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Il contratto




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L'obbligazione


L'obbligazione   La parola obbligazione indica il rapporto tra un debitore

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L'individuazione dei "diritti inviolabili": serie chiusa o serie aperta?


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Il contratto


L'articolo 1173 elenca tra le fonti delle obbligazioni il contratto, cioè una delle possibili fattispecie costitutive; esso può produrre effetti obbligatori e reali.

L'art. 1321 definisce il contratto come l'accordo fra due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Esso è un negozio bi o plurilaterale avente contenuto patrimoniale e in quanto perfetto è necessario che la manifestazione di volontà di una parte si incontri con la manifestazione di volontà di almeno un'altra parte, occorre cioè che si formi un accordo.

L'accordo può essere espresso o tacito. E' espresso quando la volontà è dichiarata mediante i mezzi del linguaggio; è tacito quando si utilizzano comportamenti che per il loro significato univoco, implicano una determinata volontà, e che per questo sono detti concludenti.

La formazione del contratto avviene attraverso lo scambio di proposta e accettazione, che sono atti giuridici in senso stretto, detti anche atti prenegoziali. La proposta è la manifestazione di volontà con cui una parte si assume l'iniziativa contrattuale e individua il contenuto sostanziale del contratto che intende concludere.

L'accettazione è la manifestazione di volontà con cui la parte che riceve la proposta, detta parte oblata, esprime il suo consenso in ordine al programma contrattuale.

-Sino a quando il contratto non si è perfezionato, le parti possono revocare proposta e accettazione.

-Un contratto viene detto concluso quando proposta e accettazione si incontrano.


L'offerta al pubblico è destinata ad una generalità di individui e si configura come una vera e propria proposta contrattuale soltanto quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta.



Il proponente al fine di agevolare la conclusione del contratto può precludersi la facoltà di revoca impegnandosi a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo; l'oblato ha tutto il tempo per valutare la convenienza dell' affare, mentre il proponente non può più interferire nella stipulazione del contratto.

L'effetto dell'irrevocabilità della proposta può essere raggiunto anche attraverso il contratto di opzione che sorge in forza di un accordo.

L'effetto dell'irrevocabilità della proposta può anche derivare dalla legge: l'art. 1333 stabilisce che la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente (contratti unilaterali), è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.








Gli altri procedimenti di formazione del contratto sono:

-contratto concluso mediante l'inizio dell'esecuzione: l'art. 1327 dispone che nei casi in cui, su richiesta del proponente la prestazione debba eseguirsi senza preventiva risposta, il contratto si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.


-contratti reali: l'art. 1326 dispone che per il perfezionamento del contratto è necessaria la consegna della cosa, ad esempio mutuo, deposito, pegno e comodato.


-adesione a contratto aperto: l'art. 1332 dispone che il contratto già stipulato tra altre parti prevede la possibilità di una successiva adesione; sono contratti in cui le parti perseguono uno scopo comune, compatibile con l'adesione successiva di altri soggetti.


-contratto di serie: l'art. 1341 dispone che il contenuto del contratto viene predisposto unilateralmente mentre l'altra parte si limita ad aderirvi. Le clausole vessatorie sono tali quelle che stabiliscono particolari vantaggi per il predisponente od oneri per l'aderente; non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto dall'aderente.


La responsabilità contrattuale

L'art. 1337 dispone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, cioè in modo corretto e leale. Non si comporta secondo buona fede chi recede dalle trattative ingiustificatamente, chi usa violenza,inganno e reticenza per concludere un contratto, chi divulga le notizie riservate, chi non compie gli atti necessari per la validità ed efficacia e chi è a conoscenza delle cause di invalidità.

-La violazione della regola di correttezza durante la fase precontrattuale costituisce illecito civile e obbliga il responsabile a risarcire il danno.


Il contratto preliminare viene stipulato allorché le parti vogliono vincolarsi l'una con l'altra ma non intendono concludere il contratto immediatamente. Esse hanno però l'obbligo di concludere il contratto definitivo entro un certo termine.  Qualora una delle parti si rifiuti di prestare il suo consenso per concludere il contratto, l'altra parte potrà ottenere il risarcimento del danno e chiedere al giudice una sentenza costitutiva con la quale verranno prodotti gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto. Affinché il preliminare sia valido è necessario che sia della stessa forma che la legge prescrive per il definitivo.






La prelazione trova la sua fonte in un accordo detto patto di prelazione;

può essere volontaria o legale. La prima ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi; in caso di violazione del patto il beneficiario potrà chiedere soltanto il risarcimento del danno. La seconda è opponibile ai terzi; in caso di violazione il beneficiario ha il diritto di riscattare il bene del terzo acquirente acquistandolo coattivamente con una manifestazione unilaterale di volontà, detta diritto potestativo di retratto.


