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Le azioni di condanna




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Le azioni di condanna


Non parliamo ora di azione richiesta per la condanna al risarcimento del danno perchè ne parlerà la Dott.ssa Salerni.

Quali sono le tipologie di azioni di condanna?Che cos'è l'azione di condanna? E' un'azione dove mentre nel mero accertamento il giudice accerta soltanto la circostanza,quindi conosce ai fini di accertare una determinata circostanza,nelle azioni di condanna non conosce ai fini soltanto di accertare una situazione ma fa un qualche cosa di piu'.Va a condannare ad un qualcosa,può essere un fare,un dare..insomma c'è un qualcosa di piu'.

Queste azioni di condanna ovviamente si sono avute davanti al g.a. innanzitutto per quanto concerne la giurisdizione esclusiva,ci mancherebbe altro,perchè si verificavano casi,soprattutto per quanto concerne il pubblico impiego,perchè voi sapete che tutti i dipendenti delle P.A. prima ricadevano sotto la giurisdizione del g.a.,quindi ovviamente che differenza c'era,per dirla con le aprole del maestro Giannini,tra la segretaria che aveva il maestro Giannini al Ministero della funzione pubblica negli anni 70 e quella che aveva allo studio privato?Nessuna.La segretaria faceva quella dello studio,la segretaria faceva quella del Ministero.Non c'era nessuna differenza,soltanto che una aveva un datore di lavoro pubblico,l'altra un datore di lavoro privato.

Quindi Giannini,precursore anche in questo,già negli anni 70 era favorevole alla privatizzazione del P.I. sostanzialmente.

E che cosa allora vuol dire questo? Vuol dire che era possibile che quando un dipendente pubblico chiedesse delle somme di danaro perchè aveva lavorato e magari non gli erano state date delle differenze retributive che può capitare perchè magari si sbagliava ad applicare il contratto,magari faceva degli straordinari in piu' che non venivano calcolati oppure ne faceva in meno e gli venivano calcolati di piu'.Quindi poteva esserci una richiesta di condanna dell'amministrazione a pagare determinate somme di danaro.Non c'era un risarcimento del danno vero e proprio in questi casi.Semplicemente il pagamento di una somma di danaro che poteva essere essere rischiesto dinnanzi al giudice amministrativo.Questo l'ha detto la giurisprudenza perchè il g.a. per sua formazione che è diversa rispetto a quella del g.o. in quanto il g.a. nasce come giudice dell'amministrazione,non come giudice delle questioni.Ma originariamente il g.a. non era in realtà nemmeno un vero e proprio giudice,era un qualcosa di interno alla P.A. stessa,era la P.A.che andava a decidere i ricorsi che venivano presentati.

Altre tipologie di azioni di condanna sono quelle del pagamento per le spese processuali:quando io scrivo il ricorso alla fine scrivo 'con condanna al pagamento delle spese processuali' perchè è una domanda autonoma.Se io non chiedo il pagamento delle spese processuali il giudice non me lo può concedere,se dovessi vincere il ricorso ovviamente e se il giudice ritenga e nella quantitò in cui ritenga che siano da pagare le spese processuali.

In questi casi la P.A può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Poi la condanna per quanto concerne l'accesso:io posso chiedere al giudice che condanni la P.A. a farmi vedere i documenti.Il discorso dell'accesso è coessenziale alla natura stessa del procedimento amministrativo.Se abbiamo detto che il procedimento amministrativo deve seguire le regole del diritto privato come norma,quindi vuol dire che è un procedimento quasi paritetico (ci fa pensare quasi ad una pariteticità di posizioni fra amministrazioni e privato e cittadino).Ovviamente l'accesso è necessario per poter in un modo pieno e consapevole.Quindi all'interno del processo il legislatore ha ritenuto opportuno creare un rito speciale soltanto per quanto concerne il diritto d'accesso.In questo caso ci sarà la condanna dell'amministrazione a permettere al privato o a una diversa amministrazione che abbia bisogno di determinate documentazioni di poter accedere.

