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Le funzioni del parlamento




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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO



Le funzioni principali del parlamento sono:


  1. funzione legislativa
  2. funzione di controllo sul governo
  3. funzione di indirizzo politico


Funzione legislativa


Per funzione legislativa si intende l'attività di preparazione, esame ed approvazione delle leggi. Le leggi vanno approvate da entrambe le camere e sono esaminate sotto 3 profili:

Contenuti: possono essere diversi, esistono leggi che pongono direttive e leggi che

erogano benefici e leggi che impongono comando o divieti o che prevedono punizioni

Forma: è una sola ed è assunta attraverso l'approvazione da parte delle due camere ed è proprio tramite l'approvazione che l'atto prende forma di legge

Effetti: sono collegati alla forma, ed è proprio la forma a fare contenuto imperativo,

generale ed astratto alla legge conferendo quindi una forza(tale forza deriva dal fatto che il Parlamento riflette la sovranità del popolo).


PROCEDURA LEGISLATIVA


La proceduta legislativa è l'insieme degli atti previsti dalla costituzione e posti in essere da

ciascuna camera per approvare la legge. L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:


Iniziativa

istruttoria

Discussione e approvazione

Promulgazione

Pubblicazione


Iniziativa ( art. 71 ) spetta a:

governo

ciascun membro del parlamento

consigli regionali

popolo ( 50.000 elettori )

Consiste nel presentare all' ufficio di presidenza di una delle due camere una proposta di legge suddivisa in articoli.


Istruttoria ( art. 72 ): prima di mettere in discussione qualsiasi testo, il presidente della camera in questione, invia il testo alla commissione parlamentare competente per materia per la fase istruttoria                      ( commissione in sede REFERENTE ). La commissione si può avvalere di indagini o pareri esterni. Al termine della fase istruttoria le commissione, nominato un relatore, redige una relazione con il proprio parere e lo invia in assemblea.


Discussione ed approvazione: esistono tre procedure:


Procedura ordinaria di approvazione in assemblea: avviene dopo una discussione generale sul progetto ed una votazione articolo per articolo seguita dalla votazione finale dell'intero testo.

Dopo la discussione si può votare un ordine del giorno di non                passaggio agli articoli.

Una proposta di legge non approvata non può essere ripresentata prima di sei mesi

L'esame del testo articolo per articolo consente una migliore valutazione e facilita la presentazione degli EMENDAMENTI      ( soppressivi, aggiuntivi, modificativi ) e se questi ultimi contengono spese devono contenere anche il modo con cui farvi fronte ( art. 81 ).

Questa procedura, con approvazione in Assemblea, è obbligatoria per:

approvazione dei bilanci

ratifica dei trattarti internazionali

leggi costituzionali

leggi elettorale

leggi delega

leggi di conversione di Decreti Legge

leggi di approvazione degli Statuti Regionali

Leggi rinviate dal PdR


Approvazione in Commissione: quando la Commissione non si limita solo alla fase istruttoria ma, conclusa questa fase, discute, vota e approva il testo ( commissione in sede DELIBERANTE ). Escluso le materie per cui è obbligatoria la procedura ordinaria.


Durante i lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in aula se venga richiesto da 1/10 dei parlamentari o 1/5 dei componenti la commissione.


Le commissioni sono utilizzate anche in sede REDIGENTE : il testo, dopo l'esame istruttorio della commissione e dopo la discussione generale in aula, è rinviato alla commissione perché voti i singoli articoli e rinvii il testo all'aula per la votazione finale dell'intero testo.


Tutto ciò può essere visto come decentramento - snellimento.



Procedura abbreviata: utilizzata nelle procedure d'urgenza per ridurre i tempi della fase istruttoria.


Quando il progetto di legge è approvato da una camera passa all'altra che svolge le stesse operazioni. Se ci sono delle modifiche fatte al testo, queste devono essere approvate anche dall'altra camera. Alcune volte avviene la fase di "Palleggiamento".



Promulgazione ( art. 73,74,87 ) : deve avvenire entro un mese dall'approvazione della legge. Spetta al PdR il quale verifica la correttezza della procedura. Egli può rifiutare per motivi formali ( cioè se vi è un vizio di procedura ) o per motivi di opportunità ( cioè richiede, con messaggio motivato, una nuova deliberazione ).



Pubblicazione : dopo la promulgazione, la legge, firmata dal PdR e controfirmata dal PCM e vistata dal guardasigilli, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Di solito le leggi entrano in vigore 15 gg. Dopo la pubblicazione ( vacatio legis ).




PROCEDURA PER LE LEGGI COSTITUZIONALI


La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il passare o i cambiamenti sociopolitici si rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale. In alcuni casi ( x es. gli Statuti delle regioni a statuto speciale ) la Costituzione prevede vengano emanate con Leggi costituzionali.

Questo processo si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti :

1/5 dei componenti di ciascuna camera

5 consigli regionali

500.000 elettori


possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento; tale referendum costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale . Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera , la legge viene trasmessa all'altra senza anche la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti. L' art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale è consiste nella forma repubblicana dello stato.


Funzione di controllo sul governo.


Questa funzione si esplica attraverso una serie di strumenti come:


Interrogazioni : domande, orali o scritte, poste al governo per accertare la veridicità di alcuni fatti.

Interpellanze : il parlamento formula domande scritte al governo non più su singoli fatti ma sulle motivazioni del comportamento tenuto dal governo nella fattispecie. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente si passa alla mozione.

Mozione : possono essere presentate da 1/10 dei componenti la camera. Le più importanti sono quella di fiducia o sfiducia. Una volta presentata, la mozione di sfiducia non può essere discussa prima di 3 giorni ( art. 94 )

Inchieste e commissioni d'inchiesta ( art. 82 ): organi temporanei che rispecchiano le forze politiche del parlamento. Agiscono come giudici.

Approvazione del bilancio e della Legge Finanziaria : ( art 81 ) vista la grande importanza che riveste questo argomento ( previsione di tutte le spese e l'indicazione su come farvi fronte - entrate )



Funzione di indirizzo politico 



Consiste nella scelta dei grandi obiettivi a livello nazionale e su come conseguirli. Vi prendono parte:

Il corpo elettorale: scegliendo il programma di governo più consono

Partiti politici: con i loro rappresentanti

PdR: con la scelta del PCM

Governo : con l'attuazione del suo programma e con la nomina delle più alte cariche dello stato

Parlamento :

fiducia - sfiducia

leggi importanti ( bilancio - finanziaria )

conversione in legge dei DL

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali


DIVIETO DI PROROGA E PROROGATIO


In base all' art. 60, la vita delle camere può essere prorogata solo in caso di guerra.


La prorogatio mantiene eccezionalmente e temporaneamente in vita i poteri delle camere solo per consentire la continuità al parlamento.



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