Effetti del contratto tra le parti

L'art. 1372 sancisce che il contratto ha forza di legge tra le parti; ciò significa che l'accordo tra le parti si traduce in un complesso di regole che una volta poste, vincolano le parti. Il contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Le parti possono pattuire il diritto di recesso con il quale possono liberarsi unilateralmente dagli impegni assunti con il contratto; tale diritto può essere esercitato soltanto finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Talvolta tale diritto viene attribuito a una caparra penitenziale, somma di denaro data al momento della stipulazione del contratto, o multa penitenziale nel momento in cui viene esercitato il diritto di recesso.


L'interpretazione del contratto è quell'attività volta ad accertare il significato di ciò che le parti hanno pattuito.

L'art. 1362 dispone che l'interprete non deve limitarsi al senso letterale delle parole e deve capire quale sia stata la volontà delle parti oggettivata nell'accordo. Secondo il 2°comma dell'art. 1362 il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, e valutato in relazione al comportamento delle parti, anteriore e posteriore alla conclusione del contratto. La buona fede impone di tutelare il ragionevole affidamento della parte in relazione al significato che una persona corretta e leale attribuirebbe all'accordo. Esistono però dei casi nei quali possono essere attribuiti due significati diversi al contenuto contrattuale; per ovviare a tale problema il legislatore ha dettato dei criteri di obiettiva opportunità tale da consentire una scelta tra i due significati. Il criterio contenuto nell'art. 1367 è ispirato al principio di conservazione del contratto secondo cui, il contratto deve interpretarsi nel senso in cui può avere qualche effetto; il criterio contenuto nell'art. 1370 secondo cui, il contratto deve interpretarsi nel senso in cui non produce effetto; quello contenuto nell'art. 1371 secondo cui,qualora nonostante l'applicazione delle norme contenuta nel capo relativo all'interpretazione del contratto, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.






L'integrazione del contratto

L'integrazione del contratto prevede che il contratto vincoli le parti a quanto in esso è stabilito e a quanto disposto dalla legge in mancanza degli usi e delle equità; tale integrazione vale a risolvere i problemi posti dalle eventuali lacune contrattuali facendo ricorso a norme suppletive. Una delle più importanti fonti legali dell'integrazione del contratto è la buona fede intesa come regola di condotta alla quale debbono attenersi le parti contraenti.


I diversi tipi di efficacia

Contratti con effetti obbligatori: programmano la nascita di rapporti obbligatori.

Contratti con effetti reali o traslativi: hanno ad oggetto il trasferimento di un diritto reale da un soggetto ad un altro;affinché l'effetto traslativo si produca è necessario che la cosa sia determinata e che appartenga a colui che la trasferisce. Rientrano in tali contratti anche quelli con cui si costituiscono su una cosa, diritti reali limitati.


-Il principio di consenso traslativo è il principio secondo cui il consenso è di per sé idoneo a produrre effetti reali; è espressione del principio consensualistico secondo cui il consenso delle parti legittimamente manifestato è idoneo a produrre gli effetti programmati, reali od obbligatori che siano. 


Principio della relatività del contratto: l'art. 1372 dispone che il contratto non produce effetti rispetto ai terzi eccetto i casi previsti dalla legge; in questa regola trova espressione il principio di relatività del contratto secondo cui, la regola della relatività del contratto è posta a tutela della libertà dei soggetti. Essa non conosce deroghe in riferimento agli effetti sfavorevoli per il terzo. L'art. 1411 riconosce il contratto a favore di terzi, pattuizione che accede a un contratto tipico o atipico tendente a deviare gli effetti contrattuali dalla sfera dello stipulante a quella di un terzo, consentita nel caso che lo stipulante abbia un interesse anche di natura non patrimoniale. La mancanza dell'interesse provoca la nullità della stipulazione a favore del terzo ma il contratto continuerà a produrre effetti tra le parti.


La rilevanza esterna si manifesta nel fatto che i terzi hanno il dovere di rispettare le posizioni giuridiche sorte dal contratto; il contratto può costituire il presupposto di posizioni giuridiche riguardanti i terzi; si manifesta inoltre nella cosiddetta opponibilità dei contratti di alienazione a quei terzi che vantano posizioni giuridiche in conflitto con quella dell'acquirente.










Cessione del contratto: ssione del contrattoibilità dei contratti d alienazione a quei terzi che vantano posizioni giuridiche in conflitto con quella si ha quando si ha la sostituzione di un soggetto a quello originario nel rapporto contrattuale, purché l'altro contraente vi consenta; ciò consiste nel trasferimento di diritti e obblighi nascenti dal contratto. Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.