Ancora la condanna a provvedere:Voi conoscete le ipotesi di silenzio,ci sono ipotesi di silenzio significative e non significative.Quando significa qualcosa ce lo dice la legge,in via generale il silenzio vuol dire SI ( la regola generale del silenzio-assenso che è stata introdotta nella l. 241/90).Però ci sono casi in cui la legge non prevede niente.Che succede se l'amministrazione non adempie al suo obbligo di provvedere?Che cosa significa questo silenzio?Niente,è un silenzio non significativo.Quindi io che cosa posso fare? C'è un rito particolare previsto dall'art.21 bis della legge TAR molto snello,viene deciso in Camera di Consiglio,con sentenze succintamente motivate e appellabili entro 30 gg,e attraverso il quale il giudice può costringere l'amministrazione a emanare un provvedimento.Se non lo emana io posso chiedere al giudice di piu',di indicare la strada.Se non lo emana io posso chiedere al giudice di nominare un commissario ad acta,che vado a nominarlo in luogo dell'amministrazione.

Quindi oltre a queste tipologie di azioni abbiamo le c.d. azioni di piena giurisdizione: azioni particolari,correlate sostanzialmente anche al risarcimento del danno,alla diatriba tra pregiudiziale si e pregiudiziale no cioè se sia necessario  o meno che il g.a. annulli preventivamente l'atto rispetto alla richiesta di risarcimento del danno.

L'art 7 della l. 205/2000 che ha modificato l'art.35 del d.lgs. 80/1998 ha detto che al g.a. sono devolute anche le questioni consequenziali rispetto a quella dell'annullamento dell'atto.Quindi che cosa comporta questo? Comporta che seppure inizialmente abbia adito il g.a. nella giurisdizione generale di legittimità,quindi chiedendo semplicemente l'annullamento dell'atto,possa chiedere anche questioni ulteriori allo stesso g.a. che ovviamente prendono vita soltanto se il ricorso sia accolto,perchè se il ricorso non è accolto non ci possono essere questioni consequenziali,nè patrimoniali,nè di altra natura.Se il ricorso viene rigettato non puo esserci null'altro dopo.

Poi ancora abbiamo le azioni di annullamento: l'azione di annullamento è stata per un secolo l'azione per eccellenza,proponibile dinnanzi al g.a.,l'azione costitutiva dell'atto amministrativo.attraverso la quale il g.a. non soltanto conosce della questione giuridica che gli viene portata alla conoscenza ma fa di piu'perchè quel di piu' che a noi serve va a cassare,va a ripristinare la situazione giuridica che vi era prima dell'emanazione dell'atto.

Per quanto riguarda i mezzi istruttori nelle giurisdizioni,i poteri istruttori del g.a.,ne avete già parlato?A seconda del tipo di giursdizione che vado ad adire ci sarà la possibilià di utilizzare dei mezzi istruttori piuttosto che altri.Ovviamente nella giurisdizione escusiva è dato spazio a tutti quelli che sono i mezzi istruttori previsti dal c.p.c. ad eccezione del giuramento.La P.A. non può giurare.

Quindi questa è l'azione tipica dinnanzi al g.a..In questa tipicità c'è la storia della giustizia amministrativa.Inizialmente c'era solo il Consiglio di Stato,non c'erano i Tribunali Amministrativi Regionali che sono istituiti solo con la l. 1034/1971.Questo che ha comportato che il Consiglio di Stato è stato sempre un pò un giudice di elitè perchè trattava questioni inerenti la P.A. e capite bene,soprattutto nel ventennio fascista,le questioni inerenti la P.A. erano la massima espressione dello Stato.,dove lo Stato,la P.A. veniva quasi deificata.,sto esasperando la cosa ma era cosi'.

Quindi immaginate come il Consiglio di Stato abbia avuto un ruolo fondamentale anche in quel periodo,anche in quel momento.E questa sua peculiarità,questo decidere sulla legittimità e non

sui fatti l'ha portata ad essere molto piu' simile alla Corte di Cassazione rispetto ad un giudice che decida nel merito,che decida anche sui fatti,perchè il Consiglio di Stato non ha mai deciso sui fatti,tranne le ipotesi di giurisdizione esclusiva dove doveva necessariamente,ma anche li',anche nella giurisdizione esclusiva è stato sempre molto restio.Ci sono voluti decenni per portare ad avere ingresso nella giustizia amministrativa di tutti i mezzi istruttori esperibili dinnanzi al g.o.,che oggi sono diventati quasi scontati ma prima non lo erano.Ad es. la possibilità di esperire delle consulenze tecniche di ufficio che è stata introdotta con la 205/2000,immaginate dal 1889 al 2000,sono 111 anni e immaginate quante questioni sono state decise magari su questioni prettamente tecniche dove il giudice che si' è peritus peritorum ma non fino a questo punto,non può mai essere onniscente.Voi quando avete studiato la discrezionalità tecnica e la discrezionalità amministrativa,ovviamente la discrezionalità tecnicac'è stata tutta una diatriba sulla possibilità del giudice di conoscere della discrezionalità tecnica.Quindi spesso si trattava di giudizi che venivano date da queste persone esperte,di scienze esatte,quasi esatte,probabilistiche,dove il giudice non necessariamente ha delle competenze perchè io che non so dipingere,che non mi piace  la pittura,posso vedere il quadro di Picasso e dire che secondo me è bruttissimo mentre magari vedo il quadro fatto da un emerito sconosciuto,mi piace e dico che questo è molto piu bello di quell'altro,però quello è di Picasso.Ovviamente l'esperto d'arte sa riconoscere nel quadro di Picasso il perchè abbia un determinato valore rispetto al quadro che magari uno paga 1000 lire.Capite bene la difficoltà che c'è stata per un secolo su queste questioni.

