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LEGGE SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (legge sull'aborto)
Articoli della costituzione relativi alla sezione "maternità e gravidanza" da ricordare:
ART 1 lo stato tutela la vita umana fin dal suo inizio (e già qui si può aprire il dibattito per stabilire da dove inizia la vita umana? Dal concepimento o dallo sviluppo del feto?) e precisa che l'aborto non debba essere uno strumento improprio per il controllo delle nascite (comma 2)
ART 4 definisce i tempi della procedura indicando come 90 giorni il termine massimo indicato per proseguire con l'interruzione volontaria di gravidanza e ne elenca alcune motivazioni secondo le quali può essere praticato: vi sono infatti delle ipotesi TASSATIVE (un elenco delle condizioni che possono spingere all'aborto come ad esempio la modalità del concepimento oppure eventuali rischi per la salute della madre) e ELASTICHE ovvero ipotesi troppo soggettive che lasciano alla madre la piena facoltà decisionale
ART 5 indica i luoghi e le modalità per abortire ovvero bisogna rivolgersi ad un consultorio pubblico e sottoporsi alle analisi di un medico che comunque sia deve informare la donna sulle alternative possibili (assistenza da parte dello stato) all'aborto. Il medico è obbligato a rilasciare un documento e l'aborto è permesso anche in caso di gravi malformazioni del feto o condizioni particolari di salute della donna o condizioni di disagio sociale o economico (da notare che il padre viene menzionato pochissimo e non ha quasi mai voce in capitolo)
ART 6 prevede delle disposizioni riguardo un aborto entro il termine stabilito di 90 giorni indicando che si può fare solo quando la gravidanza metta a serio rischio la vita della madre e solo nel caso in cui si rilevino anomalie gravi nel feto tali da comprometterne la vita stessa
ART 7 TUTELA IL FETO CAPACE DI VITA AUTONOMA indicando che in caso di possibilità di vita autonoma da parte del feto il medico non può procedere all'aborto ma deve attuare tutte le disposizioni possibili onde garantirgli la vita. Ciò significa che in caso di malformazioni gravi per il feto esso se è capace di vita autonoma deve essere salvaguardato, l'unica eccezione che prevede l'aborto è se la prosecuzione della gravidanza rischia di mettere in serio pericolo la vita della madre. In tale articolo di fatto si tutela sia la madre che il figlio facendo prevalere il diritto alla vita rispetto al diritto della madre all'aborto.
ARTICOLI CHE TUTELANO IL FETO CONTRO DANNI PROVOCATI DA TERZI
ART 17 sanziona chi cagiona per colpa alla donna l'interruzione di gravidanza o la morte del feto per parto prematuro (in questo comma sono inclusi i medici che possono commettere sbagli nell'indurre il parto prematuro) dove per parto prematuro si intende un parto che dia alla luce un figlio privo di vita
ART 18 sanziona la responsabilità preterintenzionale (ovvero chi compie azioni indirette verso la donna che ne cagionano l'aborto) di terzi
ART 19 prevede sanzioni anche per la madre e per i terzi che non pratichino l'aborto nel rispetto delle procedure indicate dall'art 5 e 6.
La legge sull'interruzione di gravidanza è una legge molto complessa che porta all'interno notevoli punti critici dovuti alla volontà del legislatore di tutelare da un lato il DIRITTO ALLA VITA DEL FETO e dall'altro il DIRITTO ALLA SALUTE ed il rispetto della volontà della donna. Come si può vedere da questi articoli da un lato si parla esclusivamente di diritti relativi alla madre e dall'altro si cerca di tutelare il figlio , a partire dall'articolo 1 dove lo stato si impegna a proteggere la vita umana fin dal suo concepimento (dove per concepimento si intende l'atto di fusione dei gameti) valorizzando la VITA PRENATALE. La vita prenatale viene valorizzata anche nella seconda comma dove si prevede che l'aborto non debba essere utilizzato come strumento di controllo delle nascite, un comma molto importante perché definisce che l'obbiettivo della legge non sai quello di garantire il diritto ad abortire bensì quello di regolare le situazioni in cui l'aborto può avvenire. Ulteriori contraddizioni emergono nell'art 4 in relazione alle motivazioni che dovrebbero regolare l'aborto: in primo luogo si lascia troppa soggettività e generalità indicando come "GRAVI CONSEGUENZE PSICHICO-FISICHE arrecate alla donna"le motivazioni per l'aborto, poi il riferimento alle condizioni economiche è in netto contrasto con gli articoli 3 e 31 della carta costituzionale secondo i quali lo Stato s'impegna a eliminare ogni conflitto economico sociale per la prosperità e la serenità della famiglia. Altre incoerenze si visualizzano nell'articolo 5 dove si afferma che per abortire la donna deve ricevere un documento scritto dal medico senza però necessariamente provare le motivazioni espresse dall'art 4.
In questi primi articoli sembra regnare imperante l'assoluto diritto all'aborto della donna senza considerare la tutela del nascituro (entro i primi novanta gg) pertanto un diverso filone interpretativo ha cercato di evitare ciò indicando come vadano invece coordinati gli art 4 e 5 : il medico infatti non solo deve certificare lo stato di gravidanza ma deve anche certificare perlomeno una delle indicazioni previste dall'art 5 riguardo le motivazioni per l'aborto. L'art 6 pur equiparando giuridicamente i diritti della madre e quelli del concepito è stato accusato di illegittimità costituzionale poiché stabilisce di fatto un termine (90 giorni) dopo i quali di fatto il feto acquista piena capacità giuridica per la legge (infatti viene tutelato) ed è un termine questo , a detta di molti, puramente indicativo dal momento che si sostiene che la vita abbia inizio dal concepimento: alcuni autori risolvono la questione dicendo che il legislatore abbia voluto parlare di progressione della vita intrauterina. L'art 7 invece esplicita il diritto alla vita del feto capace di sopravvivenza autonoma e permette l'aborto solo in caso di gravi rischi per la salute della madre. Ancora una volta i due soggetti sono equiparati e hanno lo stesso diritto quale il diritto alla vita. La tutela del feto è esplicita invece negli articoli 17 18 e 19 e, aspetto rilevante, non si parla di termini temporali entro i quali i feto acquista capacità giuridica ma gli si attribuisce fin dal momento del concepimento. Molto importante è l'art 19 che individua tra gli autori di reato anche la MADRE stessa sottolineando così l'intenzione dello Stato di tutelare sia il concepito che la gestante e ponendo comunque un freno a quello che può sembrare un DIRITTO INVIOLABILE ALL'ABORTO.
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