Subcontratto: si da luogo a un nuovo contratto che si aggiunge al precedente (contratto base) che ha per oggetto posizioni giuridiche derivanti dalla cessione del contratto. E' un contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva da un contratto in corso. ESEMPIO: conduttore che subloca l'immobile assume la qualità di sublocatore; l'appaltatore che subappalta l'opera assume quella di committente.


L'invalidità del contratto: ci sono due forme di invalidità del contratto, la nullità e l'annullabilità. La nullità è la forma più grave d'invalidità. E' prevista ogni volta che si viola una norma posta a tutela di un interesse generale dell'ordinamento; può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il contratto nullo non può essere convalidato ed è inefficace.

L'annullabilità è prevista ogni volta che si viola una norma posta a tutela di un interesse particolare dell'ordinamento. Il contratto annullabile è provvisoriamente efficace. Può essere rilevata d'ufficio dal giudice e si prescrive in 5anni. Il contratto annullabile può essere sanato mediante convalida.


Rescissione: è un rimedio posto a tutela di chi contrae a condizioni inique per il suo stato di pericolo o per il suo stato di bisogno. Il contratto concluso in stato di pericolo si ha quando una parte è spinta a contrarre dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, tale necessità è nota alla controparte o sulla spinta della necessità la parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique.

ESEMPIO: è il caso di colui che per salvare un amico disperso in montagna si obbliga a pagare una somma di denaro alla guida alpina per iniziare le ricerche.

Il contratto concluso in stato di bisogno si ha quando tra la prestazione di una parte e quella dell'altra vi è una sproporzione tale che il valore dell'una risulti inferiore alla metà del valore della controprestazione, o tale sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno inteso come difficoltà economica di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.

ESEMPIO: è il caso di colui che pressato dalla necessità di denaro vende una cosa ad un prezzo inferiore del valore reale.

L'azione di rescissione spetta solo al contraente che ha stipulato in stato di pericolo o bisogno e si prescrive in un anno dalla data di stipulazione del contratto; essa elimina gli effetti prodotti dal contratto. Tale contratto non può essere convalidato.






Scioglimento del contratto: L'art. 1372 afferma che un contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Quando si verifica una causa di scioglimento viene tolta forza di legge alle regole con cui le parti hanno disciplinato i propri interessi, viene sciolto cioè il vincolo contrattuale.


Risoluzione:  è un rimedio che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, contratti nei quali la prestazione di una parte trova la sua giustificazione nella controprestazione dell'altra. Le cause sono: inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta.

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra ha la facoltà di chiedere al giudice che condanni l'inadempiente ad eseguire la prestazione dovuta, o può proporre l'azione di risoluzione per sciogliere il vincolo contrattuale; per ottenere la risoluzione bisogna dimostrare che l'inadempimento non è di scarsa importanza. La risoluzione per inadempimento è pronunciata dal giudice mediante sentenza costitutiva; in casi particolari il contratto si risolve per il prodursi di determinate circostanze, risoluzione di diritto.

-La diffida ad adempiere disciplinata dall'articolo 1454 dispone che alla parte inadempiente l'altra può dichiarare per iscritto di adempiere entro un certo termine (di solito 15giorni) oltre il quale il contratto si intenderà risolto.

- L'art. 1456 dispone che le parti possono stabilire che il contratto si risolva se una determinata obbligazione da questo nascente, non sarà esattamente e adempiuta per tempo. Affinché si verifichi la risoluzione è necessario inoltre che l'inadempiente dichiari all'altra di volersi avvalere della cosiddetta clausola risolutiva espressa.

- L'art. 1457 disciplina il termine essenziale cioè un termine fissato per l'esecuzione della prestazione di una parte che deve considerarsi essenziale in relazione all'interesse dell'altra e alla scadenza di detto termine il contratto si considera risolto.

Secondo l'art. 1256 l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione. Se trova la sua fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, produce un effetto più ampio: estingue l'obbligazione e risolve il contratto. Se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra ha diritto a una riduzione della prestazione da essa dovuta; può

inoltre recedere dal contratto.

In caso di eccessiva onerosità, può accadere che l'equilibrio tra le due prestazioni subisca un'alterazione per cui una prestazione diventi più onerosa dell'altra; la parte che deve eseguire la prestazione divenuta onerosa può chiedere la risoluzione del contratto; l'altra parte invece può chiedere che vengano modificate le condizioni del contratto in modo equo.







Scioglimento volontario:  l'art. 1372 prevede la possibilità per i contraenti di sciogliere il contratto con un accordo idoneo.

L'art. 1373 prevede la possibilità per una delle parti di sciogliere unilateralmente il contratto allorché tale possibilità sia stata espressamente accordata.




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