Adesso passiamo ad analizzare le azioni esecutive.

Che cosa sono?Sono le azioni attraverso le quali si chiede al giudice di fare eseguire un qualcosa.L'esempio è quello dell'art.4 della l.2248/1865 l'allegato E che dice che l'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato,Secondo comma,se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative,le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.Quindi devono conformarsi alla sentenza.L'abbiamo già detto prima:la P.A. quando va a rieditare il potere non può farlo prescindendo totalmente dalla sentenza.Se il giudice ha deciso che bisogna fare in quel modo la sentenza,l'amministrazione è tenuta a fare nel modo in cui ha detto il giudice,non può discostarsi.E che succede se l'amministrazione non fa niente?

Cioè io ho avuto la sentenza,magari mi è stato fatto l'esproprio del mio terreno e si sono già messi nel terreno per iniziare a fare rilevamenti,per scavare un pozzo oppure per costruire una strada.Senza fare ancora nessuna opera.Che cosa posso chiedere al g.a.?Eppure io ho fatto il ricorso al g.a. e il g.a. ha annullato l'atto,ha detto che di là se ne devono andare e questi ancora non se ne vanno.Che cosa può fare il ricorrente? Ha  una possibilità: quella di proporre ricorso per il giudizio di ottemperanza.Che cos'è questo giudizio di ottemperanza?Inizialmente era previsto solotanto per le decisioni dei giudici ordinari,non per le decisioni del g.a. poi è stato esteso anche al g.a..E quindi cosa comporta? che io posso chiedere al giudice di ordinare all'amministrazione di ottemperare alla sentenza.Se l'amministrazione continua a non ottemperare,che cosa posso ancora chiedere al giudice,dando anche un termine,cioè il giudice dice all'amministrazione che deve ottemperare alla sua sentenza entro 30 gg.Ovviamente il termine sarà in relazione a quello che è l'attività che deve essere svolta dalla P.A..Se è un'attività puntuale che si esaurisce in un secondo,il termine sarà piu breve rispetto ad un altro.Normalmente è sempre lo stesso:30,60 gg.Se la P.A. ancora non ottempera cosa posso fare? posso chiedere al giudice di nominare un commissario ad acta al fine di farla ottemperare a tutti i costi.In questo modo ottempera per forza,perchè non ottempera piu' l'amministrazione ma il giudice o meglio un commissario nominato da un giudice che si sostituisce,quindi che diventa P.A.,che decide nel merito la questione,che sotto tutti gli altri profili è stata già decisa dal giudice stesso nella sentenza,nella motivazione della sentenza.L'avete già studiato il giudizio di ottemperanza?Solo degli accenni.Davanti a quale giudice va proposto il giudizio di ottemperanza?Al giudice amministrativo indubbiamente.Ma dipende,ci sono 2 possibilità : o è il TAR o è il Consiglio di Stato.Quando è il TAR?Quando la sentenza definitiva è stata resa dal Tar:cioè il Tar emana la sentenza e l'amministrazione non ricorre al CdS.Posso andare direttamente dal Tar a proporre ricorso per giudizio di ottemperanza.Oppure ancora quando il CdS conferma la decisione del Tar.Anche in questo caso la decisione definitiva chi l'ha resa?l'ha resa il Tar,il CdS ha confermato.Quindi anche in questo caso la decisione finale chi l'ha resa? Cmq il Tar,non il CdS.Certo formalmente l'ha resa cmq il CdS la decisione finale e cmq però dal punto di vista sostanziale chi ha statuito per primo su quella questione è il Tar,il CdS ha confermato semplicemente.Quindi anche in questo caso va proposto davanti al Tar.

