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L'obbligazione




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Delle obbligazioni in generale


DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE CAPO I Disposizioni preliminari Art. 1173
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L'obbligazione


La parola obbligazione indica il rapporto tra un debitore e un creditore.

L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale una persona (creditore) ha diritto di pretendere da un'altra (debitore) una prestazione suscettibile di valutazione economica (può essere dare, fare o non fare).

In sostanza è obbligazione qualsiasi relazione economico-giuridica che preveda obblighi tra le parti.

Esempi: rapporti tra chi compera e vende, tra inquilino e padrone di casa, tra trasportatore e trasportato, tra committente e appaltatore, tra assicuratore e assicurato, tra banca e risparmiatore, tra professionista e cliente, tra lavoratore e datore, tra soci, tra erede e beneficiario, tra chi cagiona un danno e il danneggiato (risarcimento), tra i coniugi (anche separati), tra contribuente e Stato.


Come ogni rapporto giuridico, l'obbligazione nasce da un atto o fatto che ne è titolo (o fonte).

Sono fonti dell'obbligazione (art. 1173):

i contratti (art. 1321-1986);

l'illecito (art. 2043-2059)

altri fatti: promesse unilaterali + titoli di credito (art.1987-2027), gestione affari altrui (art.2028-2032), arricchimento senza causa (art.2041/2), testamento, matrimonio, filiazione, provvedimenti giudiziari.


Il Codice civile non da una definizione di obbligazione ma ne stabilisce i caratteri essenziali, stabilendo che <<deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore>>(art.1174).

Obbligazione suscettibile di valutazione economica significa che deve essere possibile determinare un valore che possa esprimersi in un equivalente in denaro. È ovvio nei casi di prestazione comunemente apprezzata nei rapporti economici (che ha un valore di mercato); ma la prestazione può anche non avere un valore di mercato ma assumere rilevanza economica nel rapporto tra debitore e creditore (come la persona che viene pagata dal vicino studio di psicoterapia per rispettare certi orari di silenzio).

Quel che conta è che il rapporto tra le parti sia caratterizzato da un indice di patrimonialità della prestazione. Ciò però non implica patrimonialità dell'interesse da soddisfare, poiché la prestazione può anche corrispondere a un interesse non patrimoniale del creditore. Per esempio se io voglio seguire un corso di meditazione, il mio interesse è solo spirituale ma la prestazione del maestro è suscettibile di valutazione economica in sè, cioè ha un valore nei rapporti economici come prestazione professionale.


Si distinguono i seguenti tipi di obbligazioni, quanto al contenuto della prestazione:

di dare consegna di una cosa; il venditore che deve consegnare la cosa venduta;

di fare svolgimento di un'attività a carattere patrimoniale; come il dover trasportare, custodire o eseguire qualcosa.

di non fare astensione da un'attività, divieto; non fare concorrenza.


La norma fondamentale del rapporto tra creditore e debitore è quella dell'art. 1175 che impone a entrambe le parti del rapporto obbligatorio un dovere di correttezza.

Sia debitore che creditore hanno doveri:

il debitore deve usare una media diligenza nell'adempiere l'obbligazione (art.1176); ma è soprattutto nei singoli rapporti contrattuali che si possono osservare particolari doveri di correttezza: ad esempio doveri di informazione (nel trasporto, mandato e agenzia) o richiesta di istruzioni (ancora nel trasporto).

anche il creditore deve comportarsi correttamente: ha dovere di collaborazione con il debitore perché questi possa adempiere e limitare (o evitare), usando un'ordinaria diligenza, le conseguenze dannose di un eventuale inadempimento.


L'obbligazione non è un obbligo ma un vincolo (cioè qualcosa di più di un dovere) a comportarsi in un certo modo, infatti essa da luogo a obblighi e responsabilità.


Per meglio valutare il ruolo della norma 1175 (dovere di correttezza), di amplissima applicazione, occorre sottolineare il collegamento con altre regole che hanno di mira lo stesso comportamento: cioè le norme che prescrivono una condotta di buona fede.

Il richiamo alla buona fede come oggetto di un dovere si trova in materia contrattuale (già nelle trattative del contratto). Ma la norma che più da vicino si collega all'art.1175 è quella dell'art.1375, che regola l'esecuzione del contratto (cioè la sua attuazione, che è rapporto obbligatorio) ed impone alle parti un comportamento secondo buona fede.

L'espressione <<buona fede>> serve a definire un dovere di comportamento (buona fede oggettiva): il dovere di comportarsi da persone oneste e leali, in altre parole un dovere di correttezza. Questa è un espressione di ampio significato che da a tutte queste norme il ruolo di <<clausole generali>>: si stabilisce una prescrizione il cui contenuto concreto (lo specifico comportamento dovuto) si determinerà caso per caso in relazione alle circostanze.


In altri casi si fa riferimento alla buona fede per indicare una situazione psicologica che giustifica la protezione accordata all'interesse di una delle parti (buona fede soggettiva).

Così per esempio il debitore che paga il debito a un soggetto che pare (ma non è) legittimato a ricevere la prestazione; il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fede, cioè di aver agito ritenendo la persona legittimata a ricevere. (art.1189)

La buona fede soggettiva consiste quindi in una ignoranza, che deve essere incolpevole (non dipesa quindi da negligenza o leggerezza). In tutti i casi la buona fede soggettiva si presume (art.1147); è la controparte che deve provare la malafede (eccezione fatta nei casi si impone l'onere di provare la buona fede, come l'esempio dell'art.1189).


Quando la buona fede è intesa sia come oggettiva che come soggettiva si delinea il modello della persona onesta e leale.

Esempio (art.1366): il contratto deve essere interpretato seconda buona fede (cioè come farebbe una persona onesta e leale).

Il principio di buona fede ha il suo nucleo forte in materia di contratti e obbligazioni ma si espande poi in tutte le direzione dell'ordinamento giuridico.









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