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Il principio della separazione dei poteri




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IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI


Stato liberale (dopo lo Stato assoluto). Obbligatorio il richiamo a Montesqieu ( "Esprit des lois", 1748); individua il tipo ideale di forma di governo, quella in cui le principali funzioni dello Stato sono assegnate a organi distinti, in posizione di interdipendenza e parità (contrapposizione dialettica e controllo reciproco).

Quindi, le tre funzioni statali: LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE, ESECUTIVA.

Nella Costituzione italiana manca un espresso richiamo alla SEPARAZIONE dei poteri. In realtà, tale principio è presupposto (vedi gli articoli 70 e 76; articoli 102 e 104) .

Implicita l'accettazione del principio della SEPARAZIONE DEI POTERI da disposizioni che impongono determinate incompatibilità (art. 104, ultimo comma e art. 135, sesto comma della Costituzione); o che riservano all'organo stesso la competenza a giudicare della propria legittima costituzione (art. 66 della Costituzione ); o che vietano a un potere di influire sullo status soggettivo degli appartenenti a un altro potere (vedi art. 107, primo comma della Costituzione).

Poi, la regola generale del RISPETTO del GIUDICATO, che preclude al legislatore di incidere sulle decisioni ormai definitive, pronunciate dai magistrati. PRINCIPIO DELLA INTEGRAZIONE DEI POTERI, che tempera quello della separazione. (Esempio, la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica).

L'attività normativa è svolta anche dal Governo (con i decreti legge, con i decreti legislativi, con i decreti di attuazione degli Statuti delle Regioni a autonomia speciale;) e dal corpo elettorale (mediante il referendum abrogativo).

Attività giurisdizionale: competenza del Parlamento quando mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica (art. 90); o giudica, sempre il Parlamento, dei titoli di ammissione dei suoi componenti (art. 66 ).

Attività amministrativa: del potere legislativo: per la nomina degli impiegati alle Camere di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio Superiore della magistratura e Corte dei Conti); dell'ordine giudiziario, (art. 105).

LA RISERVA DI LEGGE.

Si ha riserva di legge quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie o di parti di materie. (Connotazione garantistica).

Nata agli albori del costituzionalismo inglese per limitare il potere regio nell'imposizione fiscale ("no taxation without representation"), cioè nessuna imposta può essere introdotta senza il consenso dei rappresentanti del popolo.

Negli Stati sociali contemporanei la RISERVA DI LEGGE, oltre alla tradizionale funzione garantistica, assomma quella di riconoscere al Parlamento (con le leggi), compiti di indirizzo e di controllo nelle attività economiche (vedi gli articoli 41, terzo comma, 43, 44 e 45 della Costituzione). Riserva di legge diversa da RINVIO alla legge. esempi in Costituzione, gli articoli 54 101, 111, secondo comma e 28); per richiamarsi genericamente al diritto oggettivo vigente.

RISERVA DI LEGGE:

  1. Può essere intesa come riserva del potere decisionale a favore di organi rappresentativi, cioè del Parlamento
  2. Oppure come riserva di competenza a favore delle FONTI PRIMARIE, cioè di tutti gli atti aventi la forza della legge, come i decreti legge, i decreti legislativi.. : unica eccezione, la riserva di legge in materia di DIRITTI DI LIBERTA'; infatti la legge num. 400 del 1988 vieta al Governo di adottare decreti legge in materia costituzionale, cioè può legiferare solo il Parlamento.
  3. Oppure, il principio della riserva di legge può essere considerato come volontà della Costituzione di riservare la disciplina di determinati oggetti a una normazione di carattere generale (le leggi sono generali e astratte), esistono anche le leggi-provvedimento, che hanno però la forma e la forza giuridica della legge (esempio di legge provvedimento, vedi art. 43 della Costituzione.)

TIPI DI RISERVA DI LEGGE.

  1. Riserva di legge ordinaria e COSTITUZIONALE:
    cioè, la fonte competente a disciplinare la materia non è la legge ordinaria, ma la legge costituzionale (secondo la procedura dell'art.: 138 della Costituzione; esempi in Costituzione, gli articoli 116,132 e 137.
  2. Riserva di legge semplice o RINFORZATA:
    quando la Costituzione non si limita a demandare alla legge la regolamentazione di particolari materie, ma circoscrive la discrezionalità dello stesso legislatore, imponendogli vincoli e limiti. (Vedi gli articoli 8, terzo comma, e 16 della Costituzione).
  3. Riserva di legge esplicita o IMPLICITA:
    in genere, è esplicita. In altri casi, tale principio si ritiene sia insito nel sistema: esempio, nel caso dei limiti da dare all'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione ) solo con legge.
  4. Riserva di legge RELATIVA e ASSOLUTA:
    la più nota (non facile). Si ritiene di essere di fronte a una riserva di legge relativa, quando la materia prevista, dalla Costituzione, possa essere anche disciplinata da fonte di grado subordinato. Invece, risulta assoluta quando può essere disciplinata soltanto dalla legge; ogni altra fonte è incompetente a disciplinare una certa materia. Arduo in pratica capire: si può ricorrere al criterio lessicale; cioè la riserva di legge è relativa quando la Costituzione usa l'espressione "in base alla legge" (esempio, art. 23), oppure "secondo disposizioni di legge", (esempio, art. 97 della Costituzione). Riserva assoluta, per i diritti di libertà e per la materia penale (vedi gli articoli 13, 15, 16, nonché 25 della Costituzione).
  5. Riserva di legge di ASSEMBLEA:
    vedi l'art. 72, quarto comma della Costituzione; riserva di legge FORMALE: quando il Parlamento approva con la procedura propria della legge,atti, cui attribuire una certa efficacia. Riserva di legge GENERALE: il più significativo, per esempio, l'art. 128 della Costituzione.