Diverso è invece se il CdS vada a riformare la sentenza di primo grado:in questo caso il giudizio di ottemperanza va proposto dinnanzi al CdS.

Queste sono le tipologie di azioni costitutive.Ho dimenticato una cosa:per quanto riguarda le azioni costitutive abbiamo quelle di riforma e di produzione attraverso le quali il g.a. vada a riformare un provvedimento o vada a produrre un provvedimento che non si sia verificato,quindi tra queste rientrano quelle sul silenzio,tutte queste tipologie di azioni.

Infine passiamo all'ultima fase,che in realtà è la prima o meglio precendere alla prima fase del procedimento amministrativo.Sono le azioni cautelari.

Nel processo amministrativo storicamente la misura cautelare era una misura tipica:avevamo semplicemente la possibilità che il g.a. sospendesse gli effetti dell'atto.Però ovviamente a che cosa serve la misura cautelare?Ad assicurare interinalmente gli effetti della sentenza finale.Quindi non hanno una vita propria,da sole servono a ben poco,anche perchè l'amministrazione normalmente,anche se nella Camera di Consiglio in cui si decide sul ricorso cautelare dovesse perdere non gli interessa,l'atto non lo cambia cmq nella stragrande maggioranza del casi,perchè l'amministrazione dice 'vabè poi si pensa al merito'cioè nella decisione che definisce il giudizio con sentenza,poi ovviamenteè quello che interessa all'amministrazione,non la fase antecedente.

Il discorso delle misure cautelari si ricollega anche al discorso che concerne i poteri istruttori,i mezzi istruttori.Abbiamo detto quali erano i mezzi istruttori che aveva il g.a.,erano 3 : SCHIARIMENTI,VERIFICAZIONI E INTEGRAZIONI/PRODUZIONI DOCUMENTALI.

I schiarimenti venivano chiesti allo stesso organo che aveva emanato l'atto,le verificazioni venivano fatte da un organo diverso delle P.A.,la produzione documentale erano cmq documenti xche per la piu' gran parte provenivano dalla P.A che aveva emanato l'atto,c'era cmq questa disparità.

Poi con la riforma costituzionale del giusto processo,con la l.205/2000 si è posto rimedio a questa disparità di trattamento che sostanzialmente c'era visto che l'art 111 Cost pone come principio importante il giusto processo,la parità delle armi,addirittura nel processo penale tra accusa e difesa dove c'è in gioco la libertà delle persone,figuriamoci ri nel processo amministrativo che pure inerisce un altro potere dello Stato,quello esecutivo rispetto a quello giurisdizionale.Però ovviamente non era manco possibile che ci fosse questa enorme disparità di trattamento e perciò con la l.205/2000 è stata introdotta la possibilità per il giudice di nominare un consulente tecnico d'ufficio,come abbiamo detto prima.

Tutto questo che cosa comporta?Già i processi amministrativi sono tanti,diciamo che al Tar Pugli,Bari,Lecce non c'è questa enormità,i ricorsi vengono decisi abbastanza celermente,soprattutto se noi pensiamo alla giustizia ordinaria,dove la durata minima di un ricorso avverso una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada  è circa un anno e mezzo;di fronte al g.a. in Puglia diciamo che i tempi di attesa per la decisione che definisce il giudizio nel grado sono intorno ad un anno di tempo dalla proposizione del ricorso,considerando tutti i termini di notifica..Entro 1 anno sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi si arriva alla decisione finale.Però pensate ai grandi Tar,al Tar Napoli,al Tar Lazio,al Tar Lombardia a Milano dove ha sede la Consob,dove hanno sede tutta una serie di autorità sotto il profilo economico i cui atti devono essere impugnati dinnanzi al g.a. quando ineriscono interessi legittimi.Oppure il Tar del Lazio dove hanno sede tutti gli uffici statali,che è giudice per tutti i ricorsi avverso atti provenienti da amministrazioni a carattere ultraregionale.Quindi ha una mole di lavoro enorme il Tar del Lazio a Roma.Tutto questo comporta che i tempi di attesa se a Bari sono di circa un anno,li' parliamo almeno di un paio di anni e ovviamente parliamo di un paio di anni con l'amministrazione che nel frattempo mi ha espropriato il terreno,me l'ha tolto,s'è messa dentro,ha iniziato a fare i lavori,e io che faccio? sto la ed aspetto.Quanto costa?Ma anche per un profilo di economicità dell'azione amministrativa.Se poi viene riconosciuta l'illegittimità dell'atto,ma all'amministrazione quanto gli costa smantellare tutto e fare un nuovo atto daccapo?vedete che non era un qualcosa che funzionasse tanto bene.Quindi ci sono queste azioni cautelari che possono essere richeste.Come si propone la richiesta cautelare? Può essere richiesta con un atto diverso o con lo stesso atto del ricorso.Normalmente si fa con lo stesso atto del ricorso,.Affidandosi agli stessi motivi del ricorso principale.

