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L'individuazione dei "diritti inviolabili": serie chiusa o serie aperta?
Ma quali situazioni debbono venire definite come "diritti inviolabili"? La carta costituzionale denomina espressamente "inviolabili" talune situazioni attive: quali la libertà personale, di domicilio e di comunicazione, come pure il diritto di difesa giudiziale. Ma non può dubitarsi che nel quadro rientrino altri diritti fondamentalissimi: a cominciare dalla libertà d'associazione e di manifestazione del pensiero. Ancor più decisiva è la considerazione che i tre principi ai quali si informa questa parte della costituzione - quello democratico, quello personalista e quello pluralista - fanno parte di un comune disegno, integrandosi e sostenendosi a vicenda; sicché non sono contestabili le premesse democratiche del principio personalista, sebbene le prime non esauriscano del tutto il secondo. Nell'individuazione di tali diritti occorre guardare anche al titolo dei "rapporti politici", quali il diritto di voto e la libera associazione in partiti. Ma non si possono nemmeno escludere i "rapporti economici", di cui al titolo terzo della parte prima. Da un lato, l'intera repubblica è stata "fondata sul lavoro", tanto che un'autorevole corrente dottrinale ha proposto di inserire il "principio lavorista" accanto ai principi democratico, personalista e pluralista.
Detto ciò bisogna subito aggiungere che il conseguente quadro dei "diritti inviolabili" appare quanto mai disomogeneo. In comune tali situazioni hanno unicamente la posizione ad essa spettante "nella scala dei valori costituzionali": vale a dire la loro coessenzialità rispetto alla forma di stato vigente in Italia. Al di là di questo dato, s'impongono invece accurate distinzioni interne, sul tipo di quella fra diritti individuali e diritti funzionali. Si suole sostenere che trovino "in se stessi la propria esclusiva finalità". Degli altri si afferma che sarebbero contraddistinti dalla loro "funzione sociale". Ora l'utilità e la stessa validità della contrapposizione fra diritti individuali e funzionali sono state messe in dubbio, soprattutto perché entrambi sarebbero riconosciuti e garantiti anche in vista del buon funzionamento del sistema. Ma queste obiezioni, di per sé fondate, non tolgono che la distinzione sia pur sempre producente, in vista dei limiti che le rispettive situazioni si prestano a subire. Alcuni fra i "diritti inviolabili" non tollerano altro che i limiti immediatamente e specificamente risultanti dalla costituzione, accanto a quelli imposti dall'esigenza di non pregiudicare oltre misura quei valori costituzionalmente garantiti. In altri campi la disciplina costituzionale si risolve nell'assicurare la presenza di certe specie di situazioni attive, devolvendo alla legge ordinaria il compito di determinarne i confini. Si deve avvertire però, che la configurazione dei diritti del primo tipo richiede comunque, nel più vario senso, il bilanciamento degli interessi in gioco. Le scelte inerenti ad un tale contemperamento spettano innanzitutto alla legge. All'organo della giustizia costituzionale compete cioè, per prima cosa, verificare se a fondamento delle norme limitative dei diritti in questione vi siano altri interessi costituzionalmente meritevoli.
Sino a pochi anni fa, l'orientamento della corte costituzionale era comunque nel senso che la formula dell'art. 2 fosse riassuntiva delle situazioni giuridiche attive puntualmente considerate nel seguito della costituzione. Vero è che la giurisprudenza costituzionale non ignorava l'esistenza di "diritti inviolabili" non previsti dalla costituzione. Così il "diritto alla vita" veniva fin d'allora definito come "premessa naturale di qualsiasi altra situazione costituzionalmente protetta". Più in generale, la corte ammetteva la sussistenza dei "diritti fondamentali inviolabili.necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti.
Il che concorre a spiegare per quali motivi la giurisprudenza costituzionale più recente abbia ragionato dell'inviolabilità del "diritto all'abitazione". Le potenze normative dei disposti costituzionali concernenti i diritti fondamentali "sono talmente ampie ed elastiche da ricomprendere" quei "nuovi diritti" che lo sviluppo della coscienza sociale proponga. In altre parole, ciò che consente quasi sempre di giungere a conclusioni soddisfacenti nei singoli casi è la reciproca "integrazione" delle norme stesse.
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