragione alla parte presente.
Se
erano presenti entrambe le parti si arrivava alla peroratio, in cui esse esponevano verbalmente le
loro ragioni e nello stesso tempo presentavano le prove(causae probatio), costituite soprattutto
da testimoni.
Secondo le XII
tavole il dibattimento non poteva prolungarsi oltre il tramonto del Sole.
Esso
si concludeva con la pronuncia di una sentenza,
che poteva portare alla manus iniectio e in ogni
caso impediva una nuova legis actio.
Gli schemi delle
cinque legis actiones
erano dunque:
- Legis actio
sacramento (o per sacramentum)
- Legis actio per manus iniectionem
- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis actio per condictionem
- Legis actio per pignoris capionem
In diritto
romano con l'espressione Legis actio sacramento si indica uno
schema procedurale di antichissima applicazione che poteva essere utilizzato
per la tutela di qualsivoglia diritto.
L'antico schema
prevedeva una sfida tra due contendenti posti su un piano di parità. Ciascuna
delle parti affermava con parole solenni o la spettanza di una determinata res (e in tal caso si aveva la legis actio sacramento
in rem) ovvero l'una negava e l'altra affermava
l'esistenza di un credito
(e in tal caso si aveva la legis actio sacramento in personam).
Il sacramentum era per l'appunto la solenne sfida, la scommessa, in origine un giuramento con
implicazioni religiose donde il nome sacramentum,
e chi usciva sconfitto al termine della controversia era costretto a pagare la summa
sacramenti per aver giurato il falso.
Il giurista
romano Gaio
ci descrive la legis actio sacramento nel suo stadio evolutivo avanzato,
allorquando questo modo di lege agere aveva già perso la sua implicazione
religiosa. Nelle sue istituzioni
la definisce generalis e periculosa:
La legis actio per manus iniectionem rappresenta uno dei cinque modi di agire
previsti dall'antico schema procedurale delle legis actiones.
Se la legis actio per manus iniectionem rappresenta
solo una delle cinque forme di legis actiones, a loro volta queste rappresentavano solo uno
dei sei tipi di processo privato nell'antica Roma. Infatti
nel corso dell'evoluzione giuridica romana è dato incontrare più tipi di
processo:
- legis actiones
- processo formulare
- le cognitiones extra ordinem dell'età classica
- il processo post classico
- il processo giustinianeo
La manus iniectio in particolare
aveva carattere esecutivo e Gaio ci informa che
con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive
per le quali una legge vi avesse fatto espresso rinvio.
La legis actio per manus iniectionem quindi,
possiamo dire avesse come più comune presupposto una
condanna al pagamento di una somma di denaro. Nell'ambito di tale procedura il
creditore giungeva ad afferrare il debitore, e lo trascinava davanti al
pretore, e ripetendo il gesto pronunciava la solenne dichiarazione della manus iniectio.
Con la locuzione
latina per iudicis arbitrive
postulationem si esprime uno dei 5 modi di lege agere
in uso presso il risalente diritto romano.
A differenza della
legis actio sacramento
che era generalis, alla legis
actio per iudicis arbitrive postulationem poteva farsi ricorso solo in determinati casi previsti dalla legge.
Inoltre essa aveva il vantaggio di pervenire più rapidamente alla fase in iure, e non comportava il sacramentum
e la poena sacramenti che ne conseguiva per chi fosse
sconfitto nella lite.
La legis
actio per condictionem venne introdotta dalla Lex
Silia (III secolo a.C.) per i crediti di somme di danaro (certa pecunia),
ed estesa dalla successiva Lex Calpurnia ai crediti di cosa determinata (certa res)
La procedura era simile a quella della legis actio sacramento
in personam, tanto che lo stesso giurista Gaio
non ne comprende l'utilità. L'attore affermava al convenuto che questi gli era debitore di una data somma di denaro e gli chiedeva di
riconoscere il suo debito; se il convenuto ammetteva, l'attore vinceva la
causa; se invece il convenuto negava, l'attore lo invitava a comparire entro 30
giorni dinanzi al pretore che, in quella sede, avrebbe nominato il giudice. dal canto suo il giudice si sarebbe pronunciato sulla
controversia senza la necessità del sacramentum.
Contro il convenuto giudicato debitore di una somma di denaro, il creditore,
procedeva, se del caso, con legis actio per manus iniectionem.
La legis actio per pignoris capionem è un'azione prevista dal diritto
romano più antico; si tratta, però, d'un'azione
speciale, poiché non è del tutto esecutiva.Essa può essere esperita pure
in assenza del Pretore
e dell'avversario; neppure è necessario l'attendere l'avvento di giorni fasti -
come sarebbe obbligatorio nel caso delle altre legis
actiones, ma codesta particolarità è legata all'assenza del Pretore,
il quale, pertanto, non soggiace alla proibizione di pronunziare i termini do,
dico od addico -, nemmanco ci si deve recare in Tribunale;
per questo, taluni contestano che si tratti, realmente, di una legis actio, ma talaltri, fra cui Gaio,
sindacano che, visto che c'è la presenza dei certa verba,
si tratti di ciò. In virtù di questo, si afferma che si tratta di azione di legge se e solo se vi sono dei certa verba. Il problema è che tale definizione è,
parzialmente, in contrasto con la definizione che lo stesso Gaio dà di tali
istituti, precedentemente - vale a dire che essi
ricalchino o s'ispirino alle parole della Legge. Essendo, comunque,
le parole delle leggi immutabili - poiché incise nel bronzo - si può,
comodamente, asserire che tale definizione è perfettamente accettabile. Ulteriore problema è che Gaio sostenga, prima, che le actiones siano istituite per legge, ma, qui, si nota
come esse possano, pure, nascere dalla consuetudine; inoltre, in questo caso,
l'azione non comprende un rapporto dialogico fra attore e convenuto - va,
comunque, detto che un errore nella pronuncia della formula, invaliderebbe
l'intera azione -, a differenza delle altre azioni, nelle quali, in contumacia
del convenuto, non si può pergiungere alla fase della
litis contestatio.
Estratto da 'https://it.wikipedia.org/wiki/Per_condictionem'