Quali sono le condizioni affinchè il giudice possa concederla?Facciamo una breve digressione: Prima della riforma del 2000 si parlava di danno grave e irreparabile.Dopo la 205/2000 si parla invece di 'pregiudizio'grave e irreparabile.Questa è una differenza pesante perchè una cosa è dimostrare un danno,la possibilità di verificarsi un danno grave e irreparabile mentre il pregiudizio è qualcosa di meno di un danno.Quindi è piu' rispondente rispetto all'art.111 Cost. rispetto al danno,alla necessaria verificazione di un danno.E allegando l'art.21 della l.n.1034/1971 introdotto dalla l.205/2000 parla ' Se il ricorrente allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione',quindi chiede l'emanazione di misure cautelari compresa l'ingiunzione a pagare una somma che appare oggi secondo le circostanze dopo la riforma piu' idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.Quindi io devo fare la domanda,devo chiedere a seconda dell'azione che propongo,a seconda di quella che è la sentenza finale.Quindi c'è questa stretta correlazione :sentenza finale che io chiedo-misura cautelare che vado a chiedere.Se chiedo l'annullamento chiederò la sospensione,se chiedo una condanna potrò chiedere anche una provvisionale,quindi il pagamento di quelle somme che magari non siano state contestate dalla P.A..

In tutti questi casi oggi si parla di una misura ' atipica' .Questo in realtà la Corte Cost. ce l'ha già detto nel 1985 con la sentenza n.190/1985.Che cosa dice l'amministrazione?Si era verificata una questione in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. sempre e voi sapete che fra i vari rimedi che sono esperibili in riferimento al processo del lavoro vi è anche quello di poter chiedere un provvedimento urgente,c.d. art 700 c.p.c..Questo è previsto dalla l. del 1970 che fa riferimento ad un'altra legge che a sua volta fa riferimento all'art.700 c.pc..Allora dicevano le parti ma il giudice al quale era stato proposto il ricorso dice ma perchè davanti al Tribunale ordinario era possibile esperire l'art.700 per il lavoratori privati mentre per i lavoratori dipendenti dalle P.A. questo non si può fare?E quindi dice secondo me c'è una possibilità che sia incostituzionale questa norma cioè quella che prevede l' impossibilità di ottenere una diversa misura cautelare che non fosse la sospensione dell'atto.E quindi che cosa dice il giudice? Limitando l'intervento d'urgenza del g.a. alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato non consente a tale giudice di intervenire d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.C'era una disparità di trattamento enorme:perchè un lavoratore può chiedere un provvedimento d'urgenza al giudice e l'altro no? non c'era nessun motivo.E infatti dice che è fondato questo.Sospetto di incostituzionalità è fondato l'art 21 unico comma della l.1034/1971,perchè esige il rispetto del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione.Quindi per una questione anche temporale,non è possibile che io debba aspettare la decisione del merito della causa per poter beneficiare di un qualcosa del quale invece potrei beneficiare immediatamente.E ancora dell'art.700 nella parte motiva che è lecito enucleare la direttiva che le quante volte il diritto assistito dal fumus bonis iuris è minacciato dal pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria,spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti di urgenza che gli appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.C'è stata una rivoluzione nella giustizia amministrativa perchè capite bene,da essere soltanto la sospensiva a dover essere addirittura il giudice a dover verificare da caso a caso.Quindi non è necessario che io chiedessi la sospensione degli effetti dell'atto,potevo chiedere semplicemente che il giudice emanasse un ordinanza che andasse ad assicurare interinalmente gli effetti della sentenza finale perchè il giudice la disponesse a prescindere da una mia richiesta specifica ovviamente l'ordinanza del giudice sarà sempre correlata rispetto a quella che è la richiesta della sentenza nel merito.Certo è che se chiedo l'annullamento non mi andrà a concedere una provvisionale,non so che farmene.E viceversa non mi andrà a sospendere l'atto se io chiedo una somam di denaro.