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

Il controllo di costituzionalità delle leggi.

Il principio di legalità (nato come riferimento ai rapporti tra legge e attività amministrativa) pone limiti allo stesso legislatore, nel senso che le leggi ( e gli atti aventi forza di legge) debbono risultare conformi ,o, comunque, compatibili con le disposizioni costituzionali.

Il controllo di costituzionalità nacque nel 1804 negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ( in occasione della controversia "Malbury versus Madison") affermò che un atto legislativo contrario alla Costituzione, deve ritenersi NULLO, perché i poteri del legislatore sono definiti e limitati dalla Costituzione.

Gli ordinamenti degli Stati liberali erano retti da Costituzioni flessibili, le cui norme avevano una forza giuridica uguale a quella della delle leggi ordinarie: di conseguenza, una legge poteva abrogare o modificare il testo della Costituzione. Tale principio, in pratica, non era così assoluto. Ad esempio, con lo Statuto albertino, le Camere erano comunque, tenute al rispetto di un particolare "iter legis" per modificare lo Statuto. In seguito, furono accentuati tali vincoli formali, richiedendosi, per la modificazione della Costituzione, procedimenti particolari, AGGRAVATI, rispetto a quelli previsti per la legislazione ordinaria.

In alcune Costituzioni sono previsti i RECLAMI che i cittadini potevano presentare al Parlamento contro comportamenti o atti ritenuti lesivi della Costituzione; il "recurso de contrafuero", Spagna, sotto Franco, veniva presentato al Capo di Stato, perché fossero annullate leggi che violavano i pincìpi fondamentali del regime (controllo politici costituzionale). Con l'affermarsi delle Costituzioni rigide; con un sistema di gerarchia tra le fonti del diritto, che ha al suo vertice non più la legge ma la Costituzione, ci è consentito di estendere alla legge i vizi propri dell'atto amministrativo.

I vizi di merito riguardano l'opportunità politica delle scelte del legislatore.

Esempio: la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. (rinvio alle camere ecc ). si può arrivare al conflitto tra i poteri, secondo l'art. 134 della Costituzione.

I vizi di legittimità: quando le norme poste dal legislatore violano disposizioni della Costituzione o di altre leggi costituzionali.

Vizi formali: quando il legislatore viola le regole PROCEDURALI.

Vizi sostanziali: si verificano in caso di CONTRASTO tra legge e Costituzione: e sono: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.

  1. VIOLAZIONE DI LEGGE: quando la norma contrasta con la Costituzione sotto il profilo sostanziale di una certa materia.
  2. INCOMPETENZA, quando un organo ESORBITA DAI LIMITI DELLA PROPRIA competenza invadendo quella di un altro soggetto.

Principali ipotesi: il Governo emana decreti legge al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza (articoli 76 e 77 della Costituzione) ; il Ministro della giustizia incide sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 110 della Costituzione).

ECCESSO DI POTERE

quando una autorità adotta un provvedimento per un FINE DIVERSO da quello specifico previsto dall'ordinamento. (Esempio: il legislatore contraddice alle clausole di utilità sociale art. 41 della Costituzione).

I controlli di legittimità costituzionale delle leggi possono essere fatti nelle diverse fasi del procedimento legislativo.

  1. Prima della APPROVAZIONE della legge; la Commissione affari costituzionali esprime un parere sui diversi disegni di legge e delibera sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dei decreti legge emanati dal Governo.
  2. Prima della pubblicazione: la promulgazione del Presidente della repubblica, qualora nutra dubbi di legittimità costituzionale sulla legge promulgando.
  3. Tuttavia, il controllo di costituzionalità è soprattutto, di TIPO SUCCESSIVO; e si esercita quando la legge è ormai esecutiva, promovendo un giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

a)       E' compiuta da un organo esterno al procedimento legislativo, con i. requisiti di imparzialità e professionalità.

b)      avviene sulla base di un procedimento che presenta i caratteri tipici di un processo.

c)       E' operata utilizzando le tecniche proprie del metodo giuridico.

Controllo che limita, dunque, il criterio dell'onnipotenza delle maggioranze parlamentari.

Negli assetti contemporanei, la legge più che espressione omogenea della volontà generale; di fronte alla contrapposizione radicale degli interessi, diventa UN ATTO DI SCELTA, come risultato di una complessa MEDIAZIONE; quindi, la giustizia costituzionale rappresenta una garanzia contro gli abusi eventuali delle maggioranze politiche.

La giustizia costituzionale opera in quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea: Portogallo, Spagna ("recurso de amparo", per violazione dei diritti e libertà fondamentali), Italia, Grecia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio. Non appena si consolidano i regimi democratici, si introducono gli organi di giustizia costituzionale: esiste, tale giustizia, anche negli Stati sorti dopo la crisi dei regimi comunisti: Polonia, Ungheria, Russia, Slovenia, Slovacchia,Boemia. Si trovano anche in alcuni ordinamenti autoritari: per esempio, in Turchia, in Cile sotto il generale Pinochet.


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