Per quanto riguarda le misure cautelari addirittura  possibile che quando dall'esecuzione del provvedimento derivino effetti irreversibili,il g.a. può ordinare l'amministrazione a prestare una cauzione (questo lo dice l'8 comma sempre dell'art.21).Quindi vedete a cosa si può arrivare? chela P.A. è costretta a dare una cauzione in danaro anche perchè se,l'esempio che facevamo prima,se io aspetto 2 anni nel frattempo la P.A. inizia a fare i lavoro che faccio?Ovviamente che questo non funziona bene in queste circostanze.chiedo scusa nonè l'amministrazione ma è il privato che deve versare una cauzione perchè nel caso in cui venga rigettato il ricorso nel merito,su quella somma l'amministrazione che si deve fermare,deve fermare i lavori,quindi dovra pagare delle penali a delle ditte affidatarie di determinati lavori.Ovviamente non può rimetterci l'amministrazione in queste circostanze.

Quando non può essere mai fissata una cauzione?quando vengano in gioco interessi essenziali della persona,per esempio il diritto alla salute,il diritto all'integrità dell'ambiente..Quindi altri beni primari di rilievo costituzionale.Quindi l'importanza di questi diritti inviolabili della persona e anche diritti che non hanno carattere individuale soltanto ma anche superindividuale,ad es. il diritto all'integrità dell'ambiente non è un diritto personale è un diritto sia personale ma soprattutto superindividuale.

Ancora,quando viene trattata la richiesta di misura cautelare? Nella prima Camera di Consiglio utile,si deposita il ricorso e nella prima Camera di consiglio utile viene discusso.Questo che cosa comporta?la discussione della misura cautelare,la concessione  della misura cautelare comporta un'automatica accelerazione di tempi del processo perchè deve essere fissata poi l'udienza di merito piu' rapidamente rispetto alle altre ,con prevalenza rispetto alle altre proprio perchè c'è una situazione sospesa,un limbo che non è ancora definitiva.Perchè il giudice quando va a verificare,perchè ovviamente nella misura cautelare va sommariamente a verificare la sussistenza del fumus bonis iuris,non può andare a verificare completamente, non può farlo tranne che in un ipotesi che adesso vedremo,un ipotesi speciale.Quindi è necessario prima possibile andare a definire definitivamente la causa,la vicenda.Ancora è stata introdotta un altra misura cautelare.Normalmente il giudice le misure cautelari,come il g.o.,vengono disposte con ordinanza,non con sentenza perchè la sentenza è il provvedimento che chiude il processo nel grado.Per quanto riguarda il g.a.,abbiamo oggi un ulteriore misura cautelare che può essere concessa.Piu' che un ulteriore è una misura cautelare ancora anticipatoria rispetto alla misura cautelare.Quindi che cosa può fare quando,questo in caso di estrema gravità ed urgenza,non si possa attendere la prima Camera di Consiglio?può chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo oppure al Presidente della sessione a cui sia assegnato il ricorso che decida anche in audita altera parte,anche in assenza di contraddittorio decida su questa misura ' pre-cautelare'.E il Presidente può disporla con decreto,decreto che perderà i suoi effetti nella prima Camera di Consiglio utile,dove sarà sottoposto al collegio,perchè voi sapete che il Tribunale Amministrativo decide con il collegio,non c'è il giudice solo,singolo giudice ma c'è un collegio composto da 3 giudici davanti al Tar.Il 10 comma dell'art.21 ci dice che il g.a. può anche definire il giudizio nel merito in sede di domanda cautelare o facendo un breve rinvio rispetto a quella data quando ritenga che ci siano già tutti gli elementi per decidere,quando ritenga che non sia necessario per la definizione della controversia attendere ulteriormente,che possa decidere allora lo fa in modo spedito nella stessa Camera di Consiglio in cui decide sulla misura cautelare.In quella stessa sede decide con una sentenza di merito.

Ricoradate che i principi dell'art 24( generalità,astrattezza,autonomia) valgono sempre per tutti i tipi di azione,a prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso,a prescindere dalla sussistenza o meno di una situazione giuridica soggettiva.Io cmq il ricorso lo posso presentare.cioè io posso anche non partecipare ad un concorso pubblico  per l'accesso al lavoro alle dipendenze della P.A..Io lo posso presentare cmq e dico a me non mi han fatto partecipare.Non servirà a niente però in astratto io lo posso presentare.



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